Comma 968 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa delibera CIPESS di approvazione dell’elenco degli interventi e dei cronoprogrammi, presupposto per l’assegnazione delle risorse. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d’acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico «Livenza Tagliamento Acque S.p.A.». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 177, della legge , nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a30 dicembre 2020, n. 178 carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell’elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 968): competenza esclusiva statale sull’ambiente e concorrente sul governo del territorio
- Art. 116 Costituzione (comma 968): regime di autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia
- Art. 119 Costituzione (comma 968): finanza degli enti locali e investimenti infrastrutturali
- Art. 73 TUIR (comma 968): soggettività passiva IRES della S.p.A. gestore del SII
- Art. 4 TUIVA (comma 968): soggettività passiva IVA per il servizio idrico integrato
- Art. 39 DPR 600/73 Accertamento (comma 968): controlli su qualificazione contabile dei contributi pubblici a investimenti
In sintesi
Quadro dell'intervento e finalità ambientali
Il comma 968 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore di «Livenza Tagliamento Acque S.p.A.», gestore del servizio idrico integrato (SII) per ampia parte dei territori di Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Le risorse sono destinate alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua e al potenziamento delle reti fognarie e di depurazione, mediante realizzazione di opere di collettamento e infrastrutture di depurazione. L'intervento risponde anche agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).
Servizio idrico integrato e ruolo del gestore
Il SII è disciplinato dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore (D.P.R. 18 luglio 2003 e Testo Unico delle disposizioni in materia di servizio idrico). La gestione è affidata, su base di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), a soggetti societari controllati o partecipati dagli enti locali, secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate). Livenza Tagliamento Acque S.p.A. opera quale gestore dell'ATO Orientale «Lemene» e di parte dell'ATO «Veneto Orientale», integrando comuni delle province di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso.
Copertura finanziaria e Fondo L. 178/2020
Gli oneri sono coperti mediante riduzione del Fondo previsto dall'art. 1, comma 177, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), nei limiti delle risorse disponibili e non ancora assegnate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il vincolo di neutralità finanziaria deriva dall'art. 81 Cost. e dall'art. 17 della L. 196/2009. La clausola serve a evitare effetti di peggioramento del saldo di bilancio dello Stato a fronte del nuovo capitolo di spesa.
Ruolo del CIPESS e procedimento di assegnazione
Le risorse non vengono trasferite automaticamente al gestore: il comma prevede l'assegnazione tramite delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi. Il CIPESS, disciplinato dall'art. 1-bis del D.L. 14/2019, convertito dalla L. 28/2019, e dal D.Lgs. 152/2006 per le materie ambientali, esercita una funzione di coordinamento sugli investimenti pubblici. La procedura richiede una proposta progettuale che indichi gli interventi specifici, i tempi e le modalità di monitoraggio.
Coordinamento Stato-Regioni e statuti speciali
L'intervento riguarda due Regioni: il Friuli Venezia Giulia, a statuto speciale ai sensi dell'art. 116 Cost. e della L. cost. 1/1963, e il Veneto, a statuto ordinario. La materia ambientale è di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.), mentre il governo del territorio e i lavori pubblici locali sono di competenza concorrente o regionale. Per il Friuli VG, la potestà legislativa primaria sull'urbanistica e secondaria su acque pubbliche richiede di rispettare lo statuto speciale e le norme di attuazione. L'art. 5 Cost. e l'art. 114 Cost. valorizzano comunque il ruolo degli enti locali coinvolti, mentre l'art. 118 Cost. orienta verso il principio di sussidiarietà verticale, allocando funzioni amministrative al livello più adeguato.
Profili contrattuali ed esecutivi
Le opere di collettamento, fognatura e depurazione realizzate dal gestore rientrano nel piano d'ambito approvato dall'Ente di governo dell'ambito (EGATO), ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006. Gli affidamenti seguono il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), con applicazione delle regole sui settori speciali (art. 141 e seguenti) per le procedure di gara nel SII. Il gestore privato di servizio pubblico in regime di concessione è soggetto a obblighi di evidenza pubblica e ai principi di concorrenza UE.
Profili tributari del gestore
Livenza Tagliamento Acque S.p.A., in quanto società di capitali, è soggetto passivo IRES ai sensi dell'art. 73 TUIR e soggetto passivo IVA per attività di erogazione del SII (art. 4 D.P.R. 633/1972 - TUIVA). Le tariffe del SII sono soggette a IVA con aliquota ridotta; i contributi pubblici a fondo perduto destinati a investimenti possono essere considerati ininfluenti ai fini IVA quando non costituiscono corrispettivo (art. 2, comma 3, lett. a), TUIVA), mentre rilevano sul piano IRES come componenti positive del reddito o riserve di patrimonio netto secondo la qualificazione contabile (OIC 16 e OIC 28). L'aspetto va dunque chiarito con il decreto attuativo CIPESS.
Controlli, trasparenza e responsabilità
Il gestore è tenuto agli obblighi di trasparenza ex L. 124/2017 e alla rendicontazione degli interventi alla autorità di settore ARERA (L. 481/1995 e D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011). Il monitoraggio degli investimenti pubblici segue il D.Lgs. 229/2011 e il sistema MOP. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo, esercita il controllo sulla gestione delle risorse e sulle società partecipate (artt. 19 e 21 D.Lgs. 175/2016). Il mancato rispetto dei cronoprogrammi può comportare revoca del finanziamento e responsabilità erariale (L. 20/1994). Sotto il profilo penale, ricorrono i reati di malversazione (art. 316-bis c.p.) e indebita percezione (art. 316-ter c.p.) per utilizzo distorto.
Riflessi accertativi
L'Agenzia delle entrate, ai sensi del D.P.R. 600/1973 (testo unico sull'accertamento delle imposte sui redditi), può effettuare controlli sulla corretta imputazione contabile del contributo nelle dichiarazioni del gestore, con specifico riguardo ai criteri di competenza dei costi capitalizzati e all'eventuale ammortamento degli investimenti realizzati con risorse pubbliche.
Domande frequenti
Perché il finanziamento è diretto a una S.p.A. e non agli enti locali?
Perché il servizio idrico integrato è affidato, su base di Ambito Territoriale Ottimale, a un soggetto gestore unico individuato dagli enti di governo dell'ambito, ai sensi degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è il gestore del SII per ampia parte dei territori interessati e realizza materialmente gli investimenti previsti dal piano d'ambito. Il legislatore preferisce dunque allocare le risorse direttamente al soggetto attuatore, riducendo passaggi amministrativi. Il gestore, pur essendo una S.p.A., opera in regime di concessione di servizio pubblico ed è soggetto agli obblighi di evidenza pubblica del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti) e alla regolazione tariffaria di ARERA.
Qual è il ruolo del CIPESS in questo intervento?
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), disciplinato dall'art. 1-bis del D.L. 14/2019 convertito dalla L. 28/2019, deve approvare con apposita delibera l'elenco degli interventi e i relativi cronoprogrammi, prima dell'assegnazione effettiva delle risorse al gestore. Il CIPESS verifica la coerenza degli investimenti con la programmazione nazionale, la rispondenza ai criteri di sostenibilità ambientale e l'adeguatezza dei tempi di realizzazione. La delibera CIPESS rappresenta il presupposto per l'erogazione effettiva delle risorse e per l'iscrizione contabile delle somme. Senza tale provvedimento, le risorse restano accantonate sul capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero competente.
Il contributo è soggetto a IVA o concorre al reddito IRES del gestore?
Sotto il profilo IVA, il contributo a fondo perduto destinato a investimenti, non legato a una specifica controprestazione resa allo Stato, resta fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972 (TUIVA). Diverso il trattamento delle tariffe del SII verso gli utenti, soggette a IVA con aliquota ridotta. Sul piano IRES, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è soggetto passivo ai sensi dell'art. 73 TUIR. La qualificazione contabile del contributo segue gli OIC 16 (Immobilizzazioni materiali) e OIC 28 (Patrimonio netto): il contributo in conto impianti riduce il valore ammortizzabile o è iscritto come ricavo differito, con effetti pluriennali sul reddito imponibile.
Come si conciliano le competenze del Friuli VG (statuto speciale) e del Veneto?
L'intervento riguarda territori a regime costituzionale diverso: il Friuli Venezia Giulia è a statuto speciale (L. cost. 1/1963, ex art. 116 Cost.) con potestà legislativa primaria su urbanistica e secondaria su acque pubbliche, mentre il Veneto è a statuto ordinario. La materia ambientale è di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., quindi lo Stato può intervenire direttamente con finanziamenti finalizzati. Tuttavia, il principio di leale collaborazione (ex artt. 120 Cost. e giurisprudenza Corte cost.) richiede coordinamento con le Regioni interessate, in particolare con il Friuli VG, le cui norme di attuazione possono imporre intese preventive su interventi che impattano materie statutarie.
Cosa succede se gli interventi non rispettano i cronoprogrammi CIPESS?
Il mancato rispetto dei cronoprogrammi può comportare la revoca dell'assegnazione e la restituzione delle somme erogate. Sotto il profilo della responsabilità, il gestore privato del servizio pubblico è soggetto a controllo della Corte dei conti per la gestione delle risorse pubbliche, ai sensi della L. 20/1994 e degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) per le partecipate. Sul piano penale, l'utilizzo distorto delle risorse integra i reati di malversazione (art. 316-bis c.p.) e indebita percezione (art. 316-ter c.p.). ARERA può intervenire con sanzioni tariffarie (L. 481/1995 e D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011) in caso di mancata realizzazione degli investimenti del piano d'ambito. Resta ferma la possibilità di rideterminazione tariffaria a sfavore del gestore.