Art. 36 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Comunicazione di violazioni tributarie (1)
In vigore dal 1/1/1974
1. […] (2) 2. […] (3) 3. […] (4) 4. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria (5) che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli diretta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 36 bis 54 mente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli. (6) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 37, comma 1, lett. a), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Trasmissione di atti e notizie”. (2) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. b), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Le società, comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle società soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all’ufficio delle imposte competente per l’accertamento, entro tre mesi, copia dell’atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui è richiesto l’atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.“. (3) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. b), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all’ufficio delle imposte della variazione dell’indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all’estero.“. (4) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. b), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Gli amministratori delle società ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la società o l’ente è posto in liquidazione.“. (5) Le parole “nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria” sono state sostituite alle precedenti “nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi” dall’art. 37, comma 31, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (6) Comma inserito dall’art. 19, comma 1, lett. d), L. 30.12.1991 n. 413, pubblicata in G.U. 31.12.1991 n. 305, S.O. n. 91.
In sintesi
Funzione e ratio dell’art. 36 D.P.R. 600/1973
L’art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, oggi rubricato «Comunicazione di violazioni tributarie» (rubrica sostituita dall’art. 37, comma 1, lett. a), L. 340/2000), è la norma di raccordo fra il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento penale tributario. La sua portata operativa risiede oggi nel comma 4, unico sopravvissuto alla riforma del 2000 che ha abrogato i primi tre commi, dedicati a obblighi di comunicazione societaria poi assorbiti dalla disciplina del Registro delle imprese.
Il comma 4 impone ai soggetti pubblici incaricati di funzioni ispettive o di vigilanza, agli organi giurisdizionali penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, agli organi di polizia giudiziaria, di comunicare alla Guardia di finanza competente per il luogo di rilevazione i fatti, appresi a causa o nell’esercizio delle funzioni, che possano configurarsi come violazioni tributarie. La comunicazione è atto dovuto e si accompagna sul piano penale all’obbligo generale di denuncia ex art. 331 c.p.p. per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
Il rapporto con l’art. 331 c.p.p.
L’art. 331 c.p.p. costituisce la cornice generale: il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle funzioni, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio deve farne denuncia per iscritto, senza ritardo, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia contiene gli elementi essenziali del fatto, il giorno dell’acquisizione della notizia, le fonti di prova note e le generalità della persona alla quale il fatto è attribuito. I funzionari dell’Agenzia e i militari della Guardia di finanza in servizio ispettivo sono pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. e rispondono di omessa denuncia ex art. 361 c.p. in caso di inerzia.
Nella prassi, la verifica che supera le soglie penali si conclude con un processo verbale di constatazione (PVC) che funge anche da informativa di reato e viene trasmesso alla Procura della Repubblica competente per il luogo di consumazione del reato. La GdF, polizia giudiziaria specializzata in materia tributaria, opera spesso a delega della Procura ex art. 370 c.p.p. per gli atti istruttori successivi (perquisizioni, sequestri preventivi, intercettazioni).
Le soglie penali del D.Lgs. 74/2000
L’obbligo di denuncia scatta quando la violazione integra una delle fattispecie del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74. Le soglie quantitative, riviste dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157), individuano il discrimine fra illecito amministrativo e reato:
Il superamento della soglia non è di per sé indice automatico di responsabilità penale: occorre verificare la sussistenza del dolo specifico di evasione, elemento costitutivo della maggior parte delle fattispecie, e l’idoneità della condotta a ostacolare l’accertamento. La giurisprudenza della Cassazione penale richiede una rigorosa motivazione sul nesso fra superamento quantitativo e proiezione soggettiva.
Il «doppio binario» e il principio di specialità
Il rapporto fra sanzione amministrativa e sanzione penale è governato dal principio di specialità sancito dall’art. 19 D.Lgs. 74/2000: quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una amministrativa, si applica solo la disposizione speciale, di regola quella penale. L’art. 21 dello stesso decreto regola il doppio binario procedimentale: l’amministrazione finanziaria irroga comunque la sanzione amministrativa, ma l’esecuzione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, e diviene definitivamente ineseguibile in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta.
Il sistema del doppio binario è stato a lungo sotto pressione per il principio del ne bis in idem di matrice convenzionale (art. 4 Protocollo n. 7 CEDU) e unionale (art. 50 Carta di Nizza). La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 20 marzo 2018 in causa C-524/15 Menci, ha ritenuto la duplicazione sanzionatoria compatibile con la Carta a tre condizioni: scopi complementari, meccanismi di coordinamento per evitare oneri eccessivi, proporzionalità della sanzione complessiva. La giurisprudenza italiana (Cass. SU n. 37425/2013; Corte Cost. n. 222/2019) ha recepito l’impostazione, valorizzando proprio l’art. 21 come strumento di coordinamento idoneo a evitare il bis in idem sostanziale.
Il coordinamento operativo Agenzia, GdF e Procura
Il flusso informativo segue uno schema consolidato. L’ufficio dell’Agenzia che rileva fatti riconducibili al D.Lgs. 74/2000 redige una segnalazione qualificata e la trasmette alla GdF e, in parallelo, alla Procura della Repubblica. La GdF, ricevuta la segnalazione, esegue gli approfondimenti investigativi e redige il PVC con allegata informativa di reato. La Procura, iscritta la notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p., apre il procedimento penale.
Sul piano amministrativo, l’ufficio prosegue autonomamente l’attività di accertamento ed emette l'avviso di accertamento entro i termini ordinari, raddoppiati ex art. 43 D.P.R. 600/1973 nei casi in cui sussista l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati del D.Lgs. 74/2000, purché la denuncia sia stata presentata entro i termini ordinari di decadenza (Corte Cost. n. 247/2011, oggi codificata). La definitività dell’atto consente l'iscrizione a ruolo e l’attivazione delle procedure di riscossione.
Il segreto istruttorio e i flussi documentali
Una volta aperto il procedimento penale, gli atti di indagine sono coperti dal segreto istruttorio dell’art. 329 c.p.p. fino a quando l’imputato non possa averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il segreto vincola anche il personale dell’Agenzia che venga a conoscenza degli atti per finalità tributarie: i dati possono essere utilizzati a fini fiscali ma non divulgati a terzi prima del venir meno del vincolo.
L’art. 220 disp. att. c.p.p. impone, una volta emersi indizi di reato nel corso di un’attività ispettiva, di proseguire con le forme del codice di procedura penale, a pena di inutilizzabilità degli atti compiuti senza le garanzie difensive. Il passaggio fra fase amministrativa libera e fase penale presidiata dal difensore deve essere segnato cronologicamente nel PVC.
La riforma D.Lgs. 87/2024 e la non punibilità ex art. 13
La riforma del sistema sanzionatorio tributario operata dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, in attuazione della delega fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111), ha ridisegnato in profondità il raccordo amministrativo-penale. Sono stati ampliati i meccanismi di estinzione e di non punibilità: l’art. 13 D.Lgs. 74/2000, riscritto, prevede che i reati di omesso versamento (artt. 10-bis e 10-ter) e di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater comma 1) non siano punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento, anche a seguito di speciali procedure conciliative o di adesione.
Per i reati di cui agli artt. 4 e 5 (infedele e omessa dichiarazione), la non punibilità opera se il pagamento integrale avviene prima della formale conoscenza, da parte dell’autore, di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La riforma ha inoltre introdotto, all’art. 23 D.Lgs. 74/2000, una causa di non punibilità per crisi non transitoria di liquidità, applicabile ai reati di omesso versamento quando il mancato pagamento dipenda da fatti sopravvenuti, non addebitabili all’autore, e siano state esperite tutte le azioni dirette al reperimento delle risorse.
Casi pratici
Tizio, amministratore unico di una S.r.l. operante nel commercio all’ingrosso, omette di presentare la dichiarazione dei redditi e IVA per l’anno 2023, nonostante un volume d'affari di 2,3 milioni di euro. La verifica della Guardia di finanza accerta un’imposta evasa di 180.000 euro IRES e 320.000 euro IVA. Superate ampiamente le soglie ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (50.000 euro per imposta), la GdF redige il PVC contestando il reato di omessa dichiarazione e, contestualmente, trasmette informativa di reato alla Procura. Il difensore di Tizio valuta l’accesso al pagamento integrale del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento per beneficiare della circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 (riduzione fino alla metà della pena), non operando in questo caso la non punibilità piena dell’art. 13.
Caio, legale rappresentante di una S.p.A. di servizi marketing, inserisce nella dichiarazione 2022 fatture per operazioni inesistenti emesse da una società «cartiera» riconducibile a un cugino, per un importo annuo di 480.000 euro, con IVA detratta per 105.600 euro. Il fatto integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, punito con reclusione da 4 a 8 anni a prescindere da soglie quantitative. L’informativa è trasmessa alla Procura; l’ufficio dell’Agenzia notifica avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA con sanzioni amministrative, la cui esecuzione resta sospesa ex art. 21 in attesa della definizione penale. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 colpisce beni di Caio per un valore corrispondente al profitto del reato.
Sempronio, titolare di una ditta individuale di autotrasporti gravata da debiti tributari per 380.000 euro, dopo la notifica della cartella aliena fittiziamente al fratello l’unico immobile aziendale e trasferisce due autoarticolati a una S.r.l. intestata alla moglie. La GdF accerta la simulazione e configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, integrato dal superamento della soglia di 50.000 euro e dalla finalità di sottrarsi alla riscossione coattiva. Il giudice penale dispone il sequestro per equivalente sui beni residui, mentre sul piano amministrativo prosegue la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Profili operativi per il professionista
Il commercialista che assiste il contribuente in fase di verifica deve presidiare alcuni snodi critici. In primo luogo, verificare se le contestazioni superino le soglie penali del D.Lgs. 74/2000 e, in tal caso, attivare un penalista esperto in diritto tributario. In secondo luogo, valutare la praticabilità del pagamento integrale del debito per accedere alla causa di non punibilità ex art. 13 o all’attenuante ex art. 13-bis. In terzo luogo, contestare con rigore in sede di contraddittorio preventivo (oggi obbligatorio ex art. 6-bis dello Statuto, introdotto dal D.Lgs. 219/2023) gli elementi dell’accertamento, poiché la sentenza tributaria definitiva, pur non vincolante, costituisce elemento di prova valutabile dal giudice penale.
Domande frequenti
Quando scatta l’obbligo di denuncia penale a carico dei funzionari Agenzia Entrate e GdF?
L’obbligo scatta quando, nell’esercizio o a causa delle funzioni, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio acquisisce notizia di un fatto che possa configurare uno dei reati del D.Lgs. 74/2000. Il riferimento normativo è duplice: l’art. 36 comma 4 D.P.R. 600/1973 per la comunicazione interna alla GdF e l’art. 331 c.p.p. per la denuncia formale alla Procura. Tipicamente, la condizione si verifica al superamento delle soglie quantitative del decreto (50.000 euro per omessa dichiarazione, 100.000 euro per infedele, 30.000 euro per fraudolenta con altri artifici), purché sussista il dolo specifico di evasione. L’omissione integra il reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p.
Cosa significa «doppio binario» fra accertamento amministrativo e procedimento penale?
Il principio del doppio binario, sancito dall’art. 21 D.Lgs. 74/2000, implica che lo stesso fatto possa essere oggetto di un procedimento tributario amministrativo davanti alla Corte di giustizia tributaria e di un procedimento penale davanti al giudice penale, in parallelo e con autonoma valutazione delle prove. Il principio di specialità ex art. 19 dispone che, quando una norma penale e una amministrativa colpiscono il medesimo fatto, prevale di regola la sanzione penale. L’esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale e diviene ineseguibile in caso di condanna, evitando il bis in idem sostanziale, secondo la lettura compatibile con la CEDU validata dalla CGUE C-524/15 Menci.
Il pagamento integrale del debito tributario estingue il reato ex art. 13 D.Lgs. 74/2000?
Sì, ma in modo differenziato a seconda del reato. Per i delitti di omesso versamento (artt. 10-bis, 10-ter) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater comma 1), la non punibilità opera con il pagamento integrale (imposte, sanzioni, interessi) effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche tramite ravvedimento o adesione. Per i reati di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5), la non punibilità richiede il pagamento integrale e l’assenza di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o procedimenti penali. La riforma del D.Lgs. 87/2024 ha esteso e rafforzato l’istituto, introducendo anche la causa di non punibilità per crisi di liquidità non transitoria (art. 23 D.Lgs. 74/2000).
Il superamento delle soglie penali comporta automaticamente la condanna?
No. Il superamento della soglia è condizione necessaria ma non sufficiente. La giurisprudenza penale richiede sempre l’accertamento del dolo specifico di evasione e dell’idoneità della condotta a ostacolare l’accertamento. L’imposta evasa va calcolata con criteri penalistici, tenendo conto di eventuali costi non documentati ma effettivi, secondo il principio di tassatività e di favor rei. Inoltre, la sentenza tributaria favorevole al contribuente costituisce elemento di valutazione, pur non vincolante, per il giudice penale; specularmente, l’assoluzione penale per insussistenza del fatto può incidere sul giudizio tributario quando si fondi sugli stessi accertamenti fattuali.
Quali sono i termini di accertamento raddoppiati in caso di violazioni penali?
L’art. 43 D.P.R. 600/1973 prevede il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento quando sussista l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati del D.Lgs. 74/2000. Dopo la Corte Costituzionale n. 247/2011 e la riforma del D.Lgs. 128/2015, il raddoppio opera solo se la denuncia è stata effettivamente presentata entro i termini ordinari di decadenza (di regola, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero del settimo in caso di omessa). La condizione è verificabile dal contribuente in sede contenziosa: in mancanza di tempestiva denuncia, il raddoppio non si applica e l’avviso è annullabile per decadenza.