Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa dice l’art. 76 DPR 602/1973

Lett. a): «non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso […] e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente».
Lett. b): «nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto».

I requisiti dell’impignorabilità della prima casa

Requisito Dettaglio
Unico immobile Deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore
Uso abitativo Adibito ad abitazione
Residenza anagrafica Il debitore vi risiede anagraficamente
Non di lusso Esclusi gli immobili di lusso e le categorie A/8 e A/9

I requisiti sono cumulativi: se ne manca uno (ad es. il debitore possiede un secondo immobile, o la casa è accatastata A/8), la tutela non opera e si applica la lettera b).

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Quando il Fisco può procedere sugli altri immobili

Fuori dall’ipotesi della prima casa protetta, l’espropriazione immobiliare è possibile solo se ricorrono tutte queste condizioni: debito complessivo oltre 120.000 euro, ipoteca già iscritta (art. 77) e decorso di almeno sei mesi dall’iscrizione senza estinzione. Sono filtri pensati per riservare la vendita forzata ai debiti di importo rilevante.

Tre casi pratici

Caso 1 – Unica casa di residenza non di lusso

Scenario. Il debitore possiede solo l’abitazione in cui risiede (categoria ordinaria).

Inquadramento. L’Agente della riscossione non può espropriarla (art. 76, lett. a): è il caso tipico di tutela della prima casa.

Cosa verificare

  • unicità dell’immobile;
  • residenza anagrafica;
  • categoria catastale (no A/8-A/9);
  • uso abitativo.

Caso 2 – Debitore con due immobili

Scenario. Oltre alla casa, il debitore ha un secondo immobile.

Inquadramento. Viene meno il requisito dell’unico immobile: si applica la lettera b), con i filtri dei 120.000 euro, ipoteca e sei mesi.

Cosa valutare

  • numero di immobili;
  • importo del debito vs 120.000 €;
  • ipoteca iscritta;
  • tempo trascorso.

Caso 3 – Creditore privato (non il Fisco)

Scenario. A procedere è una banca o un privato.

Inquadramento. Il divieto dell’art. 76 non si applica: i creditori privati seguono le regole ordinarie del codice di procedura civile, senza la protezione “prima casa” prevista per il Fisco.

Attenzione a

  • natura del creditore;
  • titolo esecutivo;
  • regole ordinarie di espropriazione;
  • strumenti di difesa civilistici.

Spunti pratici

Per difendere la casa da un’azione del Fisco puoi far verificare requisiti, soglie e opposizioni.

Norme collegate

DPR 602/1973: art. 76 (espropriazione immobiliare), art. 77 (ipoteca), art. 50 (termine per l’esecuzione), art. 19 (rateizzazione).

Fonti affidabili

Domande frequenti

Il Fisco può pignorare la prima casa?

No, se è l’unico immobile del debitore, non di lusso (escluse A/8 e A/9), adibito ad abitazione e con residenza anagrafica: l’Agente non dà corso all’espropriazione (art. 76, comma 1, lett. a).

Quando può procedere sugli altri immobili?

Se il credito complessivo supera 120.000 euro, è stata iscritta ipoteca (art. 77) e sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza estinzione (lett. b).

Basta avere la residenza per salvare la casa?

Serve la combinazione di requisiti: unico immobile, uso abitativo, residenza anagrafica e categoria non di lusso (no A/8 e A/9). Se manca un requisito, la tutela non opera.

La tutela vale anche per i creditori privati?

No. Il divieto dell’art. 76 riguarda l’Agente della riscossione; i creditori privati seguono le regole ordinarie del codice di procedura civile.

Cosa fare se si avvia l’espropriazione sulla casa?

Verificare i requisiti dell’art. 76, il debito, l’ipoteca e i sei mesi; quindi valutare opposizione, rateizzazione o autotutela nei termini.

Domande frequenti

Il Fisco può pignorare la prima casa?

No, se è l'unico immobile di proprietà del debitore, non è di lusso (escluse categorie A/8 e A/9), è adibito ad abitazione e il debitore vi risiede anagraficamente: in questo caso l'Agente non dà corso all'espropriazione (art. 76, comma 1, lett. a).

Quando può procedere sugli altri immobili?

Negli altri casi l'Agente può procedere se l'importo complessivo del credito supera 120.000 euro, è stata iscritta ipoteca (art. 77) e sono trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza estinzione del debito (art. 76, comma 1, lett. b).

Basta avere la residenza per salvare la casa?

Serve la combinazione di requisiti: unico immobile, uso abitativo, residenza anagrafica e categoria catastale non di lusso (no A/8 e A/9). Se manca anche solo un requisito, la tutela non opera.

La tutela vale anche per i creditori privati?

No. Il divieto dell'art. 76 riguarda l'Agente della riscossione (debiti fiscali); i creditori privati seguono le regole ordinarie dell'espropriazione immobiliare del codice di procedura civile.

Cosa fare se si avvia l'espropriazione sulla casa?

Verificare i requisiti dell'art. 76, l'esistenza e l'importo del debito, l'ipoteca e i sei mesi; quindi valutare opposizione, rateizzazione o autotutela nei termini.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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