Art. 97 T.U.B. – Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
“1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita’ o con speditezza, la Banca d’Italia puo’ disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche’ dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa’ (1).
2. Il provvedimento di sostituzione e’ pubblicato secondo le modalita’ previste dall’art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.”
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 43 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 97 TUB
L'art. 97 T.U.B. (nel testo vigente dal 16 novembre 2015, come sostituito dall'art. 1, comma 43 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, con le disposizioni transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs.) disciplina il potere della Banca d'Italia di sostituire gli organi della liquidazione ordinaria di una banca quando la procedura non si svolge con regolarità o speditezza. L'art. 97 TUB si colloca alla fine della Sezione II-bis del Titolo IV TUB (dedicata alla liquidazione coatta amministrativa bancaria), ma, come chiarisce espressamente il comma 1 con il riferimento all'art. 80 TUB, si applica alla liquidazione ordinaria, non alla LCA: è uno strumento di intervento ante LCA, alternativo all'apertura della procedura coatta.
La distinzione tra liquidazione ordinaria e LCA bancaria è essenziale per comprendere la funzione dell'art. 97 TUB. La liquidazione ordinaria di una banca è la procedura di liquidazione volontaria (deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci ex art. 2484, n. 2, c.c.) o scioglimento per altra causa, con nominadi liquidatori ordinari (e organi di sorveglianza), sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ma non alla sua gestione diretta. La LCA ex art. 80 TUB è invece una procedura coatta, aperta dall'autorità di vigilanza quando sussistono i presupposti oggettivi di crisi (irregolarità o perdite, insolvenza), con assunzione diretta della gestione da parte dei commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia.
L'art. 97 TUB introduce un tertium genus tra i due estremi: la liquidazione ordinaria prosegue come procedura (non si apre la LCA), ma gli organi liquidatori vengono sostituiti d'autorità dalla Banca d'Italia, che può così garantire una gestione più efficiente senza ricorrere alla misura più invasiva della LCA. Si tratta di un potere di vigilanza intrusivo ma meno "traumatico" della LCA, che mantiene la procedura nel perimetro del diritto societario ordinario pur introducendo un elemento di supervisione straordinaria.
2. Presupposti per la sostituzione: irregolarità o mancanza di speditezza (comma 1)
Il comma 1 prevede che la Banca d'Italia possa disporre la sostituzione degli organi quando "la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza". I due presupposti alternativi sono:
(a) Mancanza di regolarità: violazioni delle norme di legge o regolamentari applicabili alla liquidazione bancaria, irregolarità gestionali degli organi liquidatori (es. mancata formazione dell'inventario, mancata comunicazione ai creditori, operazioni contrarie agli interessi della procedura, conflitti di interesse non gestiti), inosservanza delle direttive della Banca d'Italia. La "regolarità" richiesta è quella della corretta gestione della procedura di liquidazione, non necessariamente della correttezza penale degli organi liquidatori (che darebbe luogo a procedimenti penali separati).
(b) Mancanza di speditezza: eccessiva lentezza nella realizzazione dell'attivo, nel pagamento dei creditori, nel completamento delle operazioni di liquidazione. La "speditezza" è un parametro relativo che dipende dalla complessità della banca in liquidazione: per una banca di piccole dimensioni, una liquidazione che dura oltre cinque anni potrebbe essere considerata non "spedita"; per una banca di grandi dimensioni con portafogli di crediti complessi, la stessa durata potrebbe essere fisiologica. La Banca d'Italia valuta la speditezza in base ai propri standard di vigilanza operativa.
Il comma 1 specifica che il potere di sostituzione opera "fermo restando quanto previsto dall'art. 80": la Banca d'Italia può sempre scegliere di aprire la LCA invece di limitarsi alla sostituzione degli organi, se le condizioni dell'art. 80 TUB (irregolarità o perdite, insolvenza) sono soddisfatte. La sostituzione ex art. 97 TUB e la LCA ex art. 80 TUB sono quindi strumenti alternativi, non esclusivi: la Banca d'Italia sceglie lo strumento più proporzionato alla situazione specifica, sulla base del principio di proporzionalità nell'esercizio dei poteri di vigilanza.
3. Perimetro soggettivo della sostituzione: liquidatori e organi di sorveglianza
Il comma 1 prevede la sostituzione dei "liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza": la sostituzione può riguardare sia i liquidatori ordinari (nominati dall'assemblea dei soci o dal tribunale ex art. 2487 c.c.) sia i componenti dell'organo di sorveglianza della banca in liquidazione (che nelle banche assume tipicamente la forma del collegio sindacale, con funzioni di controllo della gestione liquidatoria). La sostituzione può essere totale (tutti i liquidatori e tutti i sindaci) o parziale (solo alcuni componenti), a seconda delle irregolarità riscontrate dalla Banca d'Italia.
Il provvedimento di sostituzione determina anche il compenso dei nuovi liquidatori (e degli organi di sorveglianza eventualmente nominati contestualmente), stabilito dalla Banca d'Italia e posto "a carico della società": il compenso è quindi un costo della procedura di liquidazione, non un costo della Banca d'Italia.
4. Pubblicità del provvedimento di sostituzione (comma 2)
Il comma 2 prevede che il provvedimento di sostituzione sia "pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2 TUB". L'art. 81, c. 2 TUB (che disciplina la pubblicità del decreto di LCA) prevede: (a) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; (b) comunicazione al registro delle imprese per l'iscrizione; (c) eventuali ulteriori forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. La parificazione del regime di pubblicità del provvedimento di sostituzione a quello del decreto di LCA garantisce che i terzi (creditori, controparti contrattuali) siano tempestivamente informati del cambiamento degli organi liquidatori, con cui interagiscono per la gestione dei rapporti in corso.
5. Il principio di invarianza del tipo di procedura (comma 3)
Il comma 3 stabilisce il principio fondamentale: "la sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione". Questo significa che la banca rimane in liquidazione ordinaria (non entra in LCA) per effetto della sola sostituzione degli organi. La procedura mantiene la sua natura giuridica (liquidazione volontaria/ordinaria ex artt. 2484 ss. c.c.), i creditori mantengono i diritti e le azioni che spettano loro in base alle norme ordinarie (non quelle speciali della LCA), e i rapporti contrattuali in corso non subiscono gli effetti di sospensione tipici della LCA (art. 83 TUB).
Questo principio è rilevante perché tutela i terzi (creditori, controparti) che hanno fatto affidamento sulle caratteristiche della liquidazione ordinaria: la sostituzione degli organi non modifica retroattivamente il regime applicabile ai loro rapporti con la banca. I nuovi liquidatori nominati dalla Banca d'Italia operano nell'ambito della liquidazione ordinaria, rispettandone le norme (artt. 2484-2496 c.c. per le SpA, norme speciali bancarie) e le limitazioni (nessuna sospensione automatica dei pagamenti, nessun divieto di azioni esecutive come nella LCA).
6. Raccordo con la LCA e con i poteri di vigilanza della Banca d'Italia (art. 80 TUB)
Come anticipato, l'art. 97 TUB e l'art. 80 TUB sono strumenti alternativi nell'arsenale dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia per la gestione delle crisi bancarie nella fase di liquidazione. Il raccordo tra i due strumenti è fondamentale:
- Se la banca è già in liquidazione ordinaria e la procedura non si svolge con regolarità o speditezza, ma non sussistono i presupposti della LCA (irregolarità o perdite, insolvenza), la Banca d'Italia applica l'art. 97 TUB (sostituzione degli organi, mantenimento della procedura ordinaria).
- Se la situazione patrimoniale della banca in liquidazione ordinaria si deteriora e emergono le condizioni dell'art. 80 TUB (irregolarità o perdite tali da compromettere la solvibilità, insolvenza), la Banca d'Italia può, contestualmente o successivamente alla sostituzione degli organi, aprire la LCA ex art. 80 TUB, con tutti gli effetti di cui all'art. 83 TUB.
La Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte IV, Titolo I, fornisce indicazioni operative sul processo decisionale nell'esercizio di questi poteri, incluso il raccordo con l'eventuale procedura di risoluzione ex D.Lgs. 180/2015 (BRRD I) se la banca ha dimensioni tali da giustificare l'interesse pubblico alla risoluzione.
Domande frequenti