Testo dell'articoloVigente
Un contratto che decorre dal 1° gennaio 2025 ma viene firmato il 1° luglio 2026 produce diciotto mesi di differenze retributive da recuperare. Questa scheda spiega come si compone l’arretrato, entro quando l’amministrazione deve pagarlo, perché l’importo accreditato è più basso della somma aritmetica delle tabelle e con quale regime fiscale viene tassato.
Il periodo coperto
Le tre tranche del tabellare decorrono dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2027. Alla data della firma erano quindi già maturate per intero la prima tranche (dodici mensilità del 2025 più la tredicesima) e metà della seconda (i primi sei mesi del 2026). Le indennità fisse, che decorrono tutte dal 1° gennaio 2027, non generano invece alcun arretrato.
Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.
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Gli importi stimati
L’ARAN ha indicato una forbice da circa 815 a circa 1.250 euro lordi, calcolata al 30 giugno 2026. La distanza fra i due estremi dipende dal profilo e dalla fascia di anzianità. Il calcolo di massima si fa così:
| Componente | Formula | Esempio: docente laureato II grado, 15-20 anni |
|---|---|---|
| Tranche 2025 | incremento 2025 × 13 | 52,02 × 13 = 676,26 |
| Tranche 2026, primo semestre | (incremento 2026 − incremento 2025) × 6 | (104,06 − 52,02) × 6 = 312,24 |
| Totale lordo maturato al 30.6.2026 | — | 988,50 |
| Meno indennità di vacanza contrattuale già percepita | da detrarre | variabile |
Chi ha prestato servizio per una parte soltanto del periodo — supplenti, personale assunto in corso d’anno, part-time — matura l’arretrato in proporzione.
Entro quando devono essere pagati
L’art. 2, comma 4 stabilisce che gli istituti a contenuto economico «con carattere vincolato ed automatico» sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione. Poiché la stipulazione è del 1° luglio 2026, il termine cadeva il 31 luglio 2026. È un termine che riguarda l’applicazione del nuovo tabellare; il materiale accredito dell’arretrato dipende poi dai tempi di elaborazione del cedolino, che per la scuola statale passa dal sistema NoiPA.
Perché l’importo accreditato è più basso
Un punto che genera molte contestazioni al primo cedolino: gli incrementi indicati nelle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Gli artt. 4, 8, 12 e 16 del contratto, ciascuno per il proprio settore, dispongono che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Quell’anticipazione viene quindi scomputata: chi la percepiva da mesi vede in busta paga la differenza, non l’intero importo di tabella.
È la ragione per cui l’arretrato percepito non coincide quasi mai con quello calcolato sulle tabelle: chi percepiva l’indennità di vacanza contrattuale dal 2025 ha già incassato una parte di quanto ora gli spetta, e quella parte viene sottratta.
Come vengono tassati
Gli emolumenti arretrati riferiti ad anni precedenti a quello di percezione rientrano fra i redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, quando il ritardo dipende da leggi, contratti collettivi o altre cause non imputabili alle parti — ed è esattamente il caso del ritardo nel rinnovo contrattuale. L’aliquota si determina secondo l’art. 21 del TUIR, sulla base del reddito medio del biennio precedente.
Le somme riferite invece all’anno in corso — nel nostro caso i mesi del 2026 — concorrono ordinariamente alla formazione del reddito dell’anno e seguono la tassazione progressiva.
Le fonti da consultare
- CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 — testo firmato il 1° luglio 2026 — il PDF ufficiale sul sito ARAN, articolato e 18 tabelle
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — l’anticipazione che viene scomputata dagli aumenti
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — il procedimento che porta dalla ipotesi alla firma definitiva
- Art. 17 TUIR — i redditi soggetti a tassazione separata, fra cui gli arretrati di lavoro dipendente
- Art. 21 TUIR — come si determina l’aliquota della tassazione separata
Domande frequenti
Quando arrivano gli arretrati del CCNL scuola?
Il contratto è stato firmato il 1° luglio 2026 e l’art. 2, comma 4 assegna alle amministrazioni 30 giorni per applicare gli istituti economici vincolati e automatici, quindi entro il 31 luglio 2026. I tempi materiali di accredito dipendono poi dall’elaborazione del cedolino.
A quanto ammontano?
ARAN stima una forbice da circa 815 a circa 1.250 euro lordi al 30 giugno 2026, variabile con il profilo e la fascia di anzianità. Da questi importi va detratta l’indennità di vacanza contrattuale già percepita nello stesso periodo.
Spettano anche ai supplenti?
Sì, in proporzione al servizio prestato nel periodo di riferimento: il contratto si applica anche al personale con rapporto a tempo determinato (art. 1, comma 1). La una tantum di 110 euro riservata agli ATA ha invece requisiti propri.
Gli arretrati sono tassati come lo stipendio normale?
Le somme riferite ad anni precedenti rientrano nella tassazione separata dell’art. 17 del TUIR, con aliquota determinata secondo l’art. 21 sul reddito medio del biennio anteriore. Quelle riferite all’anno in corso concorrono invece al reddito ordinario.
Gli arretrati incidono sulla tredicesima e sul TFR?
Gli incrementi tabellari sì: l’art. 5 dispone che producano effetto su tutti gli istituti economici che rinviano allo stipendio tabellare. Fa eccezione la una tantum ATA di 110 euro, espressamente esclusa da quegli effetti.
Risorse correlate
- CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: la guida al rinnovo
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- La una tantum di 110 euro per gli ATA
- Perché l’indennità di vacanza contrattuale viene scomputata
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Quando arrivano gli arretrati del CCNL scuola?
Il contratto è stato firmato il 1° luglio 2026 e l’art. 2, comma 4 assegna alle amministrazioni 30 giorni per applicare gli istituti economici vincolati e automatici, quindi entro il 31 luglio 2026. I tempi materiali di accredito dipendono poi dall’elaborazione del cedolino.
A quanto ammontano?
ARAN stima una forbice da circa 815 a circa 1.250 euro lordi al 30 giugno 2026, variabile con il profilo e la fascia di anzianità. Da questi importi va detratta l’indennità di vacanza contrattuale già percepita nello stesso periodo.
Spettano anche ai supplenti?
Sì, in proporzione al servizio prestato nel periodo di riferimento: il contratto si applica anche al personale con rapporto a tempo determinato (art. 1, comma 1). La una tantum di 110 euro riservata agli ATA ha invece requisiti propri.
Gli arretrati sono tassati come lo stipendio normale?
Le somme riferite ad anni precedenti rientrano nella tassazione separata dell’art. 17 del TUIR, con aliquota determinata secondo l’art. 21 sul reddito medio del biennio anteriore. Quelle riferite all’anno in corso concorrono invece al reddito ordinario.
Gli arretrati incidono sulla tredicesima e sul TFR?
Gli incrementi tabellari sì: l’art. 5 dispone che producano effetto su tutti gli istituti economici che rinviano allo stipendio tabellare. Fa eccezione la una tantum ATA di 110 euro, espressamente esclusa da quegli effetti.