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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos’è la fusione e quali forme può assumere

La fusione è l’operazione con cui due o più società si concentrano in un unico soggetto giuridico. L’art. 2501 c.c. ne ammette due forme: la fusione propria (o “in senso stretto”), in cui tutte le società partecipanti si estinguono e nasce una società nuova, e la fusione per incorporazione, in cui la società incorporante assorbe una o più incorporate. Nella pratica professionale l’incorporazione rappresenta la quasi totalità dei casi, perché evita di ricostituire da zero autorizzazioni, rapporti e posizioni della società risultante.

La società che risulta dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali (art. 2504-bis c.c.): contratti, crediti, debiti e contenziosi continuano in capo al soggetto unificato senza bisogno di cessioni o volture negoziali.

La procedura: dal progetto all’atto di fusione

Il procedimento si articola in tre momenti, con una scansione temporale precisa.

Le fasi della fusione
Fase Adempimento Riferimento
1. Progetto L’organo amministrativo di ciascuna società redige un unico progetto di fusione (rapporto di cambio, modalità di assegnazione, decorrenza degli effetti), iscritto al Registro delle imprese o pubblicato sul sito della società almeno 30 giorni prima della decisione (termine rinunciabile all’unanimità) art. 2501-ter c.c.
2. Documenti di corredo Situazione patrimoniale riferita a non oltre 120 giorni prima del deposito del progetto (sostituibile con l’ultimo bilancio se chiuso nei 6 mesi precedenti), relazione degli amministratori e relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio — entrambe rinunciabili col consenso unanime dei soci artt. 2501-quater, quinquies, sexies c.c.
3. Delibera Ciascuna assemblea approva il progetto; la delibera va iscritta al Registro delle imprese art. 2502 c.c.
4. Opposizione dei creditori L’atto di fusione non può essere stipulato prima di 60 giorni dall’ultima iscrizione delle delibere: i creditori anteriori possono opporsi art. 2503 c.c.
5. Atto di fusione Atto pubblico notarile, iscritto al Registro delle imprese di tutte le società coinvolte; dall’ultima iscrizione decorrono gli effetti artt. 2504 e 2504-bis c.c.

Il termine di 60 giorni per l’opposizione può essere evitato se consta il consenso dei creditori anteriori all’iscrizione del progetto, se i creditori dissenzienti sono stati pagati, se le somme corrispondenti sono state depositate in banca, oppure se la relazione sulla congruità è redatta per tutte le società da un’unica società di revisione che assevera, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria non rende necessarie garanzie a tutela dei creditori.

Le fusioni semplificate

Quando l’incorporante possiede già l’intero capitale dell’incorporata (fusione di società interamente posseduta, art. 2505 c.c.) non c’è alcun concambio da determinare: non servono né la relazione degli amministratori né quella degli esperti, e lo statuto può affidare la decisione direttamente agli organi amministrativi. Semplificazioni analoghe, ma parziali, valgono per l’incorporazione di società posseduta al 90% (art. 2505-bis c.c.). Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2505-quater c.c. riduce ulteriormente vincoli e termini, che possono essere dimezzati.

Il regime fiscale: la neutralità dell’art. 172 TUIR

Sul piano delle imposte dirette la fusione è un’operazione fiscalmente neutrale (art. 172 TUIR): non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e all’avviamento. La società risultante subentra nei valori fiscali che i beni avevano presso le società di provenienza.

Conseguenza diretta: l’eventuale disavanzo o avanzo di fusione iscritto in bilancio non ha riconoscimento fiscale. Se l’incorporante utilizza il disavanzo per rivalutare i beni ricevuti o per iscrivere avviamento, quei maggiori valori restano civilistici: gli ammortamenti su di essi non sono deducibili, generando un doppio binario contabile-fiscale.

Il disallineamento può però essere sanato con l’affrancamento: il rinvio dell’art. 172, co. 10-bis al regime dell’art. 176, co. 2-ter TUIR consente di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori pagando un’imposta sostitutiva. La riforma fiscale ha ridisegnato l’istituto: per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 il D.Lgs. 192/2024 ha sostituito le vecchie aliquote a scaglioni (12-14-16%) con un’aliquota unica del 18% (più il 3% ai fini IRAP), da versare in unica soluzione, e ha permesso di affrancare anche singoli elementi dell’attivo anziché intere categorie omogenee.

Il riporto delle perdite fiscali

Le perdite pregresse delle società partecipanti non passano automaticamente alla risultante. L’art. 172, co. 7 TUIR le ammette in riporto solo a due condizioni cumulative:

Le stesse regole valgono per gli interessi passivi eccedenti riportati (art. 96 TUIR). Anche qui la riforma è intervenuta: il D.Lgs. 192/2024 ha confermato l’impianto ma ha escluso dai vincoli le cosiddette perdite infragruppo, cioè quelle maturate in esercizi in cui le società partecipanti facevano già parte dello stesso gruppo — dove il rischio di “commercio delle bare fiscali” per definizione non c’è.

Retrodatazione e decorrenza degli effetti

Gli effetti civilistici della fusione decorrono dall’ultima iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese; solo nell’incorporazione è possibile postdatarli. È invece ammessa per tutte le fusioni la retrodatazione contabile e fiscale: l’atto può stabilire che le operazioni delle società fuse siano imputate al bilancio della risultante da una data anteriore, tipicamente il 1° gennaio dell’esercizio in corso, purché non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio (art. 172, co. 9 TUIR). Senza retrodatazione, per il periodo che va dall’inizio dell’esercizio alla data di efficacia serve un apposito conto economico di periodo per determinare il reddito di ciascuna società fusa (art. 172, co. 8 TUIR).

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. incorpora Beta S.r.l., interamente posseduta, con atto iscritto il 20 ottobre 2026 e retrodatazione contabile-fiscale al 1° gennaio 2026. Niente concambio né relazioni degli esperti (art. 2505 c.c.); i ricavi e i costi di Beta da gennaio a ottobre confluiscono direttamente nella dichiarazione di Alfa, senza conto economico separato. Il disavanzo da annullamento di 400.000 € imputato ad avviamento resta fiscalmente non riconosciuto, salvo opzione per l’affrancamento al 18% (+3% IRAP) nella dichiarazione relativa al 2026.

Le imposte indirette

La fusione è fuori campo IVA (art. 2, co. 3, lett. f), D.P.R. 633/1972) e sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 €. Se nel patrimonio ci sono immobili, anche le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 € ciascuna): è uno dei motivi per cui la fusione è spesso preferita alla cessione quando si riorganizzano patrimoni immobiliari societari.

Domande frequenti

Quanto dura una fusione?

Il minimo fisiologico è di circa tre-quattro mesi: 30 giorni tra iscrizione del progetto e delibera, 60 giorni per l’opposizione dei creditori, più i tempi notarili e camerali. Con le rinunce unanimi dei soci e le tecniche di riduzione del termine di opposizione (consenso dei creditori, deposito delle somme, asseverazione della società di revisione) i tempi possono scendere sensibilmente; per le società non quotate i termini possono essere dimezzati (art. 2505-quater c.c.).

Che fine fanno i dipendenti e i contratti in corso?

Proseguono senza soluzione di continuità in capo alla società risultante: la fusione realizza una successione a titolo universale (art. 2504-bis c.c.) e, per i rapporti di lavoro, opera la tutela dell’art. 2112 c.c.: il rapporto continua con conservazione di anzianità e trattamenti.

La fusione fa perdere le perdite fiscali pregresse?

Non necessariamente: si riportano se la società che le ha generate supera il test di vitalità e nei limiti del suo patrimonio netto. Dal 2024, per le perdite maturate quando le società erano già nello stesso gruppo, questi vincoli non si applicano.

Serve sempre la relazione degli esperti sul rapporto di cambio?

No: non serve nell’incorporazione di società interamente posseduta (non c’è concambio) e i soci possono rinunciarvi all’unanimità in ogni altra fusione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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