Autore: Andrea Marton

  • Art. 603 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 603 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 603 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

    Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

  • Articolo 602 Codice di Procedura Civile: Modo dell’espropriazione

    Articolo 602 Codice di Procedura Civile: Modo dell’espropriazione

    Art. 602 c.p.c. – Modo dell’espropriazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

    Spiegazione

    Disciplina l’espropriazione di un bene appartenente a un terzo: quando si pignora un bene gravato da pegno o ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le ordinarie regole dell’espropriazione, con notifica del titolo e del precetto anche al terzo proprietario.

    Come funziona e quando si applica

    Consente al creditore di aggredire un bene uscito dal patrimonio del debitore (perché dato in garanzia da un terzo o perché trasferito con atto revocato), garantendo però al terzo le tutele del processo esecutivo.

    Esempio pratico

    Se un terzo ha concesso ipoteca sulla propria casa per il debito di un altro, il creditore può espropriare quella casa notificando titolo e precetto anche al terzo.

    Domande frequenti

    Si può pignorare un bene di un terzo?

    Sì, quando il terzo ha concesso pegno o ipoteca per un debito altrui o ha acquistato un bene la cui vendita è stata revocata per frode; titolo e precetto vanno notificati anche a lui.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 601 Codice di Procedura Civile: Divisione

    Articolo 601 Codice di Procedura Civile: Divisione

    Art. 601 c.p.c. – Divisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627.

    Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

  • Art. 600 c.p.c.: Convocazione dei comproprietari

    Art. 600 c.p.c.: Convocazione dei comproprietari

    Art. 600 c.p.c. – Convocazione dei comproprietari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

    Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568 .113a

  • Articolo 599 Codice di Procedura Civile: Pignoramento

    Articolo 599 Codice di Procedura Civile: Pignoramento

    Art. 599 c.p.c. – Pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

    In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

  • Articolo 598 Codice di Procedura Civile: Approvazione del progetto

    Articolo 598 Codice di Procedura Civile: Approvazione del progetto

    Art. 598 c.p.c. – Approvazione del progetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.

    Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale provvede ai sensi dell’articolo 512.

  • Articolo 597 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione

    Articolo 597 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione

    Art. 597 c.p.c. – Mancata comparizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo 598.

  • Art. 596 c.p.c.: Formazione del progetto di distribuzione

    Art. 596 c.p.c.: Formazione del progetto di distribuzione

    Art. 596 c.p.c. – Formazione del progetto di distribuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

    Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell’esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l’audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell’invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.

    Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

    Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.

    Nell’ipotesi di cui all’articolo 591-bis, secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell’udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al secondo comma.

  • Art. 595 c.p.c.: Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

    Art. 595 c.p.c.: Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

    Art. 595 c.p.c. – Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

    L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.

  • Articolo 594 Codice di Procedura Civile: Assegnazione delle rendite

    Articolo 594 Codice di Procedura Civile: Assegnazione delle rendite

    Art. 594 c.p.c. – Assegnazione delle rendite

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.

  • Articolo 593 Codice di Procedura Civile: Rendiconto

    Articolo 593 Codice di Procedura Civile: Rendiconto

    Art. 593 c.p.c. – Rendiconto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

    Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.

    I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.

  • Art. 592 c.p.c.: Nomina dell’amministratore giudiziario

    Art. 592 c.p.c.: Nomina dell’amministratore giudiziario

    Art. 592 c.p.c. – Nomina dell’amministratore giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’amministrazione giudiziaria dell’immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

    All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.