Autore: Andrea Marton

  • Art. 582 c.p.c.: Dichiarazione di residenza o elezione di domici

    Art. 582 c.p.c.: Dichiarazione di residenza o elezione di domici

    Art. 582 c.p.c. – Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell’aggiudicatario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale . In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso , salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis .

  • Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto

    Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto

    Art. 581 c.p.c. – Modalità dell’incanto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

    Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

    Allorchè siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente.

    Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un’altra, anche se poi questa è dichiarata nulla .

  • Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Art. 580 c.p.c. – Prestazione della cauzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.

    Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione .113a

  • Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti

    Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti

    Art. 579 c.p.c. – Persone ammesse agli incanti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.

    Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

    I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

  • Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la vendita

    Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la vendita

    Art. 578 c.p.c. – Delega a compiere la vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione può stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.

    In tale caso, copia dell’ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l’esecuzione della vendita.

  • Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi

    Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi

    Art. 577 c.p.c. – Indivisibilità dei fondi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La divisione in lotti non può essere disposta se l’immobile costituisce un’unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

  • Art. 576 c.p.c.: Contenuto del provvedimento che dispone la vend

    Art. 576 c.p.c.: Contenuto del provvedimento che dispone la vend

    Art. 576 c.p.c. – Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

    1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

    2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;

    3) il giorno e l’ora dell’incanto;

    4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;

    5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti ;113a 6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;

    7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

    L’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

  • Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 575 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 574 c.p.c.: Provvedimenti relativi alla vendita

    Art. 574 c.p.c.: Provvedimenti relativi alla vendita

    Art. 574 c.p.c. – Provvedimenti relativi alla vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586. Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

    Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583.

    Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 587.

  • Articolo 573 Codice di Procedura Civile: Gara tra gli offerenti

    Articolo 573 Codice di Procedura Civile: Gara tra gli offerenti

    Art. 573 c.p.c. – Gara tra gli offerenti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.

    Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione .

    Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa.

    Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 .

  • Articolo 572 Codice di Procedura Civile: Deliberazione sull’offerta

    Articolo 572 Codice di Procedura Civile: Deliberazione sull’offerta

    Art. 572 c.p.c. – Deliberazione sull’offerta

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

    Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.

    Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.

    Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

  • Articolo 571 Codice di Procedura Civile: Offerte d’acquisto

    Articolo 571 Codice di Procedura Civile: Offerte d’acquisto

    Art. 571 c.p.c. – Offerte d’acquisto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.

    L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

    L’offerta è irrevocabile, salvo che:

    1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80, COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263, A SUA VOLTA MODIFICATA DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52;

    2) il giudice ordini l’incanto;

    3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

    L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.