Art. 636 c.p.c. – Parcella delle spese e prestazioni
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
