Autore: Andrea Marton

  • Art. 592 c.p.c.: Nomina dell’amministratore giudiziario

    Art. 592 c.p.c.: Nomina dell’amministratore giudiziario

    Art. 592 c.p.c. – Nomina dell’amministratore giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’amministrazione giudiziaria dell’immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

    All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

  • Art. 591-ter c.p.c.: Ricorso al giudice dell’esecuzione

    Art. 591-ter c.p.c.: Ricorso al giudice dell’esecuzione

    Art. 591-ter c.p.c. – Ricorso al giudice dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.

    Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

    Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617.

  • Art. 591-bis c.p.c.: Delega delle operazioni di vendita

    Art. 591-bis c.p.c.: Delega delle operazioni di vendita

    Art. 591-bis c.p.c. – Delega delle operazioni di vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall’emissione dell’ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si procede all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.

    Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

    Il professionista delegato provvede:

    1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

    2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma;

    3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

    4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581;

    5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;

    6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;

    7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma;

    8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;

    9) alla fissazione dell’ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall’articolo 587;

    10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;

    11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;

    12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall’articolo 596;

    13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

    Nell’avviso di cui all’articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

    Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.

    Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.

    Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

    Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale.

    Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591.

    Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.

    Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

    I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

    Il giudice dell’esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull’operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l’interessato, il giudice dell’esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.

    Quando il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 569-bis¸ quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all’undicesimo.

    Quando il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all’undicesimo.

    Entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell’ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione e contengono i dati identificativi dell’esperto che ha effettuato la stima.

  • Art. 591 c.p.c.: Provvedimento di amministrazione giudiziaria o

    Art. 591 c.p.c.: Provvedimento di amministrazione giudiziaria o

    Art. 591 c.p.c. – Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a incanto , sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.

    Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto (e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà . Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.

    Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell’articolo 590.

  • Articolo 590 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di assegnazione

    Articolo 590 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di assegnazione

    Art. 590 c.p.c. – Provvedimento di assegnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la vendita …

    non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.

    Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.

  • Articolo 589 Codice di Procedura Civile: Istanza di assegnazione

    Articolo 589 Codice di Procedura Civile: Istanza di assegnazione

    Art. 589 c.p.c. – Istanza di assegnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata.

    Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

  • Art. 588 c.p.c.: Termine per l’istanza di assegnazione

    Art. 588 c.p.c.: Termine per l’istanza di assegnazione

    Art. 588 c.p.c. – Termine per l’istanza di assegnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione , per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

  • Art. 587 c.p.c.: Inadempienza dell’aggiudicatario

    Art. 587 c.p.c.: Inadempienza dell’aggiudicatario

    Art. 587 c.p.c. – Inadempienza dell’aggiudicatario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall’articolo 585, quarto comma , il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate.

    Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma.

    Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

  • Art. 586 c.p.c.: Trasferimento del bene espropriato

    Art. 586 c.p.c.: Trasferimento del bene espropriato

    Art. 586 c.p.c. – Trasferimento del bene espropriato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il giudice dell’ esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’ aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’ aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.

    Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

  • Articolo 585 Codice di Procedura Civile: Versamento del prezzo

    Articolo 585 Codice di Procedura Civile: Versamento del prezzo

    Art. 585 c.p.c. – Versamento del prezzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.

    Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

    Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

  • Articolo 584 Codice di Procedura Civile: Offerte dopo l’incanto

    Articolo 584 Codice di Procedura Civile: Offerte dopo l’incanto

    Art. 584 c.p.c. – Offerte dopo l’incanto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.

    Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.

    Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

    Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

    Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma , salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

  • Art. 583 c.p.c.: Aggiudicazione per persona da nominare

    Art. 583 c.p.c.: Aggiudicazione per persona da nominare

    Art. 583 c.p.c. – Aggiudicazione per persona da nominare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.

    In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.