Autore: Andrea Marton

  • Articolo 615 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Articolo 615 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Art. 615 c.p.c. – Forma dell’opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

  • Articolo 614 Codice di Procedura Civile: Rimborso delle spese

    Articolo 614 Codice di Procedura Civile: Rimborso delle spese

    Art. 614 c.p.c. – Rimborso delle spese

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.

    Il giudice dell’esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.

  • Art. 613 c.p.c.: Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione

    Art. 613 c.p.c.: Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione

    Art. 613 c.p.c. – Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione.

    Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto.

  • Articolo 612 Codice di Procedura Civile: Provvedimento

    Articolo 612 Codice di Procedura Civile: Provvedimento

    Art. 612 c.p.c. – Provvedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione.

    Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata.

    Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

  • Articolo 611 Codice di Procedura Civile: Spese dell’esecuzione

    Articolo 611 Codice di Procedura Civile: Spese dell’esecuzione

    Art. 611 c.p.c. – Spese dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

    La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.113a

  • Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei

    Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei

    Art. 610 c.p.c. – Provvedimenti temporanei

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.

  • Art. 609 c.p.c.: Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecu

    Art. 609 c.p.c.: Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecu

    Art. 609 c.p.c. – Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

    Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

    Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

    Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.

    Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.

    In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

    Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.

  • Art. 608-bis c.p.c.: Estinzione dell’esecuzione per rinuncia del

    Art. 608-bis c.p.c.: Estinzione dell’esecuzione per rinuncia del

    Art. 608-bis c.p.c. – Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente .113a

  • Articolo 608 Codice di Procedura Civile: Modo del rilascio

    Articolo 608 Codice di Procedura Civile: Modo del rilascio

    Art. 608 c.p.c. – Modo del rilascio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà .113a Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

  • Articolo 607 Codice di Procedura Civile: Cose pignorate

    Articolo 607 Codice di Procedura Civile: Cose pignorate

    Art. 607 c.p.c. – Cose pignorate

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

  • Articolo 606 Codice di Procedura Civile: Modo della consegna

    Articolo 606 Codice di Procedura Civile: Modo della consegna

    Art. 606 c.p.c. – Modo della consegna

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.

  • Art. 605 c.p.c.: Precetto per consegna o rilascio

    Art. 605 c.p.c.: Precetto per consegna o rilascio

    Art. 605 c.p.c. – Precetto per consegna o rilascio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

    Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.