Art. 642 c.p.c. – Esecuzione provvisoria
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa,
o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,
ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione
provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.
L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero
se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, il
giudice può imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482.
