Autore: Andrea Marton

  • Art. 654 c.p.c.: Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

    Art. 654 c.p.c.: Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

    Art. 654 c.p.c. – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente …

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    Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà.

  • Art. 653 c.p.c.: Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

    Art. 653 c.p.c.: Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

    Art. 653 c.p.c. – Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

    Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

    Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.

  • Articolo 652 Codice di Procedura Civile: Conciliazione

    Articolo 652 Codice di Procedura Civile: Conciliazione

    Art. 652 c.p.c. – Conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

  • Articolo 651 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 651 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 651 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 650 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Articolo 650 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Art. 650 c.p.c. – Opposizione tardiva

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

    In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.

    L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

  • Art. 649 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione provvisoria

    Art. 649 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione provvisoria

    Art. 649 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione provvisoria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell’articolo 642.

  • Art. 648 c.p.c.: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizio

    Art. 648 c.p.c.: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizio

    Art. 648 c.p.c. – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

    Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

    Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

  • Art. 647 c.p.c.: Esecutorietà per mancata opposizione o per manc

    Art. 647 c.p.c.: Esecutorietà per mancata opposizione o per manc

    Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

    Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

  • Art. 646 c.p.c.: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di l

    Art. 646 c.p.c.: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di l

    Art. 646 c.p.c. – Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’art. 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.

    In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.

    Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

  • Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Art. 645 c.p.c. – Opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

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    L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638.

    Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinchè il cancelliere ne prenda nota.

    In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

  • Art. 644 c.p.c.: Mancata notificazione del decreto

    Art. 644 c.p.c.: Mancata notificazione del decreto

    Art. 644 c.p.c. – Mancata notificazione del decreto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio del Regno escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

  • Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto

    Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto

    Art. 643 c.p.c. – Notificazione del decreto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

    Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

    La notificazione determina la pendenza della lite.