Art. 624-bis c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il
debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti
giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la
vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il giudice
provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo
comma dell’art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo
stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di
stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento,
anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la
fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione
della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve
essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della
pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può
più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.