Autore: Andrea Marton

  • Articolo 625 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 625 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 625 c.p.c. – Procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

    Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti.

    All’udienza provvede con ordinanza.

  • Art. 624-bis c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 624-bis c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 624-bis c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il

    debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti

    giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la

    vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il giudice

    provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo

    comma dell’art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo

    stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di

    stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento,

    anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

    Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la

    fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.

    Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione

    della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve

    essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della

    pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può

    più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.

  • Art. 624 c.p.c.: Sospensione per opposizione all’esecuzione

    Art. 624 c.p.c.: Sospensione per opposizione all’esecuzione

    Art. 624 c.p.c. – Sospensione per opposizione all’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

    Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.

    L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

    La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’ articolo 618 .

  • Articolo 623 Codice di Procedura Civile: Limiti della sospensione

    Articolo 623 Codice di Procedura Civile: Limiti della sospensione

    Art. 623 c.p.c. – Limiti della sospensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

  • Art. 622 c.p.c.: Opposizione della moglie del debitore

    Art. 622 c.p.c.: Opposizione della moglie del debitore

    Art. 622 c.p.c. – Opposizione della moglie del debitore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

  • Art. 621 c.p.c.: Limiti della prova testimoniale

    Art. 621 c.p.c.: Limiti della prova testimoniale

    Art. 621 c.p.c. – Limiti della prova testimoniale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

  • Articolo 620 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Articolo 620 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Art. 620 c.p.c. – Opposizione tardiva

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

  • Articolo 619 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Articolo 619 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Art. 619 c.p.c. – Forma dell’opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con

    ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.

    Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la

    notificazione del ricorso e del decreto.

    Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni

    altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad

    estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese, altrimenti il giudice provvede

    ai sensi dell’art. 616 tenuto conto della competenza per valore.

  • Articolo 618-bis Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 618-bis Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 618-bis c.p.c. – Procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

    Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza .

  • Art. 618 c.p.c.: Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

    Art. 618 c.p.c.: Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

    Art. 618 c.p.c. – Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

    All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.

    La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

    .

    Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.

  • Articolo 617 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Articolo 617 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Art. 617 c.p.c. – Forma dell’opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.113a Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.113a

  • Art. 616 c.p.c.: Provvedimenti sul giudizio di cognizione introd

    Art. 616 c.p.c.: Provvedimenti sul giudizio di cognizione introd

    Art. 616 c.p.c. – Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.