Autore: Andrea Marton

  • Articolo 630 Codice di Procedura Civile: Inattività delle parti

    Articolo 630 Codice di Procedura Civile: Inattività delle parti

    Art. 630 c.p.c. – Inattività delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

    L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

  • Articolo 629 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Articolo 629 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Art. 629 c.p.c. – Rinuncia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

    Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

    In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.

  • Art. 628 c.p.c.: Sospensione del termine di efficacia del pignor

    Art. 628 c.p.c.: Sospensione del termine di efficacia del pignor

    Art. 628 c.p.c. – Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497.

  • Articolo 627 Codice di Procedura Civile: Riassunzione

    Articolo 627 Codice di Procedura Civile: Riassunzione

    Art. 627 c.p.c. – Riassunzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione .

  • Articolo 626 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Articolo 626 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Art. 626 c.p.c. – Effetti della sospensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.

  • Articolo 625 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 625 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 625 c.p.c. – Procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

    Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti.

    All’udienza provvede con ordinanza.

  • Art. 624-bis c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 624-bis c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 624-bis c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il

    debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti

    giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la

    vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il giudice

    provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo

    comma dell’art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo

    stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di

    stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento,

    anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

    Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la

    fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.

    Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione

    della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve

    essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della

    pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può

    più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.

  • Art. 624 c.p.c.: Sospensione per opposizione all’esecuzione

    Art. 624 c.p.c.: Sospensione per opposizione all’esecuzione

    Art. 624 c.p.c. – Sospensione per opposizione all’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

    Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.

    L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

    La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’ articolo 618 .

  • Articolo 623 Codice di Procedura Civile: Limiti della sospensione

    Articolo 623 Codice di Procedura Civile: Limiti della sospensione

    Art. 623 c.p.c. – Limiti della sospensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

  • Art. 622 c.p.c.: Opposizione della moglie del debitore

    Art. 622 c.p.c.: Opposizione della moglie del debitore

    Art. 622 c.p.c. – Opposizione della moglie del debitore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

  • Art. 621 c.p.c.: Limiti della prova testimoniale

    Art. 621 c.p.c.: Limiti della prova testimoniale

    Art. 621 c.p.c. – Limiti della prova testimoniale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

  • Articolo 620 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Articolo 620 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Art. 620 c.p.c. – Opposizione tardiva

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.