Testo dell'articoloVigente
Compensi del lavoro sportivo: la soglia dei e i regimi retributivi
Dopo la riforma del D.Lgs 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, il compenso del lavoratore sportivo non segue un minimo tabellare di legge: conta la distinzione tra professionismo e dilettantismo e, soprattutto, la soglia fiscale dei 15.000 euro annui.
Minimi tabellari — in vigore dal 1° luglio 2026
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| QUADRI – dipendenti mensile | 2.083,49 € |
| Livello I – dipendenti mensile | 1.989,04 € |
| Livello II – dipendenti mensile | 1.807,04 € |
| Livello III – dipendenti mensile | 1.636,42 € |
| Livello IV – dipendenti mensile | 1.506,82 € |
| Livello V – dipendenti mensile | 1.413,42 € |
| Livello VI – dipendenti mensile | 1.336,82 € |
| QUADRI – Co.Co.Co. orario | 15,05 € |
| Livello I – Co.Co.Co. orario | 14,37 € |
| Livello II – Co.Co.Co. orario | 13,06 € |
| Livello III – Co.Co.Co. orario | 11,82 € |
| Livello IV – Co.Co.Co. orario | 10,89 € |
| Livello V – Co.Co.Co. orario | 10,21 € |
| Livello VI – Co.Co.Co. orario | 9,66 € |
Importi dalla Tabella B del CCNL Lavoratori dello Sport (Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio con SLC-CGIL, Fisascat-CISL, UILCOM-UIL, firmato 12/1/2024, vigenza 2024-2026): retribuzione mensile su 13 mensilità per i dipendenti e compenso orario per i co.co.co. sportivi ex D.Lgs. 36/2021 (già comprensivo della maggiorazione del 25%). La tabella recepisce l’ultima tranche del 1/7/2026. ⚠ Perimetro: impianti sportivi e palestre che applicano questo CCNL. Le ASD/SSD che non lo applicano non hanno minimi tabellari: per i compensi sportivi dilettantistici valgono le soglie del D.Lgs. 36/2021 (esenzione fiscale fino a 15.000 €/anno, contributiva fino a 5.000 €). Per i lavoratori in regime di parificazione retributiva (ex accordo 22/12/2015) sono previsti adeguamenti ulteriori da novembre 2026. La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.
Fonte: testo ufficiale CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026, Tabella B (PDF, verificato al centesimo). Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.
Perché qui non esistono “tabelle retributive” come negli altri CCNL
Nella maggior parte dei settori il compenso minimo è fissato da un contratto collettivo nazionale che stabilisce minimi tabellari per livello. Nel lavoro sportivo la logica è diversa: la materia è regolata in larga parte dalla legge (il D.Lgs 36/2021) e non da un unico CCNL di settore. Per questo non troverai una tabella di minimi mensili validi per tutti gli istruttori o tutti gli atleti d’Italia.
Il compenso dipende da due variabili: l’area in cui si svolge l’attività (dilettantismo o professionismo) e la natura del rapporto (lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo). Ciò che la legge fissa con precisione non è un minimo, ma le soglie fiscali e contributive che determinano quanto resta netto al lavoratore.
La soglia fiscale dei 15.000 euro
È il dato più importante per chi lavora nell’area del dilettantismo. L’art. 36, comma 6, del D.Lgs 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. La parte eccedente i 15.000 euro è tassata secondo le regole ordinarie applicabili alla forma del rapporto.
Alcune precisazioni pratiche:
- La soglia è annuale e complessiva: si somma tutto ciò che il lavoratore percepisce come compenso sportivo nell’anno, anche da enti diversi.
- Quando si supera la soglia, viene tassata solo l’eccedenza, non l’intero compenso.
- Il lavoratore deve dichiarare agli enti l’eventuale superamento della soglia derivante dal cumulo dei compensi.
La franchigia previdenziale dei 5.000 euro
Sul versante contributivo la soglia è diversa e più bassa. L’obbligo di versamento alla Gestione separata INPS scatta solo sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro annui. Fino a tale importo non c’è contribuzione; sopra, contribuisce solo la quota eccedente.
È fondamentale non confondere le due soglie: un compenso annuo di 12.000 euro è interamente esente da imposte (sotto i 15.000), ma comporta comunque contribuzione INPS sulla quota tra 5.000 e 12.000 euro.
Tabella riepilogativa dei regimi
Perché qui non c’è una tabella di minimi. Il “lavoratore sportivo” del D.Lgs. 36/2021 è uno status giuridico, non un contratto collettivo: la legge non fissa minimi tabellari unici. I regimi sono tre: (1) nel dilettantismo il compenso è libero, con esenzione IRPEF fino a 15.000 € annui e contribuzione INPS solo oltre 5.000 €; (2) nel professionismo i minimi sono fissati dagli accordi collettivi di ciascuna federazione (es. calcio); (3) per i dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi valgono le tabelle del CCNL Impianti Sportivi: vedi le tabelle retributive aggiornate.
L’onere è ripartito tra ente e lavoratore secondo le regole della Gestione separata (tipicamente due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore) e versato tramite modello F24. A questa contribuzione si aggiungono le aliquote minori destinate a finanziare le tutele di malattia, maternità e disoccupazione (ISCRO).
Il compenso nel professionismo
Nel settore professionistico la logica cambia. Il rapporto si presume di lavoro subordinato e il compenso è negoziato nel contratto individuale, entro la cornice degli accordi collettivi di categoria stipulati dalle federazioni e dalle associazioni rappresentative (ad esempio, nel calcio, l’accordo tra FIGC, Lega di Serie A e Associazione Italiana Calciatori). Qui non operano le soglie di esenzione del dilettantismo: la retribuzione è imponibile secondo le regole ordinarie del lavoro dipendente.
Casi pratici
Quanto prendi netto in busta paga?
Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, partendo dal tuo livello CCNL.
Domande frequenti
Fino a quanto sono esenti da tasse i compensi sportivi?
Da quando si pagano i contributi INPS sul compenso sportivo?
Esiste un minimo tabellare di legge per gli sportivi?
I compensi sportivi di enti diversi si sommano?
Il compenso sportivo va dichiarato anche se sotto i ?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla disciplina del D.Lgs 36/2021 come modificato dai decreti correttivi. Gli importi delle soglie fiscali e previdenziali e le aliquote contributive possono essere aggiornati da leggi di bilancio e circolari INPS: per la situazione individuale è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni di categoria o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il lavoro sportivo e' un caso atipico nel panorama dei contratti collettivi: chi cerca una tabella di minimi retributivi valida per tutti gli istruttori o tutti gli atleti d'Italia non la trova, e per una ragione precisa. Dopo la riforma del D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1 luglio 2023, la materia e' regolata in larga parte dalla legge e non da un unico contratto collettivo nazionale di settore. Capire questa impostazione e' il presupposto per orientarsi correttamente tra dilettantismo, professionismo e regimi fiscali.
perché qui non esistono tabelle retributive in senso classico
Nella maggior parte dei settori il compenso minimo e' fissato da un CCNL che stabilisce minimi tabellari per livello. Nel lavoro sportivo la logica e' diversa: non esiste un CCNL generale che imponga minimi mensili uniformi. Il compenso dipende dall'area in cui si svolge l'attività - dilettantismo o professionismo - e dal contratto individuale, che nel professionismo si inserisce nella cornice di accordi collettivi di categoria. Per questo qualunque tabella di importi sarebbe fuorviante: la fonte del compenso e' il singolo contratto, non un minimo di settore.
La distinzione tra dilettantismo e professionismo
Lo spartiacque del sistema e' la qualificazione dell'area sportiva. Il professionismo riguarda i settori e le discipline riconosciuti come professionistici, dove operano atleti e tecnici con un rapporto di lavoro strutturato e accordi collettivi di categoria. Il dilettantismo abbraccia la grande area residua, dalla quale provengono la maggior parte degli istruttori e collaboratori sportivi. Il regime del compenso e i suoi effetti fiscali e previdenziali cambiano profondamente a seconda di questa qualificazione.
La soglia fiscale nell'area del dilettantismo
Nel dilettantismo opera una soglia di esenzione fiscale annua: fino a tale soglia i compensi sportivi non sono assoggettati a imposta, e solo l'eccedenza che la supera viene tassata. Si tratta di un meccanismo che riconosce la natura spesso accessoria e non principale dell'attività sportiva dilettantistica. L'entita' precisa della soglia e le sue modalita' di applicazione sono fissate dalla normativa e periodicamente chiarite dall'Agenzia delle Entrate: per il valore aggiornato occorre fare riferimento alle fonti ufficiali, evitando di affidarsi a importi non verificati.
Il profilo previdenziale e la Gestione separata
Distinto dal profilo fiscale e' quello previdenziale. La contribuzione alla Gestione separata INPS scatta sulla quota di compenso che supera una determinata soglia annua, diversa da quella fiscale. Questo significa che un compenso può essere ancora esente da imposta ma già soggetto a contribuzione, o viceversa, a seconda delle soglie applicabili. La gestione corretta richiede di tenere distinti i due piani e di verificare le soglie aggiornate nelle circolari INPS, che danno conto delle modalita' di calcolo e di versamento.
Il compenso nel professionismo
Nel professionismo il compenso e' definito dal contratto individuale entro la cornice degli accordi collettivi di categoria - si pensi agli accordi del calcio professionistico. Qui il rapporto e' pienamente un rapporto di lavoro, con tutele e obblighi corrispondenti, ma anche in questo caso non esiste un minimo tabellare di legge uniforme: e' la contrattazione di categoria, insieme al contratto individuale, a fissare le condizioni economiche. La varieta' delle discipline rende impossibile una tabella unica.
Come orientarsi senza tabelle
In assenza di minimi tabellari di legge, chi opera nel lavoro sportivo deve ragionare per passaggi: individuare l'area (dilettantismo o professionismo), verificare l'eventuale accordo collettivo di categoria applicabile, definire il compenso nel contratto individuale, e infine collocarlo rispetto alle soglie fiscale e previdenziale vigenti. La chiarezza del contratto individuale e' decisiva, perché e' li' che il compenso prende forma. Per ogni valore monetario - soglie, scaglioni, aliquote - il riferimento sono esclusivamente la normativa vigente e i chiarimenti aggiornati di INPS e Agenzia delle Entrate.
Domande frequenti
Esiste un minimo retributivo di legge per i lavoratori sportivi?
No. Dopo il D.Lgs. 36/2021 non esiste un minimo tabellare di legge uniforme. Il compenso e' definito dal contratto individuale entro la cornice degli accordi collettivi di categoria, ed e' diverso tra dilettantismo e professionismo.
Perche' non ci sono tabelle retributive in questo settore?
Perche' la materia e' regolata in larga parte dalla legge e non da un unico CCNL di settore. Non esiste un contratto collettivo nazionale generale che imponga minimi mensili uniformi per atleti e istruttori.
Come funziona la soglia fiscale nel dilettantismo?
Fino a una soglia annua di esenzione i compensi sportivi dilettantistici non sono tassati; solo l'eccedenza oltre la soglia e' assoggettata a imposta. Per il valore aggiornato della soglia si rinvia alla normativa e ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Quando scatta la contribuzione previdenziale?
La contribuzione alla Gestione separata INPS scatta sulla quota di compenso che supera una determinata soglia annua, distinta da quella fiscale. Le soglie e le modalita' di calcolo vanno verificate nelle circolari INPS aggiornate.
Nel professionismo c'e' un minimo di compenso?
Anche nel professionismo non esiste un minimo tabellare di legge uniforme: il compenso e' fissato dal contratto individuale entro la cornice degli accordi collettivi di categoria, che variano da disciplina a disciplina.