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Preavviso e licenziamento nel CCNL della ristorazione collettiva
Il preavviso cresce con livello e anzianità; il licenziamento va motivato e scritto. Ma alla fine di una commessa opera prima la clausola sociale: il passaggio al nuovo gestore viene prima del licenziamento.
Il licenziamento richiede un preavviso (salvo giusta causa) di durata crescente con livello e anzianità, fissata dal CCNL; se non lavorato, spetta l’indennità sostitutiva. Deve essere scritto e motivato, con le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi. Nella ristorazione collettiva la fine dell’appalto non porta al licenziamento ma, in via prioritaria, al passaggio al subentrante per clausola sociale.
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Il preavviso di licenziamento
Salvo i casi di giusta causa, il licenziamento richiede un periodo di preavviso durante il quale il rapporto prosegue. Il preavviso serve a consentire al lavoratore di cercare una nuova occupazione. La sua durata, fissata dal CCNL, cresce con il livello di inquadramento e con l’anzianità di servizio: più breve per i livelli esecutivi, più lunga per Quadri e ruoli direttivi.
I giorni o mesi di preavviso per ciascuna fascia di livello e anzianità sono indicati nelle tabelle del CCNL: vanno letti sul testo in vigore. Il principio fisso è la proporzionalità a livello e anzianità.
Tabella riepilogativa
| Causale | Preavviso | Note |
|---|---|---|
| Giusta causa | Non dovuto | Inadempimento grave che non consente la prosecuzione |
| Giustificato motivo soggettivo | Dovuto (da CCNL) | Notevole inadempimento del lavoratore |
| Giustificato motivo oggettivo | Dovuto (da CCNL) | Ragioni tecnico-organizzative (residuale rispetto alla clausola sociale) |
| Periodo di prova | Non dovuto | Recesso libero salvo abusi |
Durata del preavviso crescente con livello e anzianità (tabelle CCNL). L’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta se il preavviso non viene lavorato, salvo la giusta causa.
Indennità sostitutiva del preavviso
Se il datore licenzia (senza giusta causa) e non fa lavorare il preavviso, deve corrispondere l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo. Nel licenziamento per giusta causa il preavviso non è dovuto e l’indennità non spetta.
Forma e motivazione del licenziamento
Il licenziamento deve essere scritto e motivato. A seconda della causale e della dimensione aziendale si applicano le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi (reintegrazione o indennità risarcitoria). Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa presuppone il rispetto della procedura disciplinare (contestazione, difesa, decisione).
Cessazione dell’appalto: prima la clausola sociale
È il punto identitario del settore. La fine di una commessa potrebbe in astratto integrare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma nella ristorazione collettiva opera prima la clausola sociale: l’impresa subentrante assume il personale già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi, mantenendo livello e anzianità. Il licenziamento per cessazione di appalto è quindi residuale rispetto al passaggio diretto al nuovo gestore, e va valutato solo quando il riassorbimento non sia praticabile per le posizioni eccedentarie, con le procedure di confronto sindacale previste.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di preavviso di licenziamento prevede il CCNL?
La fine della commessa è motivo di licenziamento?
Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
Il licenziamento deve essere motivato e scritto?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La ristorazione collettiva - mense aziendali, scolastiche, ospedaliere - e' un comparto ad alta intensita' di manodopera e fortemente segnato dagli appalti e dai cambi di gestione. Anche qui la cessazione del rapporto a tempo indeterminato passa per il preavviso dell'art. 2118 c.c., che impone alla parte recedente di rispettare il termine fissato dal contratto collettivo, salvo il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Il preavviso e la sua funzione
L'art. 2118 c.c. consente il recesso dal rapporto a tempo indeterminato con l'obbligo del preavviso. La sua funzione e' organizzativa: consente al datore di gestire la continuita' del servizio - cruciale in una mensa - e al lavoratore di trovare nuova occupazione. La durata e' rimessa al CCNL, modulata per anzianita' e livello.
Durata e tabelle contrattuali
La legge garantisce il diritto al preavviso ma ne demanda la misura al contratto collettivo: il CCNL Ristorazione Collettiva fissa i termini in giorni o mesi a seconda dell'anzianita' e dell'inquadramento. Tali termini vanno letti sulle tabelle del contratto vigente; la legge non stabilisce una durata fissa, ma il principio della sua spettanza.
L'indennita' sostitutiva del preavviso
Se il datore recede con effetto immediato fuori dai casi di giusta causa, deve l'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive. Il lavoratore che si dimette senza preavviso, salvo giusta causa, e' tenuto a corrispondere al datore un importo equivalente.
La giusta causa
L'art. 2119 c.c. ammette il recesso immediato quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Per il datore e' il licenziamento per giusta causa; per il lavoratore le dimissioni per giusta causa, che attribuiscono il diritto all'indennita' di mancato preavviso. La gravita' va valutata in concreto.
Appalti e continuita' del rapporto
Nel settore i frequenti cambi di appalto possono comportare il passaggio del personale al nuovo gestore secondo le clausole sociali del CCNL e la disciplina applicabile. Tali vicende non estinguono di per se' il rapporto né il diritto al preavviso: il recesso resta un atto distinto, soggetto ai requisiti di forma e giustificazione e all'obbligo di preavviso o di indennita'.
Effetti e tutele
Durante il preavviso lavorato il rapporto prosegue a ogni effetto, con maturazione di retribuzione, ferie, ratei e anzianita'; il datore può esonerare dalla prestazione mantenendo l'obbligo retributivo. Il licenziamento resta soggetto a forma scritta, giustificazione e procedure: il preavviso non sana un recesso privo di giustificato motivo o di giusta causa.
Domande frequenti
Chi fissa la durata del preavviso nella ristorazione collettiva?
La legge (art. 2118 c.c.) ne afferma il diritto; la durata e' stabilita dal CCNL in base ad anzianita' e livello, da verificare sulle tabelle vigenti.
Il cambio di appalto fa perdere il preavviso?
No. Il passaggio al nuovo gestore segue le clausole sociali e non estingue il rapporto ne' il diritto al preavviso, che riguarda l'eventuale recesso.
Cosa spetta se manca il preavviso?
L'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, comprensiva dei ratei delle mensilita' aggiuntive.
Quando si puo' licenziare senza preavviso?
In caso di giusta causa ex art. 2119 c.c., cioe' un fatto cosi' grave da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Durante il preavviso maturo ferie e tredicesima?
Si'. Il rapporto prosegue a ogni effetto: maturano retribuzione, ratei, ferie, TFR e anzianita' fino al termine.