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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Assegno ordinario di invalidita: capacita di lavoro ridotta a meno di 1/3, compatibile col lavoro, rivedibile (definitivo dopo 3 conferme).
  • Pensione di inabilita: impossibilita assoluta e permanente di lavorare, incompatibile col lavoro.
  • Requisito: 5 anni di contributi, di cui 3 nell'ultimo quinquennio.
  • Previdenziale (sui contributi) ≠ invalidita civile (assistenziale, su percentuali e reddito).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando la capacita di lavorare si riduce per malattia o infortunio, i lavoratori assicurati all’INPS possono avere diritto a due prestazioni previdenziali: l’assegno ordinario di invalidita o la pensione di inabilita (Legge 222/1984). Sono cosa diversa dall’invalidita civile.

L'assegno ordinario di invalidita

L’assegno ordinario di invalidita (AOI) spetta al lavoratore la cui capacita di lavoro, per infermita fisica o mentale, sia ridotta a meno di un terzo. E compatibile con l’attivita lavorativa (con possibili riduzioni se si continua a lavorare). E rivedibile: viene riconosciuto per tre anni e confermato su domanda; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo. Al compimento dell’eta di vecchiaia, con i requisiti, si trasforma in pensione di vecchiaia.

La pensione di inabilita

La pensione di inabilita spetta invece a chi si trova nella assoluta e permanente impossibilita di svolgere qualsiasi attivita lavorativa. Proprio per questo e incompatibile con il lavoro: chi la ottiene deve cessare l’attivita e cancellarsi da albi ed elenchi. L’importo e in genere piu favorevole dell’assegno, perche puo prevedere una maggiorazione figurativa dei contributi.

Il requisito contributivo

Entrambe le prestazioni richiedono lo stesso requisito assicurativo: almeno 5 anni di contributi (260 settimane), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda. Serve quindi una posizione contributiva consolidata: e questo che le distingue dalle prestazioni assistenziali.

La differenza con l'invalidita civile

Attenzione a non confondere:

  • l’invalidita previdenziale (assegno/inabilita L. 222/1984) si basa sui contributi versati e sulla riduzione della capacita di lavoro; la paga l’INPS come gestione previdenziale;
  • l’invalidita civile e una prestazione assistenziale, legata a percentuali di invalidita e a requisiti di reddito, e non richiede contributi.

Le due tutele possono in certi casi coesistere, ma rispondono a logiche e requisiti diversi.

Domande frequenti

Qual e la differenza tra assegno di invalidita e pensione di inabilita?

L’assegno ordinario spetta se la capacita di lavoro e ridotta a meno di un terzo ed e compatibile con il lavoro; la pensione di inabilita spetta in caso di impossibilita assoluta e permanente di lavorare ed e incompatibile con qualsiasi attivita.

Quanti contributi servono?

Per entrambe servono almeno 5 anni di contributi (260 settimane), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la domanda.

Che differenza c'e con l'invalidita civile?

L’invalidita previdenziale (L. 222/1984) si basa sui contributi versati e sulla capacita di lavoro; l’invalidita civile e assistenziale, legata a percentuali e reddito e non richiede contributi.

Risorse correlate

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In sintesi

  • Assegno ordinario di invalidita: capacita di lavoro ridotta a meno di 1/3, compatibile col lavoro, rivedibile (definitivo dopo 3 conferme).
  • Pensione di inabilita: impossibilita assoluta e permanente di lavorare, incompatibile col lavoro.
  • Requisito: 5 anni di contributi, di cui 3 nell'ultimo quinquennio.
  • Previdenziale (sui contributi) ≠ invalidita civile (assistenziale, su percentuali e reddito).
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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