- Assegno ordinario di invalidita: capacita di lavoro ridotta a meno di 1/3, compatibile col lavoro, rivedibile (definitivo dopo 3 conferme).
- Pensione di inabilita: impossibilita assoluta e permanente di lavorare, incompatibile col lavoro.
- Requisito: 5 anni di contributi, di cui 3 nell'ultimo quinquennio.
- Previdenziale (sui contributi) ≠ invalidita civile (assistenziale, su percentuali e reddito).
Testo dell'articoloVigente
Quando la capacita di lavorare si riduce per malattia o infortunio, i lavoratori assicurati all’INPS possono avere diritto a due prestazioni previdenziali: l’assegno ordinario di invalidita o la pensione di inabilita (Legge 222/1984). Sono cosa diversa dall’invalidita civile.
L'assegno ordinario di invalidita
L’assegno ordinario di invalidita (AOI) spetta al lavoratore la cui capacita di lavoro, per infermita fisica o mentale, sia ridotta a meno di un terzo. E compatibile con l’attivita lavorativa (con possibili riduzioni se si continua a lavorare). E rivedibile: viene riconosciuto per tre anni e confermato su domanda; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo. Al compimento dell’eta di vecchiaia, con i requisiti, si trasforma in pensione di vecchiaia.
La pensione di inabilita
La pensione di inabilita spetta invece a chi si trova nella assoluta e permanente impossibilita di svolgere qualsiasi attivita lavorativa. Proprio per questo e incompatibile con il lavoro: chi la ottiene deve cessare l’attivita e cancellarsi da albi ed elenchi. L’importo e in genere piu favorevole dell’assegno, perche puo prevedere una maggiorazione figurativa dei contributi.
Il requisito contributivo
Entrambe le prestazioni richiedono lo stesso requisito assicurativo: almeno 5 anni di contributi (260 settimane), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda. Serve quindi una posizione contributiva consolidata: e questo che le distingue dalle prestazioni assistenziali.
La differenza con l'invalidita civile
Attenzione a non confondere:
- l’invalidita previdenziale (assegno/inabilita L. 222/1984) si basa sui contributi versati e sulla riduzione della capacita di lavoro; la paga l’INPS come gestione previdenziale;
- l’invalidita civile e una prestazione assistenziale, legata a percentuali di invalidita e a requisiti di reddito, e non richiede contributi.
Le due tutele possono in certi casi coesistere, ma rispondono a logiche e requisiti diversi.
Domande frequenti
Qual e la differenza tra assegno di invalidita e pensione di inabilita?
L’assegno ordinario spetta se la capacita di lavoro e ridotta a meno di un terzo ed e compatibile con il lavoro; la pensione di inabilita spetta in caso di impossibilita assoluta e permanente di lavorare ed e incompatibile con qualsiasi attivita.
Quanti contributi servono?
Per entrambe servono almeno 5 anni di contributi (260 settimane), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la domanda.
Che differenza c'e con l'invalidita civile?
L’invalidita previdenziale (L. 222/1984) si basa sui contributi versati e sulla capacita di lavoro; l’invalidita civile e assistenziale, legata a percentuali e reddito e non richiede contributi.
Risorse correlate
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi