- Ferie: minimo 4 settimane/anno retribuite, diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.).
- Almeno 2 settimane godute nell'anno, le altre 2 entro 18 mesi.
- Non monetizzabili durante il rapporto: l'indennità spetta solo per le ferie residue a fine rapporto.
- Maturano per ratei; la scelta del periodo spetta al datore tenendo conto del lavoratore.
Testo dell'articoloVigente
Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, garantito dall’art. 36 della Costituzione. La durata minima e le regole di fruizione sono fissate dall’art. 2109 c.c. e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003.
Quante ferie spettano
Il minimo legale è di 4 settimane di ferie retribuite all’anno. Il contratto collettivo può prevederne di più (spesso espresse in giorni o ore in base all’orario e all’anzianità), ma mai di meno. Le ferie maturano per ratei nel corso dell’anno, in proporzione ai mesi lavorati.
Quando vanno godute
La legge fissa tempi precisi per l’effettiva fruizione delle 4 settimane minime:
- almeno 2 settimane vanno godute nell’anno di maturazione (e su richiesta del lavoratore, consecutive);
- le restanti 2 settimane entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.
La scelta del periodo spetta al datore, che deve però tenere conto delle esigenze del lavoratore e dell’azienda.
Le ferie non si possono "pagare" al posto del riposo
Le 4 settimane minime non sono monetizzabili durante il rapporto: non si può rinunciare alle ferie in cambio di denaro, perché la loro funzione è il recupero psicofisico. La monetizzazione (indennità sostitutiva) è ammessa solo per le ferie non godute al momento della cessazione del rapporto, oppure per l’eventuale quota eccedente il minimo legale prevista dal CCNL.
Ferie e malattia, maternità, festività
Alcuni eventi sospendono le ferie o ne impediscono la maturazione “a vuoto”: per esempio la malattia sopravvenuta durante le ferie può interromperle (a certe condizioni), e i periodi di maternità obbligatoria sono tutelati. Le ferie maturano comunque durante le assenze tutelate retribuite, secondo quanto previsto dal CCNL.
Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano per legge?
Almeno 4 settimane all’anno di ferie retribuite. Il CCNL può prevederne di più, mai di meno. Sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione).
Posso farmi pagare le ferie invece di farle?
No, non durante il rapporto: le 4 settimane minime non sono monetizzabili. L’indennità sostitutiva spetta solo per le ferie non godute alla fine del rapporto o per la quota extra prevista dal CCNL.
Entro quando vanno godute le ferie?
Almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, le altre 2 entro 18 mesi dalla fine di quell’anno.
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