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La guida

CCNL Cooperative Agricole

Scatti di anzianità nel CCNL Cooperative Agricole: maturazione, numero e importo

Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

In sintesi

Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Nel CCNL Cooperative Agricole matura uno scatto ogni due anni presso la stessa azienda: fino a 12 per gli impiegati (da 22,21 a 33,05 euro) e fino a 5 per gli operai a tempo indeterminato (da 9,44 a 12,20 euro). Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare · Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Istituti trattati
Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
Riferimenti
Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
Fonte
testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

Che cosa sono gli scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

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Come matura lo scatto

Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

Scatti di anzianità – CCNL Cooperative Agricole (artt. 49 e 61)
Elemento Impiegati Operai a tempo indeterminato
Cadenza Ogni biennio di servizio nella stessa azienda Ogni biennio di servizio nella stessa azienda
Numero massimo 12 5
Decorrenza Dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio
Importo mensile per scatto 1° liv. 33,05 €; 2° 29,44 €; 3° 26,86 €; 4° 24,79 €; 6° 23,76 €; 7° 22,21 € 3° liv. 12,20 €; 4° 11,93 €; 5° 11,39 €; 6° 10,85 €; 7° 9,44 €
Passaggio di livello Si conserva il numero di scatti, rivalutati all’importo del nuovo livello, fino al massimo previsto
Fonte: artt. 49 e 61 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) (importi degli operai in vigore dal 1° luglio 2006, non modificati dal rinnovo del 2024). Gli operai a tempo determinato non maturano scatti. Le regole non si applicano dove resta in vigore una diversa disciplina della contrattazione preesistente, da armonizzare al secondo livello.

Scatti e minimi tabellari: non confonderli

Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

Decorrenza, irreversibilità e calcolo

Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

  • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
  • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
  • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

Casi pratici

Tizio — ha raggiunto il numero massimo
Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
Caia — part-time e scatti
Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

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Domande frequenti

Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
Ogni quanto matura uno scatto?
Nel CCNL Cooperative Agricole ogni due anni di servizio nella stessa azienda: fino a 12 scatti per gli impiegati e fino a 5 per gli operai a tempo indeterminato. Gli importi per livello sono nella tabella qui sopra.
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi sono quelli degli artt. 49 (impiegati) e 61 (operai) del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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