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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Consorzi di Bonifica riconosce da 22 a 26 giorni di ferie annue (a seconda che l'orario sia distribuito su 5 o 6 giorni), il congedo matrimoniale di 15 giorni (anche ai lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate), 3 giorni per lutto e permessi per esami, visite mediche e altri eventi. Il rinnovo 2025 ha ampliato le causali dei permessi straordinari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Consorzi di Bonifica

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

Dalle ferie annue al congedo matrimoniale, dai permessi per lutto alle assenze per visite mediche: il CCNL Consorzi di Bonifica disciplina le assenze retribuite con disposizioni allineate alle tutele di legge e, in alcuni casi, più favorevoli.

In sintesi

Il CCNL Consorzi di Bonifica riconosce da 22 a 26 giorni di ferie annue (a seconda che l’orario sia distribuito su 5 o 6 giorni), il congedo matrimoniale di 15 giorni (anche ai lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate), 3 giorni per lutto e permessi per esami, visite mediche e altri eventi. Il rinnovo 2025 ha ampliato le causali dei permessi straordinari.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
Testo normativo
23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Riferimento legge
Art. 2109 c.c.; D.Lgs. 66/2003, art. 10; L. 53/2000 (congedi parentali); L. 76/2016 (unioni civili)

Tabella riepilogativa ferie e principali permessi

Ferie e permessi principali — CCNL Consorzi di Bonifica (testo 2023, aggiornato 2025)
Istituto Durata / Quantità Retribuito Note
Ferie annue (orario su 5 giorni) 22 giorni lavorativi Proporzionali in caso di assunzione/cessazione in corso d’anno
Ferie annue (orario su 6 giorni) 26 giorni lavorativi Almeno 2 settimane consecutive per legge (D.Lgs. 66/2003)
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Anche per lavoratori a termine con ≥150 giornate (novità 2025)
Permesso per lutto 3 giorni Coniuge, convivente, parenti entro 2° grado
Permessi per esami Secondo necessità documentata Sì (nei limiti CCNL) Studenti lavoratori; giustificati da idonea documentazione
Permessi per visite mediche Secondo necessità Sì (nei limiti CCNL) Previa documentazione della struttura sanitaria
Festività nazionali 11 festività nazionali + 1 festività patronale Per legge (L. 260/1949 e art. 2109 c.c.)

Il CCNL non prevede una quota autonoma di ROL (Riduzione Orario Lavoro) nella forma di permessi aggiuntivi extra-contrattuali, diversamente da alcuni altri CCNL dei settori manifatturieri. Le assenze aggiuntive rispetto alle ferie vengono regolate tramite i permessi per eventi specifici sopra elencati e tramite eventuale contrattazione integrativa.

Le ferie: maturazione, fruizione e divieto di rinuncia

Le ferie annue sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione e disciplinato dall’art. 2109 del Codice civile e dal D.Lgs. 66/2003. Nessun accordo tra le parti può eliminare il diritto alle ferie, che maturano anche durante la malattia, la maternità e il congedo parentale.

Nel CCNL Consorzi di Bonifica:

  • Le ferie maturano dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova.
  • La maturazione è proporzionale al periodo lavorato in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno.
  • Il consorzio ha l’obbligo di far godere le ferie entro l’anno di maturazione; il lavoratore non può rinunciare alle ferie e il datore non può corrispondere indennità sostitutive per le ferie non godute, salvo in caso di cessazione del rapporto.
  • Il programma estivo delle ferie è definito entro il 30 aprile, tenendo conto delle esigenze di servizio (campagna irrigua) e delle preferenze dei lavoratori.

La stagionalità del lavoro consortile rende complessa la fruizione delle ferie in estate: gli operai idraulici sono spesso impegnati nella campagna irrigua proprio nei mesi di luglio-agosto. In questi casi, il CCNL consente di spostare il godimento delle ferie in periodi diversi (autunno-inverno), compatibilmente con il diritto del lavoratore a recuperarle comunque nell’anno.

Il congedo matrimoniale: 15 giorni anche per i lavoratori a termine

Il congedo matrimoniale è un’assenza retribuita di 15 giorni di calendario riconosciuta dal CCNL in occasione del matrimonio. Non si tratta di un istituto di legge in senso stretto (la legge stabilisce un minimo di 7 giorni lavorativi), ma di un miglioramento contrattuale consolidato da decenni nel settore.

Il rinnovo del 21 maggio 2025 ha introdotto un’importante novità: il congedo matrimoniale è ora riconosciuto anche ai lavoratori a tempo determinato che abbiano maturato almeno 150 giornate di lavoro presso il consorzio. In precedenza era riservato ai soli dipendenti a tempo indeterminato.

Il congedo si applica anche alle unioni civili ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Va richiesto con congruo anticipo e corredato dalla documentazione (prenotazione/data del matrimonio o atto di unione civile).

Permessi per lutto e particolari eventi

Il CCNL riconosce 3 giorni di permesso retribuito per lutto del coniuge (o del convivente registrato), del figlio o di un parente entro il secondo grado di parentela (genitori, fratelli/sorelle, nonni, nipoti diretti). Il permesso decorre dal giorno dell’evento e va documentato con certificato di morte.

Il rinnovo 2025 ha ampliato le causali dei permessi per «particolari eventi e situazioni», estendendo la casistica oltre i tradizionali lutto e matrimonio. Per i dettagli completi delle nuove causali è necessario consultare il testo integrale del CCNL aggiornato.

Festività nazionali e festività patronale

Le festività nazionali retribuite sono stabilite per legge (L. 27 maggio 1949, n. 260 e successive modifiche): Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua, Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre). A queste si aggiunge la festività del Santo Patrono locale.

Quando una festività cade di domenica o in un giorno non lavorativo, il CCNL Consorzi di Bonifica prevede, in conformità con la legge, il riconoscimento di una festività sostitutiva o di una corrispondente indennità. I dettagli sono generalmente definiti dalla contrattazione integrativa.

Casi pratici

Tizio — Operaio idraulico che sposta le ferie fuori estate
Tizio è operaio specializzato di area C. Da luglio ad agosto è impegnato nella campagna irrigua e il consorzio non può concedergli le ferie in quei mesi. L’accordo aziendale prevede che, in tal caso, le ferie possano essere godute nei mesi di ottobre-novembre, una volta terminata la stagione irrigua. Tizio fruisce così di 22 giorni (orario su 5 giorni) in autunno, senza perdita del diritto e con retribuzione piena.
Caia — Lavoratrice a termine con congedo matrimoniale
Caia è assunta a tempo determinato per la stagione irrigua e ha già lavorato 160 giornate negli ultimi due anni presso lo stesso consorzio. Si sposa a settembre. Grazie alla novità introdotta dal rinnovo 2025, ha diritto ai 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito pur essendo a tempo determinato, avendo superato la soglia delle 150 giornate.
Sempronio — Impiegato tecnico, permesso per lutto
Sempronio è impiegato tecnico di area A. Muore suo fratello. Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito a partire dal giorno del decesso. Fornisce al consorzio la copia dell’atto di morte. I 3 giorni non sono scalati dalle ferie né incidono sul comporto per malattia.

Domande frequenti

Quante ferie spettano ai dipendenti dei consorzi di bonifica?
Il CCNL Consorzi di Bonifica prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue se l’orario settimanale è distribuito su 6 giorni, oppure 22 giorni lavorativi se distribuito su 5 giorni. In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, le ferie maturano in proporzione al periodo lavorato.
Quando si deve fruire delle ferie?
Le ferie devono essere godute nell’anno di maturazione, salvo che ragioni di servizio non lo consentano. Il CCNL stabilisce che il programma dei turni di ferie sia concordato entro il 30 aprile per il periodo estivo, con la partecipazione delle RSA/RSU. Il D.Lgs. 66/2003 (art. 10) obbliga il datore a far godere almeno 2 settimane continuative entro l’anno di maturazione.
È previsto il congedo matrimoniale nei consorzi di bonifica?
Sì. Il CCNL riconosce 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito per i dipendenti a tempo indeterminato. Il rinnovo 2025 ha esteso il beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato almeno 150 giornate di lavoro. Il congedo si applica anche alle unioni civili ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Quanti giorni di permesso per lutto familiare?
Il CCNL Consorzi di Bonifica riconosce 3 giorni di permesso retribuito per lutto del coniuge, del convivente (ove riconosciuto) o di un parente entro il secondo grado. Il rinnovo 2025 ha ampliato le causali dei permessi per particolari eventi familiari e personali.
I lavoratori stagionali hanno diritto alle ferie?
Sì, anche i lavoratori stagionali (a tempo determinato) maturano ferie proporzionalmente al periodo lavorato. Le ferie non godute al termine del rapporto devono essere liquidate in busta paga.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ferie spettano ai dipendenti dei consorzi di bonifica?

Il CCNL Consorzi di Bonifica prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue se l'orario settimanale è distribuito su 6 giorni, oppure 22 giorni lavorativi se distribuito su 5 giorni. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, le ferie maturano in proporzione al periodo lavorato.

Quando si deve fruire delle ferie?

Le ferie devono essere godute nell'anno di maturazione, salvo che ragioni di servizio non lo consentano. Il CCNL stabilisce che il programma dei turni di ferie sia concordato entro il 30 aprile per il periodo estivo, con la partecipazione delle RSA/RSU. Il D.Lgs. 66/2003 (art. 10) obbliga il datore a far godere almeno 2 settimane continuative entro l'anno di maturazione.

È previsto il congedo matrimoniale nei consorzi di bonifica?

Sì. Il CCNL riconosce 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito per i dipendenti a tempo indeterminato. Il rinnovo 2025 ha esteso il beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato almeno 150 giornate di lavoro. Il congedo si applica anche alle unioni civili ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Quanti giorni di permesso per lutto familiare?

Il CCNL Consorzi di Bonifica riconosce 3 giorni di permesso retribuito per lutto del coniuge, del convivente (ove riconosciuto) o di un parente entro il secondo grado. Il rinnovo 2025 ha ampliato le causali dei permessi per particolari eventi familiari e personali.

I lavoratori stagionali hanno diritto alle ferie?

Sì, anche i lavoratori stagionali (a tempo determinato) maturano ferie proporzionalmente al periodo lavorato. Le ferie non godute al termine del rapporto devono essere liquidate in busta paga.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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