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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Gli artt. 31 e 32 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) garantiscono al lavoratore eletto a cariche pubbliche o sindacali il diritto all'aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il rapporto è sospeso ma non il diritto al posto, alla qualifica e al computo dei periodi ai fini del TFR e dell'anzianità secondo la contrattazione collettiva.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

In sintesi

Gli artt. 31 e 32 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) garantiscono al lavoratore eletto a cariche pubbliche o sindacali il diritto all’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il rapporto è sospeso ma non il diritto al posto, alla qualifica e al computo dei periodi ai fini del TFR e dell’anzianità secondo la contrattazione collettiva.

Riferimento normativo

L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), artt. 31 e 32

Tabella riepilogativa

Aspettativa per mandato pubblico/sindacale — schema normativo
Aspetto Art. 31 (cariche sindacali) Art. 32 (cariche pubbliche)
Diritto Aspettativa non retribuita per la durata del mandato Aspettativa non retribuita per la durata del mandato
Cariche coperte Dirigenti sindacali chiamati a funzioni dirigenziali esterne Consiglieri comunali, provinciali, regionali; parlamentari; alcune altre cariche
Durata Tutta la durata della carica (rinnovabile) Tutta la durata del mandato
Retribuzione Non spetta dal datore Non spetta dal datore (eventuale indennità pubblica)
Diritto al rientro Sì, stessa qualifica Sì, stessa qualifica
Contribuzione Non matura ordinariamente Non matura ordinariamente

Art. 31: i dirigenti sindacali

L’art. 31 della L. 300/1970 riconosce ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali il diritto, quando necessario per l’espletamento del mandato, di essere posti in aspettativa non retribuita per tutta la durata della carica. La norma copre la dirigenza sindacale esterna (non i semplici delegati RSU/RSA, la cui attività è coperta da permessi sindacali ordinari). Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore l’assunzione della carica e la data di inizio dell’aspettativa.

Art. 32: le cariche pubbliche elettive

L’art. 32 L. 300/1970 estende la stessa protezione ai lavoratori eletti a cariche pubbliche elettive: consiglieri comunali, provinciali, regionali, parlamentari e altre cariche previste dalla legge. Il lavoratore ha diritto all’aspettativa per tutta la durata del mandato e al rientro in azienda al termine dello stesso, con la stessa qualifica e la stessa posizione. Non può essere licenziato a causa dell’esercizio del mandato pubblico.

Effetti su anzianità, TFR e contributi

Durante l’aspettativa ex artt. 31-32:

  • Retribuzione: non spetta dal datore; il titolare di carica pubblica percepisce eventuale indennità dall’ente pubblico.
  • TFR: non matura durante l’aspettativa, salvo che il CCNL o un accordo aziendale preveda diversamente.
  • Contributi INPS: non maturano; il lavoratore può versare contributi volontari.
  • Anzianità: molti CCNL prevedono che il periodo sia computato ai fini degli scatti e dell’anzianità contrattuale, equiparandolo al servizio effettivo.

Il lavoratore mantiene il diritto al rientro nel posto di lavoro, nella stessa qualifica, entro un termine breve dalla cessazione della carica.

Casi pratici

Tizio — eletto consigliere regionale

Tizio viene eletto consigliere regionale: ha diritto all’aspettativa ex art. 32 L. 300/1970 per tutta la durata del mandato (5 anni). Il datore deve concederla senza possibilità di rifiuto. Al termine del mandato Tizio rientra nella stessa qualifica. Durante i 5 anni non riceve retribuzione dal datore, ma percepisce l’indennità regionale.

Caia — dirigente sindacale nazionale

Caia viene nominata segretaria di una categoria sindacale nazionale. L’incarico richiede dedizione a tempo pieno: ha diritto all’aspettativa ex art. 31 L. 300/1970. Il sindacato le corrisponde una retribuzione interna; il datore sospende il rapporto senza poter licenziarla. L’aspettativa dura fino alla fine del mandato sindacale.

Sempronio — consigliere comunale part-time

Sempronio è eletto consigliere comunale ma svolge il mandato part-time, compatibilmente con il lavoro: non richiede l’aspettativa ex art. 32 ma può usufruire dei permessi per adempimento mandato (artt. 78-80 D.Lgs. 267/2000) per le sedute di consiglio, con rimborso spese dall’ente locale.

Domande frequenti

Il datore può rifiutare l'aspettativa per mandato pubblico o sindacale?

No. Gli artt. 31 e 32 L. 300/1970 attribuiscono un diritto soggettivo: il datore non può rifiutare l’aspettativa né può licenziare il lavoratore per l’esercizio del mandato. Il rifiuto è illecito e può essere impugnato.

Al termine del mandato posso tornare al mio stesso posto?

Sì. Il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa posizione, qualifica e livello. Se la posizione è stata soppressa, il datore deve comunque ricollocare il lavoratore in una posizione equivalente.

Durante l'aspettativa per mandato pubblico maturano le ferie?

Di norma no, perché le ferie maturano sulla base della prestazione lavorativa. Alcuni CCNL, tuttavia, equiparano il periodo di aspettativa al servizio effettivo anche ai fini delle ferie: verificare il contratto collettivo applicato.

L'art. 31 si applica anche ai delegati RSU/RSA?

No. I delegati RSU/RSA hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti (art. 23 L. 300/1970) e non retribuiti (art. 24), ma non all’aspettativa ex art. 31, che riguarda la dirigenza sindacale esterna chiamata a funzioni a tempo pieno fuori dall’azienda.

Posso interrompere anticipatamente l'aspettativa se cesso la carica?

Sì. Se la carica cessa prima del termine previsto (ad esempio scioglimento del consiglio comunale) il lavoratore può chiedere il rientro anticipato, di norma con un preavviso di 30 giorni al datore.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il datore può rifiutare l'aspettativa per mandato pubblico o sindacale?

No. Gli artt. 31 e 32 L. 300/1970 attribuiscono un diritto soggettivo: il datore non può rifiutare l'aspettativa né può licenziare il lavoratore per l'esercizio del mandato. Il rifiuto è illecito e può essere impugnato.

Al termine del mandato posso tornare al mio stesso posto?

Sì. Il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa posizione, qualifica e livello. Se la posizione è stata soppressa, il datore deve comunque ricollocare il lavoratore in una posizione equivalente.

Durante l'aspettativa per mandato pubblico maturano le ferie?

Di norma no, perché le ferie maturano sulla base della prestazione lavorativa. Alcuni CCNL, tuttavia, equiparano il periodo di aspettativa al servizio effettivo anche ai fini delle ferie: verificare il contratto collettivo applicato.

L'art. 31 si applica anche ai delegati RSU/RSA?

No. I delegati RSU/RSA hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti (art. 23 L. 300/1970) e non retribuiti (art. 24), ma non all'aspettativa ex art. 31, che riguarda la dirigenza sindacale esterna chiamata a funzioni a tempo pieno fuori dall'azienda.

Posso interrompere anticipatamente l'aspettativa se cesso la carica?

Sì. Se la carica cessa prima del termine previsto (ad esempio scioglimento del consiglio comunale) il lavoratore può chiedere il rientro anticipato, di norma con un preavviso di 30 giorni al datore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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