Testo dell'articoloVigente
La risoluzione consensuale è un accordo con cui lavoratore e datore si mettono d’accordo per sciogliere il rapporto a una certa data, senza che nessuno sia tecnicamente «il responsabile». Deve essere comunicata telematicamente su cliclavoro.gov.it. Non dà diritto alla NASpI, salvo che avvenga in sede protetta (conciliazione sindacale o in commissione).
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Dimissioni | Risoluzione consensuale | Licenziamento |
|---|---|---|---|
| Chi decide | Solo il lavoratore | Accordo di entrambe le parti | Solo il datore |
| Procedura | Telematica (cliclavoro) | Telematica (cliclavoro) | Lettera scritta del datore |
| NASpI | No (salvo giusta causa) | No (salvo sede protetta) | Sì |
| TFR | Spetta | Spetta | Spetta |
Cos'è la risoluzione consensuale
La risoluzione consensuale è il contratto con cui lavoratore e datore concordano di sciogliere il rapporto di lavoro a una data determinata (art. 1372 c.c.: i contratti si sciolgono per mutuo consenso). A differenza delle dimissioni, non vi è una parte che «recede» unilateralmente; a differenza del licenziamento, non vi è una parte che subisce la cessazione. È una soluzione utilizzata spesso in sede di accordi separativi, dove si concordano anche eventuali incentivi all’uscita.
La procedura telematica obbligatoria
Analogamente alle dimissioni, anche la risoluzione consensuale deve essere comunicata tramite il portale cliclavoro.gov.it: il lavoratore (o il datore per suo tramite) compila il modulo selezionando «risoluzione consensuale» come tipologia. La comunicazione produce effetti dalla data concordata tra le parti.
È possibile — e spesso opportuno — formalizzare l’accordo anche con una scrittura privata che dettagli le condizioni (importo dell’eventuale incentivo, data di cessazione, modalità di pagamento del TFR, rinunce reciproche se del caso).
Effetti sulla NASpI e sede protetta
La risoluzione consensuale ordinaria non dà diritto alla NASpI: il lavoratore ha scelto di comune accordo di cessare il rapporto, quindi non si configura una perdita involontaria. Tuttavia, se la risoluzione consensuale viene raggiunta in sede protetta — conciliazione sindacale, commissione di certificazione, ITL o sede giudiziale — e l’accordo prevede espressamente la rinuncia del lavoratore a impugnare il licenziamento in cambio di un incentivo, l’INPS può riconoscere la NASpI. È una materia sfumata che richiede valutazione caso per caso.
Casi pratici
Tizio e il suo datore concordano una risoluzione consensuale con un incentivo di tre mensilità. Formalizzano l’accordo con una scrittura privata, trasmettono la risoluzione consensuale su cliclavoro e fissano la data di cessazione a fine mese. Tizio riceve TFR più l’incentivo, ma non potrà richiedere la NASpI.
Caia e il datore raggiungono un accordo di risoluzione consensuale in sede di conciliazione sindacale. Il verbale firmato davanti al sindacato ha efficacia di sede protetta. L’accordo prevede condizioni più favorevoli e, in alcuni casi, la possibilità per Caia di accedere alla NASpI: è consigliabile verificare con un sindacalista prima di firmare.
Sempronio rifiuta la proposta di risoluzione consensuale perché vuole poter accedere alla NASpI. Il datore, se vuole procedere, deve licenziarlo formalmente (con tutti gli oneri e rischi che ciò comporta). Sempronio potrà poi impugnare il licenziamento se lo ritiene illegittimo o, in alternativa, negoziare un accordo migliore.
Domande frequenti
La risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI?
Di norma no. Solo se raggiunta in sede protetta (conciliazione sindacale, ITL o sede giudiziale) con determinate condizioni la NASpI può essere riconosciuta. È indispensabile verificare caso per caso con un sindacalista.
La risoluzione consensuale deve essere comunicata telematicamente?
Sì. Come le dimissioni, deve essere trasmessa sul portale cliclavoro.gov.it per essere valida nel settore privato.
TFR e ferie spettano nella risoluzione consensuale?
Sì. Tutti gli istituti maturati spettano integralmente: TFR, ferie non godute, ratei di mensilità aggiuntive.
Posso trattare un incentivo all'uscita nella risoluzione consensuale?
Sì. Le parti sono libere di concordare qualsiasi condizione economica, inclusi incentivi, premi di uscita o modalità dilazionate di pagamento. L’accordo va messo per iscritto.
Qual è la differenza pratica tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Nelle dimissioni decide solo il lavoratore; nella risoluzione decidono entrambi. In entrambi i casi non spetta la NASpI, ma la risoluzione consensuale può includere negoziazioni economiche più articolate.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
La risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI?
Di norma no. Solo se raggiunta in sede protetta (conciliazione sindacale, ITL o sede giudiziale) con determinate condizioni la NASpI può essere riconosciuta. È indispensabile verificare caso per caso con un sindacalista.
La risoluzione consensuale deve essere comunicata telematicamente?
Sì. Come le dimissioni, deve essere trasmessa sul portale cliclavoro.gov.it per essere valida nel settore privato.
TFR e ferie spettano nella risoluzione consensuale?
Sì. Tutti gli istituti maturati spettano integralmente: TFR, ferie non godute, ratei di mensilità aggiuntive.
Posso trattare un incentivo all'uscita nella risoluzione consensuale?
Sì. Le parti sono libere di concordare qualsiasi condizione economica, inclusi incentivi, premi di uscita o modalità dilazionate di pagamento. L'accordo va messo per iscritto.
Qual è la differenza pratica tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Nelle dimissioni decide solo il lavoratore; nella risoluzione decidono entrambi. In entrambi i casi non spetta la NASpI, ma la risoluzione consensuale può includere negoziazioni economiche più articolate.
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