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La risoluzione consensuale è un accordo con cui lavoratore e datore si mettono d’accordo per sciogliere il rapporto a una certa data, senza che nessuno sia tecnicamente «il responsabile». Deve essere comunicata telematicamente su cliclavoro.gov.it. Non dà diritto alla NASpI, salvo che avvenga in sede protetta (conciliazione sindacale o in commissione).
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Dimissioni | Risoluzione consensuale | Licenziamento |
|---|---|---|---|
| Chi decide | Solo il lavoratore | Accordo di entrambe le parti | Solo il datore |
| Procedura | Telematica (cliclavoro) | Telematica (cliclavoro) | Lettera scritta del datore |
| NASpI | No (salvo giusta causa) | No (salvo sede protetta) | Sì |
| TFR | Spetta | Spetta | Spetta |
Cos'è la risoluzione consensuale
La risoluzione consensuale è il contratto con cui lavoratore e datore concordano di sciogliere il rapporto di lavoro a una data determinata (art. 1372 c.c.: i contratti si sciolgono per mutuo consenso). A differenza delle dimissioni, non vi è una parte che «recede» unilateralmente; a differenza del licenziamento, non vi è una parte che subisce la cessazione. È una soluzione utilizzata spesso in sede di accordi separativi, dove si concordano anche eventuali incentivi all’uscita.
La procedura telematica obbligatoria
Analogamente alle dimissioni, anche la risoluzione consensuale deve essere comunicata tramite il portale cliclavoro.gov.it: il lavoratore (o il datore per suo tramite) compila il modulo selezionando «risoluzione consensuale» come tipologia. La comunicazione produce effetti dalla data concordata tra le parti.
È possibile – e spesso opportuno – formalizzare l’accordo anche con una scrittura privata che dettagli le condizioni (importo dell’eventuale incentivo, data di cessazione, modalità di pagamento del TFR, rinunce reciproche se del caso).
Effetti sulla NASpI e sede protetta
La risoluzione consensuale ordinaria non dà diritto alla NASpI: il lavoratore ha scelto di comune accordo di cessare il rapporto, quindi non si configura una perdita involontaria. Tuttavia, se la risoluzione consensuale viene raggiunta in sede protetta – conciliazione sindacale, commissione di certificazione, ITL o sede giudiziale – e l’accordo prevede espressamente la rinuncia del lavoratore a impugnare il licenziamento in cambio di un incentivo, l’INPS può riconoscere la NASpI. È una materia sfumata che richiede valutazione caso per caso.
Casi pratici
Tizio e il suo datore concordano una risoluzione consensuale con un incentivo di tre mensilità. Formalizzano l’accordo con una scrittura privata, trasmettono la risoluzione consensuale su cliclavoro e fissano la data di cessazione a fine mese. Tizio riceve TFR più l’incentivo, ma non potrà richiedere la NASpI.
Caia e il datore raggiungono un accordo di risoluzione consensuale in sede di conciliazione sindacale. Il verbale firmato davanti al sindacato ha efficacia di sede protetta. L’accordo prevede condizioni più favorevoli e, in alcuni casi, la possibilità per Caia di accedere alla NASpI: è consigliabile verificare con un sindacalista prima di firmare.
Sempronio rifiuta la proposta di risoluzione consensuale perché vuole poter accedere alla NASpI. Il datore, se vuole procedere, deve licenziarlo formalmente (con tutti gli oneri e rischi che ciò comporta). Sempronio potrà poi impugnare il licenziamento se lo ritiene illegittimo o, in alternativa, negoziare un accordo migliore.
Domande frequenti
La risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI?
Di norma no. Solo se raggiunta in sede protetta (conciliazione sindacale, ITL o sede giudiziale) con determinate condizioni la NASpI può essere riconosciuta. È indispensabile verificare caso per caso con un sindacalista.
La risoluzione consensuale deve essere comunicata telematicamente?
Sì. Come le dimissioni, deve essere trasmessa sul portale cliclavoro.gov.it per essere valida nel settore privato.
TFR e ferie spettano nella risoluzione consensuale?
Sì. Tutti gli istituti maturati spettano integralmente: TFR, ferie non godute, ratei di mensilità aggiuntive.
Posso trattare un incentivo all'uscita nella risoluzione consensuale?
Sì. Le parti sono libere di concordare qualsiasi condizione economica, inclusi incentivi, premi di uscita o modalità dilazionate di pagamento. L’accordo va messo per iscritto.
Qual è la differenza pratica tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Nelle dimissioni decide solo il lavoratore; nella risoluzione decidono entrambi. In entrambi i casi non spetta la NASpI, ma la risoluzione consensuale può includere negoziazioni economiche più articolate.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La risoluzione consensuale e' una via d'uscita dal rapporto di lavoro che si colloca a meta strada tra le dimissioni e il licenziamento: non c'e' una parte che recede unilateralmente né una che subisce la cessazione, ma un accordo che scioglie il vincolo per mutuo consenso. Proprio perché nasce da un'intesa, presenta regole proprie quanto a procedura, accesso agli ammortizzatori sociali e formalizzazione, che e' bene conoscere prima di firmare.
Che cosa e' la risoluzione consensuale
L'art. 1372 c.c. stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti e puo sciogliersi per mutuo consenso. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e' l'applicazione di questo principio: lavoratore e datore concordano di porre fine al rapporto a una data determinata. E' lo strumento tipico degli accordi separativi, dove le parti regolano insieme tempi e condizioni dell'uscita.
La procedura telematica obbligatoria
Come per le dimissioni, anche la risoluzione consensuale deve essere comunicata in via telematica attraverso il portale dedicato, selezionando l'apposita tipologia. La forma telematica, introdotta per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, e' condizione di efficacia: senza la comunicazione corretta la cessazione non si perfeziona regolarmente. Gli effetti decorrono dalla data concordata tra le parti.
Gli effetti sulla NASpI
Il punto piu delicato riguarda la disoccupazione. La risoluzione consensuale ordinaria non da diritto alla NASpI, perché il lavoratore ha scelto di comune accordo di cessare il rapporto e manca quindi il requisito dell'involontarieta della perdita del lavoro. Esistono pero eccezioni: quando la risoluzione interviene in sede protetta, l'accesso all'indennita puo essere riconosciuto. E' un aspetto da chiarire prima di accettare l'accordo.
La sede protetta e le sue conseguenze
Per sede protetta si intende la conciliazione svolta nelle sedi qualificate previste dall'ordinamento (ad esempio in sede sindacale o presso le commissioni competenti). La risoluzione consensuale raggiunta in tale contesto puo aprire l'accesso alla NASpI, oltre a rendere piu solido l'accordo sul piano della rinuncia ai diritti. Verificare la sede in cui si formalizza l'intesa e' quindi tutt'altro che un dettaglio.
Il TFR e le altre spettanze
La risoluzione consensuale non incide sul diritto al TFR, che spetta comunque alla cessazione del rapporto. Allo stesso modo restano dovute le competenze maturate (retribuzioni, ratei di mensilita aggiuntive, ferie non godute). E' bene che l'accordo dia atto del pagamento di queste voci e delle relative modalita, per evitare incertezze successive.
L'importanza della scrittura privata
Oltre alla comunicazione telematica, e' opportuno formalizzare l'intesa con una scrittura privata che dettagli la data di cessazione, l'eventuale incentivo all'esodo, le modalita di pagamento del TFR e le eventuali rinunce reciproche. Una redazione chiara previene contenziosi e definisce con precisione cosa le parti hanno concordato. Quando l'accordo contiene rinunce a diritti, la sede protetta ne rafforza la stabilita.
Cosa valutare prima di firmare
Prima di accettare una risoluzione consensuale conviene verificare l'impatto sulla NASpI, la sede in cui si formalizza, l'esistenza e l'entita di un eventuale incentivo, il trattamento fiscale delle somme e la chiarezza delle clausole di rinuncia. Un confronto con un consulente o con la rappresentanza sindacale aiuta a valutare la convenienza complessiva dell'operazione.
Domande frequenti
La risoluzione consensuale da diritto alla NASpI?
Di regola no, perche' la cessazione e' concordata e manca l'involontarieta. Puo invece dare accesso alla NASpI se interviene in sede protetta. E' un aspetto da chiarire prima di firmare.
Va comunicata in via telematica?
Si: come le dimissioni, anche la risoluzione consensuale va comunicata tramite il portale dedicato selezionando l'apposita tipologia. La comunicazione produce effetti dalla data concordata tra le parti.
Spetta il TFR?
Si: il TFR spetta comunque alla cessazione, insieme alle altre competenze maturate (retribuzioni, ratei, ferie non godute). E' bene che l'accordo dia atto del loro pagamento.
Serve una scrittura privata?
E' fortemente consigliata: dettaglia data di cessazione, eventuale incentivo, modalita di pagamento del TFR ed eventuali rinunce. Quando contiene rinunce a diritti, la sede protetta ne rafforza la stabilita.
Cosa devo valutare prima di accettare?
Impatto sulla NASpI, sede di formalizzazione, presenza ed entita dell'incentivo, trattamento fiscale delle somme e chiarezza delle clausole di rinuncia. Un confronto con un consulente o il sindacato aiuta a valutare la convenienza.