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La guida
Il CCNL Servizi Ambientali (art. 43) fissa il comporto in 365 giorni di calendario di assenza cumulata nell’arco dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo episodio; durante il comporto l’azienda integra le indennità degli istituti fino alla retribuzione globale mensile netta. Per infortunio sul lavoro e malattia professionale il posto è conservato fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione degli effetti (art. 44), con retribuzione globale netta integrata dall’azienda.
Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL unico dei Servizi Ambientali è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: ipotesi di accordo il 9 dicembre 2025, riserva sciolta il 3 febbraio 2026 con oltre il 92% di sì, per più di 110.000 lavoratori. Il valore complessivo è di 307 euro (250 di aumento del TEC, 217 di TEM al livello 3A, 47 legati alla riforma parziale della classificazione). Il TEM arriva in cinque tranche: 15 euro dal 1° luglio 2025, 86 dal 1° febbraio 2026, 36 dal 1° gennaio 2027, 40 dal 1° agosto 2027 e 40 dal 1° dicembre 2027; è prevista anche una una tantum di 100 euro a copertura del primo semestre 2025, erogata a marzo e giugno 2026. Per il quadro completo vedi l’hub CCNL Servizi Ambientali e le tabelle retributive.
Tabella riepilogativa
| Voce | Cosa prevede il CCNL |
|---|---|
| Comporto (malattia o infortunio non sul lavoro) | 365 giorni di calendario, cumulati nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo episodio (art. 43, lett. B, commi 1-2) |
| Ricoveri e day hospital | Non si computano nel comporto fino a 120 giorni nello stesso arco di 1.095 giorni |
| Patologie gravi con terapie salvavita | Ricoveri e giorni di terapia non si computano fino a 300 giorni nell’arco di 1.095 giorni |
| Trattamento economico in malattia | L’azienda integra le indennità degli istituti fino all’intera retribuzione globale mensile netta, per tutto il comporto (lett. C, comma 1) |
| Ricovero ospedaliero | Integrazione fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 120 o 300 giorni (lett. C, comma 2) |
| Aspettativa non retribuita | Fino a 270 giorni di calendario, su richiesta scritta negli ultimi 15 giorni del comporto (lett. D) |
| Fasce di reperibilità | 10-12 e 17-19, anche nei festivi (lett. A, comma 3) |
| Infortunio sul lavoro e malattia professionale | Posto conservato fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione; retribuzione globale netta integrata dall’azienda; primi tre giorni a carico dell’azienda al 100% (art. 44) |
Comporto: 365 giorni in tre anni
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 365 giorni di calendario di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro. Il limite si calcola cumulando le assenze avvenute nei 1.095 giorni precedenti a ogni nuovo ultimo episodio morboso (art. 43, lett. B, commi 1 e 2): è un comporto per sommatoria su tre anni mobili.
Non rientrano nel conteggio i ricoveri ospedalieri, anche in day hospital o a domicilio, regolarmente certificati e comunicati, fino a 120 giorni nello stesso arco di 1.095 giorni. Per le gravi patologie con terapie salvavita (tumori, SLA, sclerosi multipla gravemente invalidante, emodialisi, chemioterapia, trapianti e simili) restano fuori dal comporto ricoveri e giorni di terapia fino a 300 giorni (commi 3 e 4). Quando l’assenza arriva a 250 giorni l’azienda lo comunica con la busta paga (comma 8).
Superato il comporto e finita l’eventuale aspettativa, l’azienda può risolvere il rapporto riconoscendo anche l’indennità sostitutiva del preavviso; il lavoratore può dimettersi senza preavviso. Se nessuno recede, il rapporto resta sospeso senza retribuzione (lett. E). Nelle aziende che applicavano il CCNL del 2016 vale la norma transitoria dell’Appendice A.
Nell’imminenza della scadenza, con richiesta scritta negli ultimi 15 giorni di calendario del comporto, il lavoratore può avere un’aspettativa non retribuita fino a 270 giorni, senza retribuzione né anzianità; in tre periodi al massimo, ciascuno di almeno due mesi, e il periodo dei 1.095 giorni si allunga di altrettanti giorni (lett. D).
Trattamento economico in malattia
Durante il comporto l’azienda corrisponde, integrando le indennità a carico degli istituti (INPS), l’intera retribuzione globale mensile netta (art. 43, lett. C). Il trattamento decade, per lo stesso periodo in cui l’istituto non eroga l’indennità, se il lavoratore non rispetta gli obblighi di comunicazione, documentazione e controllo, o se svolge attività lavorativa che può ritardare la guarigione (lett. F).
La malattia va comunicata prima dell’inizio dell’orario del giorno stesso; il numero di protocollo del certificato telematico va comunicato, se richiesto, entro due giorni dal rilascio (lett. A, commi 1 e 2). Il CCNL prevede anche, in caso di tasso di assenza per malattia pari o superiore al 4,7%, trattenute sugli episodi brevi (fino a 5 giorni): 35 euro lordi dal 6° evento e 45 euro dal 9°, e dal 12° evento le giornate contano il doppio nel comporto (lett. G).
Infortunio sul lavoro INAIL
Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono indennizzati dall’INAIL. L’art. 44 prevede che il lavoratore non in prova conservi il posto fino alla guarigione clinica certificata o finché gli effetti non si sono stabilizzati, senza il limite del comporto della malattia.
- L’azienda corrisponde la retribuzione globale netta, integrando quanto il lavoratore riceve dall’istituto assicuratore
- Per i primi tre giorni l’azienda paga il 100% della retribuzione globale mensile netta
- Il lavoratore deve versare all’azienda l’indennità giornaliera dell’INAIL, con delega di riscossione (comma 4)
- Se resta un’invalidità permanente parziale, l’azienda esamina l’adibizione ad altre mansioni compatibili (comma 6)
- Il trattamento cessa se il lavoratore svolge altro lavoro che ritarda la guarigione, altera i certificati o si rifiuta senza motivo alle visite di controllo (comma 8)
Infortuni più frequenti del settore: schiacciamento mani (movimentazione bidoni), cadute da automezzi, tagli/ferite da rifiuti taglienti, incidenti stradali compattatori, punture insetto (vespe in cassonetti).
Malattie professionali del settore
L’INAIL riconosce specifiche malattie professionali del settore:
- Pneumopatie da polveri (bronchite cronica, BPCO da polveri impianto TMB)
- Dermatiti chimiche da rifiuti
- Lombalgie/Ernie discali da movimentazione bidoni
- Sordità professionale da rumore compattatori
- Patologie da esposizione amianto (impianti vecchi)
- Patologie da percolato discarica
Vaccinazione antitetanica obbligatoria + antiepatite B raccomandata.
Visite fiscali specifiche
Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile alla visita fiscale INPS:
- Fasce di reperibilità (art. 43, lett. A, comma 3): dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, dal primo giorno e per tutta la malattia, festivi compresi
- Esenzioni (comma 4, D.M. 11/1/2016): patologie gravi che richiedono terapie salvavita e stati patologici connessi a un’invalidità riconosciuta che riduce la capacità lavorativa oltre il 67%
Per il settore con alta incidenza turni notturni, esiste un’attenzione specifica del medico competente per burn-out e disturbi del sonno.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nei Servizi Ambientali?
La malattia è integrata al 100%?
L'ernia discale è una malattia professionale?
Quali vaccinazioni sono obbligatorie?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.