Testo dell'articoloIn aggiornamento
Diritto all’oblio: diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali e, per le informazioni pubblicate online, la deindicizzazione dai motori di ricerca quando non sussistono piu le finalita del trattamento o ricorrono specifiche condizioni di legge.
Significato giuridico
Il diritto all’oblio e disciplinato dall’art. 17 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), dopo la storica sentenza Google Spain (CGUE 13 maggio 2014 C-131/12) che ha riconosciuto il diritto degli individui a chiedere a Google la deindicizzazione di link a informazioni obsolete o non piu pertinenti. Casi di applicazione: 1) finalita esaurite (i dati non sono piu necessari rispetto alle finalita per cui erano stati raccolti); 2) revoca del consenso (se trattamento basato su consenso e non sussistono altre basi giuridiche); 3) opposizione riuscita al trattamento (art. 21 GDPR); 4) trattamento illecito; 5) obbligo legale di cancellazione; 6) dati di minore raccolti per servizi della societa dell’informazione. Limiti (art. 17 co. 3 GDPR): non opera quando il trattamento e necessario per esercizio della liberta di espressione e informazione, per adempimento obbligo legale, motivi di interesse pubblico, finalita di archiviazione nell’interesse pubblico, accertamento di un diritto in sede giudiziaria. Procedura: richiesta scritta al titolare del trattamento (incluso motore di ricerca), risposta entro 30 giorni. In caso di rigetto o silenzio, ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o al giudice ordinario.
Esempio pratico
Tizio, 15 anni fa, fu coinvolto in un procedimento penale poi archiviato. Una notizia di cronaca dell’epoca e ancora reperibile su Google. Tizio invia richiesta a Google: il diritto all’oblio prevale perche la notizia non e piu attuale, non ha rilevanza informativa pubblica, riguarda fatto archiviato. Google esamina e, di norma, deindicizza il link (la notizia resta sulla pagina originale ma non e piu reperibile tramite ricerca per nome). Se Google rifiuta senza valida ragione, Tizio puo ricorrere al Garante o al giudice.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal diritto alla cancellazione in senso ampio (art. 17 GDPR comprende sia oblio online sia cancellazione semplice). Diverge dal diritto di rettifica (art. 16 GDPR), che corregge dati inesatti senza cancellarli. Si distingue dal diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), che congela il trattamento senza eliminare i dati. Il diritto all’identita digitale e concetto piu ampio, comprendente anche oblio.
Riferimenti normativi
- art. 17 Reg. UE 2016/679 — diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
- CGUE 13 maggio 2014 C-131/12 (Google Spain) — origine giurisprudenziale
- art. 21 GDPR — diritto di opposizione
- Cass. SU 22 luglio 2019 n. 19681 — diritto all’oblio in giurisprudenza italiana
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.