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Dimissioni: atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro la propria volonta di porre fine al rapporto di lavoro subordinato.
Significato giuridico
Le dimissioni sono disciplinate dall’art. 2118 c.c. (recesso ordinario con preavviso) e dall’art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa senza preavviso). Forma: dal 2016 obbligatoria modalita telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite intermediari abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro), salvo casi particolari (l. 81/2017 art. 26 d.lgs. 151/2015). Tipologie: dimissioni ordinarie (con rispetto del preavviso previsto dal CCNL, in caso di mancato preavviso obbligo di indennita sostitutiva); dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c., per inadempimenti gravi del datore: mancato pagamento retribuzione, mobbing, mansioni inferiori, ecc.) senza preavviso e con indennita sostitutiva del preavviso a carico del datore + diritto a NASpI. Esiste la revoca delle dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione (modalita telematica), dopo i quali sono definitive. Per donne in gravidanza e genitori entro 3 anni del figlio: convalida obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro per validita (art. 55 d.lgs. 151/2001).
Esempio pratico
Tizio decide di cambiare lavoro. Si reca al patronato e presenta dimissioni telematiche con la procedura prevista. CCNL prevede 30 giorni di preavviso: Tizio lavora ancora 30 giorni. Riceve il TFR alla cessazione. Non ha diritto a NASpI (dimissioni volontarie). Diverso: Caia non riceve lo stipendio da 4 mesi e presenta dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): cessazione immediata, indennita sostitutiva del preavviso, diritto a NASpI.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal licenziamento, atto del datore di lavoro. Diverge dalla risoluzione consensuale (art. 1372 c.c.), accordo bilaterale tra le parti, generalmente con conciliazione presso DTL. Si distingue dalle dimissioni per giusta causa, che hanno effetti piu favorevoli (NASpI, no preavviso a carico del lavoratore). Le dimissioni in bianco (presentate prima dell’evento) sono pratica vietata e contrastata dalla procedura telematica obbligatoria.
Riferimenti normativi
- art. 2118 c.c. — recesso ordinario
- art. 2119 c.c. — giusta causa
- art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 — dimissioni telematiche
- art. 55 d.lgs. 151/2001 — convalida dimissioni in gravidanza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.