Licenziamento: atto unilaterale recettizio del datore di lavoro che pone fine al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetto a precisi requisiti formali e sostanziali a tutela del lavoratore.
Significato giuridico
Il licenziamento e disciplinato dagli artt. 2118 (recesso ad nutum) e 2119 c.c. (giusta causa), dalla l. 604/1966 (tutela contro licenziamenti illegittimi), dallo Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970 art. 18), dal Jobs Act (d.lgs. 23/2015 per assunti dal 7 marzo 2015). Tipologie: licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.: grave inadempimento che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, no preavviso); licenziamento per giustificato motivo soggettivo (art. 3 l. 604/1966: notevole inadempimento del lavoratore, con preavviso); licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche-organizzative aziendali, con preavviso); licenziamento collettivo (l. 223/1991: riduzione di personale superiore a 5 unita in 120 giorni). Forma scritta a pena di nullita (art. 2 l. 604/1966). Procedura di contestazione disciplinare per licenziamento per giusta causa o GMS (art. 7 St. Lav.). Impugnabilita: 60 giorni per impugnazione stragiudiziale + 180 giorni per ricorso giudiziale.
Esempio pratico
Tizio, dipendente, viene sorpreso a sottrarre merce dall’azienda. Il datore di lavoro contesta per iscritto il fatto (art. 7 St. Lav.) entro 15 giorni. Tizio ha 5 giorni per giustificazioni. Valutato il caso, il datore licenzia per giusta causa (art. 2119 c.c.): senza preavviso, con effetto immediato. Tizio ha 60 giorni per impugnare stragiudizialmente e ulteriori 180 giorni per ricorso al giudice del lavoro. Se il licenziamento e illegittimo, sentenza con tutela reintegratoria (per assunti pre-2015) o indennitaria (per assunti dal 2015 con Jobs Act).
Differenze con istituti simili
Si distingue dalle dimissioni, atto del lavoratore che pone fine al rapporto. Diverge dalla risoluzione consensuale (art. 1372 c.c.), accordo bilaterale per cessazione. Si distingue dal recesso ad nutum (art. 2118 c.c.) operante in casi residuali (lavoro domestico, dirigenti). La scadenza del contratto a termine non e licenziamento (cessazione automatica del rapporto). Il licenziamento ritorsivo (l. 92/2012) e sanzionato con la nullita e reintegrazione.
Riferimenti normativi
- art. 2118 c.c. — recesso ad nutum
- art. 2119 c.c. — giusta causa
- l. 15 luglio 1966 n. 604 — tutela contro licenziamenti illegittimi
- art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 — Statuto dei Lavoratori
- d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 — Jobs Act contratto a tutele crescenti