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Maternita: stato della lavoratrice madre che gode di specifica tutela giuridica con congedo obbligatorio, indennita economica, diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.
Significato giuridico
La maternita e disciplinata dal d.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternita e paternita), in attuazione della l. 53/2000. Tutele principali: congedo di maternita obbligatorio di 5 mesi (2 mesi precedenti il parto + 3 mesi successivi, con flessibilita 1+4 o 0+5 con certificazione medica idonea); indennita pari all’80% della retribuzione, a carico INPS (anticipata di solito dal datore con conguaglio); divieto di licenziamento (art. 54 d.lgs. 151/2001) dalla gestazione fino al compimento di 1 anno del bambino, salvo casi tassativi (giusta causa, cessazione attivita, scadenza termine). Ulteriori tutele: congedo parentale (artt. 32 ss. d.lgs. 151/2001), 10 mesi cumulati tra i genitori (11 se il padre ne utilizza almeno 3); permessi per allattamento (artt. 39-40); congedo per malattia del figlio; divieto di lavoro notturno. Tutele estese ai padri (congedo di paternita obbligatorio 10 giorni, art. 27-bis d.lgs. 151/2001) e a casi di adozione/affidamento.
Esempio pratico
Caia, dipendente, e in gravidanza. Inizia il congedo obbligatorio 2 mesi prima del parto previsto. Durante il congedo riceve l’80% dello stipendio (INPS anticipato dal datore). Dopo il parto resta in congedo 3 mesi, totali 5. Successivamente puo usufruire di congedo parentale fino a 6 mesi (parzialmente retribuito al 30%). Al rientro al lavoro, ha diritto a permessi per allattamento. Non puo essere licenziata fino al compimento di 1 anno del bambino, salvo giusta causa.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal congedo parentale (artt. 32 ss. d.lgs. 151/2001), aggiuntivo, fruibile da entrambi i genitori, in misura ridotta. Diverge dalla malattia (art. 2110 c.c.), che ha tutela retributiva e di posto ma con diversi presupposti. Si distingue dall’aspettativa per esigenze familiari (l. 53/2000), tendenzialmente non retribuita. Il congedo di paternita (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) ha durata minore (10 giorni obbligatori).
Riferimenti normativi
- d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 — Testo Unico maternita e paternita
- art. 16 d.lgs. 151/2001 — congedo obbligatorio
- art. 54 d.lgs. 151/2001 — divieto licenziamento
- art. 27-bis d.lgs. 151/2001 — congedo paternita obbligatorio
- l. 8 marzo 2000 n. 53 — congedi e politiche familiari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.