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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Arresti domiciliari: misura cautelare personale meno afflittiva del carcere, che impone all’indagato o imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o altro luogo di privata dimora.

Significato giuridico

Gli arresti domiciliari sono disciplinati dall’art. 284 c.p.p. Presupposti analoghi alla custodia cautelare in carcere (gravi indizi + esigenze cautelari), ma con applicazione del principio di adeguatezza (art. 275 c.p.p.): si applica quando il carcere appare misura eccessiva. Modalita: il soggetto resta presso la propria abitazione (o struttura idonea: clinica per cure, casa famiglia), non puo allontanarsi senza autorizzazione del giudice. Il giudice puo prescrivere: autorizzazioni temporanee per provvedere ad esigenze di vita quotidiana (cure mediche, lavoro), braccialetto elettronico (art. 275-bis c.p.p.) per monitoraggio elettronico della presenza. Controlli affidati alla polizia giudiziaria. Evasione (art. 385 c.p.) puo configurarsi per allontanamento ingiustificato. La l. 199/2010 (cd. legge sui domiciliari) ha esteso l’applicabilita ai condannati a pena inferiore a 18 mesi (esecuzione presso il domicilio). La durata massima e equiparata a quella della custodia in carcere.

Esempio pratico

Tizio indagato di reato grave, ma anziano e con problemi di salute. Il PM richiede custodia cautelare; il GIP, valutati l’eta avanzata e le condizioni di salute, dispone arresti domiciliari. Tizio resta nella propria abitazione. Su autorizzazione del giudice puo andare per cure mediche in ospedale, accompagnato. Se Tizio si allontana senza permesso (es. va al bar), commette evasione (art. 385 c.p.): possibile aggravamento della misura con custodia in carcere.

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), piu afflittiva. Diverge dalla detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. penit., misura alternativa alla detenzione), che opera dopo la condanna come modalita di esecuzione della pena. Si distingue dall’obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), che impone di non allontanarsi da un determinato comune ma non vincola alla casa. La misura sostitutiva di detenzione domiciliare introdotta dalla Cartabia opera sulle pene brevi.

Riferimenti normativi

  • art. 284 c.p.p. — arresti domiciliari
  • art. 275-bis c.p.p. — braccialetto elettronico
  • art. 385 c.p. — evasione
  • l. 26 novembre 2010 n. 199 — detenzione domiciliare per pene brevi
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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