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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Onere della prova: principio per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’inefficacia del diritto altrui deve provare i fatti su cui si fonda l’eccezione.

Significato giuridico

L’onere della prova e disciplinato dall’art. 2697 c.c. (regola generale civilistica) e dagli artt. 187 e 533 c.p.p. (in materia penale, ove vige la presunzione di innocenza). Distribuzione tipica: il creditore prova l’esistenza del rapporto e il diritto vantato (fatti costitutivi); il debitore prova l’adempimento, l’estinzione del diritto o altre eccezioni (fatti estintivi, modificativi, impeditivi). La giurisprudenza ha consolidato il principio (Cass. SU 30 ottobre 2001 n. 13533): chi agisce per risoluzione contrattuale per inadempimento deve provare l’esistenza del contratto e dell’inadempimento; il convenuto deve provare di aver adempiuto o l’esistenza di cause giustificative. Esistono inversioni legali dell’onere della prova (presunzioni, es. art. 1900 c.c. presunzione di sinistro causale per dolo dell’assicurato, art. 2054 c.c. presunzione di colpa nella circolazione stradale). In materia penale vige la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.): l’accusa deve provare i fatti costitutivi del reato oltre ogni ragionevole dubbio.

Esempio pratico

Tizio cita in giudizio Caio chiedendo la restituzione di un prestito di 10.000 euro. Tizio deve provare: l’esistenza del prestito (es. contratto scritto, bonifico) e la scadenza. Caio puo eccepire: di aver gia restituito la somma (deve provarlo con ricevuta), che il prestito era nullo (deve provare le cause di nullita), che il diritto e prescritto (deve provare il decorso del termine). Senza prova del prestito Tizio perde; se Tizio prova ma Caio prova la restituzione, vince Caio.

Differenze con istituti simili

Si distingue dalle presunzioni legali (artt. 2727-2728 c.c.), che dispensano dalla prova chi ha a favore la presunzione, addossando all’altra parte la prova contraria (es. presunzione di buona fede del possessore). Diverge dal principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.): i fatti non specificamente contestati si considerano pacifici e non richiedono prova. La prova libera (cd. peritus peritorum) e il diverso principio che governa la valutazione delle prove da parte del giudice.

Riferimenti normativi

  • art. 2697 c.c. — onere della prova
  • art. 115 c.p.c. — disponibilita delle prove e principio di non contestazione
  • art. 27 co. 2 Cost. — presunzione di non colpevolezza
  • art. 533 c.p.p. — condanna oltre ogni ragionevole dubbio
  • Cass. SU 13533/2001 — distribuzione onere in inadempimento
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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