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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Contravvenzione: reato di minore gravita rispetto al delitto, punito con le pene principali dell’arresto (detentivo) o dell’ammenda (pecuniaria), indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Significato giuridico

La contravvenzione e disciplinata dagli artt. 39 ss. c.p. e da numerose leggi penali speciali. Distintiva dell’istituto e la possibilita di estinguere il reato mediante oblazione (artt. 162, 162-bis c.p.): pagamento di una somma di denaro entro determinati limiti temporali, con effetto estintivo. Le contravvenzioni sono punite con: arresto (da 5 giorni a 3 anni) o ammenda (da 20 a 10.000 euro), o entrambe. Sono indifferentemente punite a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa previsione (art. 42 co. 4 c.p.). Il termine di prescrizione e generalmente piu breve (4 anni per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, art. 157 c.p.). Il tentativo non e configurabile per le contravvenzioni (art. 56 c.p. ammette tentativo solo per i delitti). Esempi tipici: porto abusivo di armi, ubriachezza molesta, somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Esempio pratico

Tizio gestore di un bar serve una birra a un minorenne sedicenne: contravvenzione di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 c.p.), punita con arresto fino a un anno. Tizio puo accedere all’oblazione speciale (art. 162-bis c.p.) pagando un terzo del massimo dell’ammenda corrispondente alla pena dell’arresto convertita: estinto il reato con il solo pagamento.

Differenze con istituti simili

Si distingue dal delitto (artt. 39, 17 c.p.), punito con reclusione e/o multa, di regola doloso, con tentativo configurabile. Diverge dall’illecito amministrativo depenalizzato (l. 689/1981), sanzionato in via amministrativa fuori dal processo penale. L’oblazione e istituto tipico delle contravvenzioni e non opera per i delitti (esistono solo istituti simili come la riparazione pecuniaria ex art. 162-ter c.p., con presupposti diversi).

Riferimenti normativi

  • art. 39 c.p. — distinzione tra delitti e contravvenzioni
  • art. 17 c.p. — pene principali per le contravvenzioni
  • art. 25 c.p. — arresto
  • art. 26 c.p. — ammenda
  • artt. 162, 162-bis c.p. — oblazione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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