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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Affidamento condiviso: regime ordinario di affidamento dei figli minori in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, fondato sul principio della bigenitorialita.

Significato giuridico

L’affidamento condiviso e stato introdotto come regime ordinario dalla l. 8 febbraio 2006 n. 54, oggi codificata negli artt. 337-bis ss. c.c. Entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilita genitoriale. Le decisioni di maggior interesse (istruzione, salute, residenza abituale) sono prese di comune accordo; le decisioni quotidiane sono assunte separatamente da ciascun genitore con cui il figlio si trova. Il giudice stabilisce la collocazione prevalente presso un genitore (la cd. residenza abituale del minore), i tempi di permanenza presso l’altro, le modalita di contribuzione economica. L’affidamento esclusivo e oggi residuale: viene disposto solo quando l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore (es. condotta gravemente pregiudizievole del genitore, conflittualita ingestibile). Il principio guida e sempre il superiore interesse del minore (art. 3 Convenzione ONU 1989).

Esempio pratico

Tizio e Caia si separano. Il giudice dispone affidamento condiviso dei due figli di 8 e 12 anni: collocazione prevalente presso Caia (con cui vivono durante la settimana), permanenza con Tizio nei weekend alternati, mercoledi pomeriggio-sera, meta delle vacanze scolastiche. La scelta della scuola e del medico curante sono prese congiuntamente; ciascun genitore decide su pasti, regole quotidiane quando i bambini sono presso di lui. Il giudice fissa un assegno di mantenimento a carico di Tizio.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.), oggi residuale, in cui un solo genitore esercita la responsabilita genitoriale. Diverge dall’affidamento super-esclusivo, ulteriore variante in cui anche le decisioni di maggior interesse sono assunte da un solo genitore. La collocazione prevalente non equivale ad affidamento esclusivo: e solo l’indicazione del luogo dove il minore vive principalmente, restando attive la responsabilita genitoriale di entrambi.

Riferimenti normativi

  • art. 337-ter c.c. — affidamento condiviso, modalita e contenuti
  • art. 337-quater c.c. — affidamento esclusivo
  • l. 8 febbraio 2006 n. 54 — introduzione dell’affidamento condiviso
  • art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 1989 — superiore interesse del minore
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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