Testo dell'articoloIn aggiornamento
Affidamento condiviso: regime ordinario di affidamento dei figli minori in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, fondato sul principio della bigenitorialita.
Significato giuridico
L’affidamento condiviso e stato introdotto come regime ordinario dalla l. 8 febbraio 2006 n. 54, oggi codificata negli artt. 337-bis ss. c.c. Entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilita genitoriale. Le decisioni di maggior interesse (istruzione, salute, residenza abituale) sono prese di comune accordo; le decisioni quotidiane sono assunte separatamente da ciascun genitore con cui il figlio si trova. Il giudice stabilisce la collocazione prevalente presso un genitore (la cd. residenza abituale del minore), i tempi di permanenza presso l’altro, le modalita di contribuzione economica. L’affidamento esclusivo e oggi residuale: viene disposto solo quando l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore (es. condotta gravemente pregiudizievole del genitore, conflittualita ingestibile). Il principio guida e sempre il superiore interesse del minore (art. 3 Convenzione ONU 1989).
Esempio pratico
Tizio e Caia si separano. Il giudice dispone affidamento condiviso dei due figli di 8 e 12 anni: collocazione prevalente presso Caia (con cui vivono durante la settimana), permanenza con Tizio nei weekend alternati, mercoledi pomeriggio-sera, meta delle vacanze scolastiche. La scelta della scuola e del medico curante sono prese congiuntamente; ciascun genitore decide su pasti, regole quotidiane quando i bambini sono presso di lui. Il giudice fissa un assegno di mantenimento a carico di Tizio.
Differenze con istituti simili
Si distingue dall’affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.), oggi residuale, in cui un solo genitore esercita la responsabilita genitoriale. Diverge dall’affidamento super-esclusivo, ulteriore variante in cui anche le decisioni di maggior interesse sono assunte da un solo genitore. La collocazione prevalente non equivale ad affidamento esclusivo: e solo l’indicazione del luogo dove il minore vive principalmente, restando attive la responsabilita genitoriale di entrambi.
Riferimenti normativi
- art. 337-ter c.c. — affidamento condiviso, modalita e contenuti
- art. 337-quater c.c. — affidamento esclusivo
- l. 8 febbraio 2006 n. 54 — introduzione dell’affidamento condiviso
- art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 1989 — superiore interesse del minore
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.