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Forza maggiore: evento esterno, imprevedibile e irresistibile che rende impossibile l’adempimento della prestazione, esonerandone il debitore dalla responsabilita contrattuale.
Significato giuridico
La forza maggiore, pur non definita esplicitamente dal codice civile italiano (a differenza di altri ordinamenti come quello francese), e riconosciuta dalla giurisprudenza come causa di esclusione della responsabilita per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. L’evento di forza maggiore deve presentare tre requisiti cumulativi: esteriorita rispetto alla sfera del debitore, imprevedibilita al momento della conclusione del contratto, irresistibilita (impossibilita di evitarlo anche adottando le cautele ordinarie). Tipici esempi: calamita naturali (terremoti, alluvioni), epidemie, atti di guerra, provvedimenti autoritativi che vietino la prestazione. La forza maggiore opera come causa di esonero dalla responsabilita e, se l’impossibilita e definitiva, come causa estintiva dell’obbligazione (art. 1256 c.c.), con conseguente liberazione del debitore e perdita del diritto alla controprestazione.
Esempio pratico
Tizio ha contrattato la fornitura di componenti elettronici prodotti in una determinata regione estera. Prima della consegna, un terremoto di eccezionale intensita distrugge lo stabilimento produttivo e rende impossibile la produzione per sei mesi. Tizio non risponde dell’inadempimento: l’evento e esterno, imprevedibile e irresistibile. Se l’impossibilita si prolunga, il contratto puo essere risolto per impossibilita sopravvenuta.
Differenze con istituti simili
La forza maggiore si distingue dal caso fortuito: il caso fortuito enfatizza l’imprevedibilita dell’evento, la forza maggiore ne sottolinea l’irresistibilita; nella pratica italiana i due concetti sono spesso usati in modo intercambiabile. Si distingue dall’eccessiva onerosita sopravvenuta (art. 1467 c.c.): questa non rende impossibile la prestazione, ma solo eccessivamente onerosa, e non esonera automaticamente dall’adempimento ma consente la risoluzione o la rinegoziazione.
Riferimenti normativi
- art. 1218 c.c. — responsabilita del debitore e impossibilita non imputabile
- art. 1256 c.c. — impossibilita sopravvenuta dell’obbligazione
- art. 1467 c.c. — risoluzione per eccessiva onerosita
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