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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 19 TUI elenca i divieti di espulsione e di respingimento: catalogo di categorie protette dall'allontanamento, cardine del sistema di tutela.
  • Vietata l'espulsione e il respingimento verso Paesi dove lo straniero rischi persecuzione per razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche (principio di non-refoulement).
  • Vietato l'allontanamento dei minori, salvo per ricongiungimento con genitori o tutore.
  • Vietato l'allontanamento delle donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.
  • Vietato l'allontanamento dei conviventi di coniuge o di parente entro il secondo grado di cittadinanza italiana.
  • Il permesso di soggiorno per protezione speciale, già umanitaria, è il titolo che ne deriva, con durata 2 anni convertibile.

Testo dell'articoloVigente

1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

Commento

Il fondamento del divieto di refoulement

L'art. 19 del T.U. Immigrazione è la chiave di volta del sistema di tutela contro l'allontanamento. Codifica il principio di non-refoulement, principio cardine del diritto internazionale dei rifugiati (art. 33 Convenzione di Ginevra 1951) e dei diritti umani (art. 3 CEDU, divieto di tortura): nessuno può essere espulso o respinto verso un Paese in cui rischi persecuzione, tortura, trattamenti inumani o degradanti. Il T.U. estende il divieto anche a fattispecie sganciate dalla protezione internazionale, configurando un sistema multilivello di garanzie.

Le categorie tutelate: panoramica

Il c. 1 elenca le ipotesi tassative: (a) Paesi dove vi è rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero rischio di essere rinviati in altro Paese dove rischino persecuzione; (b) minori, salvo per ricongiungimento; (c) conviventi con coniuge o parente entro il secondo grado di cittadinanza italiana; (d) donne in gravidanza o nei sei mesi successivi al parto; (e) titolari di particolari permessi (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione speciale); (f) titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE; (g) gravi motivi personali.

La protezione speciale

Il c. 1.1 (e ss.) introduce la protezione speciale, evoluzione della protezione umanitaria abrogata nel 2018 e reintrodotta nel 2020. Si rilascia quando ricorrono motivi che impediscono il rimpatrio nel rispetto degli obblighi costituzionali, internazionali ed europei (art. 8 CEDU sulla vita privata e familiare, art. 3 CEDU sui trattamenti inumani). Il permesso speciale ha durata 2 anni, è convertibile in permesso per lavoro al termine, dà accesso a sanità, scuola, lavoro. La Cassazione (sez. unite) ha definito i parametri di rilascio in numerose pronunce.

Tutela dei minori

Il divieto di espulsione dei minori è assoluto: l'art. 31 TUI rafforza la disciplina, prevedendo che l'espulsione sia possibile solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e con autorizzazione del Tribunale per i minorenni. I minori non accompagnati godono di tutele rafforzate dalla L. 47/2017: nomina di tutore, accoglienza dedicata, divieto di refoulement, identificazione protetta. La Convenzione di New York 1989 sui diritti del fanciullo e la sua interpretazione (best interest of the child) sono parametri cogenti.

Tutela della vita familiare e art. 8 CEDU

La protezione del convivente di familiare italiano è espressione del diritto alla vita familiare ex art. 8 CEDU e art. 29 Cost. La Corte costituzionale (sent. 202/2013, 245/2011) ha esteso interpretativamente la portata di tale tutela, valorizzando l'integrazione, la durata del soggiorno, la qualità del legame familiare. La giurisprudenza CEDU (Boultif c. Svizzera, Üner c. Paesi Bassi) ha fissato criteri di proporzionalità ormai consolidati: gravità del reato, durata del soggiorno, condotta successiva, legami affettivi, nazionalità dei figli, situazione nel Paese di destinazione.

Coordinamento con la protezione internazionale

L'art. 19 si integra con la disciplina della protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria) del D.Lgs. 251/2007 e del D.Lgs. 25/2008 sulle procedure. Per i titolari di status di rifugiato il divieto di refoulement è assoluto. Per i titolari di protezione sussidiaria opera la stessa tutela, salvo cessazione delle condizioni. Per i richiedenti la protezione, in attesa della decisione della Commissione territoriale, vige il divieto di allontanamento. Il sistema multilivello rende sostanzialmente residuale lo spazio dell'espulsione effettiva per categorie vulnerabili.

Prassi e linee guida

Ministero dell'Interno

Leggi il documento su www.interno.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: rischio persecuzione politica

Tizio, oppositore politico in Iran, richiedente asilo in Italia. Anche se l'asilo fosse negato, l'art. 19 c. 1 TUI vieta il respingimento in Iran per rischio di persecuzione. Rilascio di permesso per protezione speciale.

Caso 2: Caia: gravidanza al settimo mese

Caia, peruviana irregolare, è incinta al settimo mese. L'art. 19 c. 2 lett. d vieta l'allontanamento fino a 6 mesi dopo il parto. Rilascio di permesso per cure mediche; alla maturazione della maternità, valutazione del successivo regime.

Caso 3: Sempronio: coniuge italiano

Sempronio, marocchino irregolare, convivente da 5 anni con cittadina italiana. L'art. 19 c. 2 lett. c TUI vieta l'allontanamento: Sempronio accede a regolarizzazione del soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 19 TUI è il fulcro delle tutele: codifica non-refoulement, protegge minori, donne incinte, conviventi di italiani, titolari di protezione. Apre alla protezione speciale, evoluzione della umanitaria. CEDU e Cassazione richiedono valutazione concreta di proporzionalità.

Domande frequenti

Cos'è il non-refoulement?

È il principio per cui nessuno può essere espulso o respinto verso un Paese in cui rischi persecuzione, tortura o trattamenti inumani. Codificato dall'art. 33 Convenzione di Ginevra 1951, art. 3 CEDU, art. 19 c. 1 TUI.

Chi è protetto dall'art. 19?

Soggetti a rischio persecuzione, minori (salvo ricongiungimento), donne in gravidanza fino a 6 mesi dopo parto, conviventi di familiari italiani entro secondo grado, titolari di protezione internazionale, gravi motivi personali.

Cos'è la protezione speciale?

È il permesso introdotto al posto della protezione umanitaria (D.L. 130/2020): si rilascia quando il rimpatrio violerebbe obblighi costituzionali, internazionali o europei (art. 8 CEDU vita familiare). Durata 2 anni, convertibile in lavoro.

Si può espellere un minore?

No, salvo casi tassativi di ricongiungimento con familiari nel Paese di origine, e solo con autorizzazione del Tribunale per i minorenni. La L. 47/2017 rafforza la disciplina per i minori non accompagnati.

Cosa succede se l'espulsione è disposta in violazione dell'art. 19?

Il decreto è annullabile dal giudice di pace (espulsione amministrativa) o dal TAR (ministeriale) per illegittimità. La CEDU ha più volte condannato Stati per espulsioni in violazione del non-refoulement (Hirsi Jamaa c. Italia 2012).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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