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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 5-bis TUI, introdotto dalla L. 189/2002, ha istituito il contratto di soggiorno per lavoro subordinato: la sottoscrizione tra datore e lavoratore è condizione per il rilascio del permesso.
  • Il contratto deve contenere la garanzia di alloggio adeguato e l'impegno al pagamento delle spese di rientro nel Paese di origine in caso di espulsione.
  • Il contratto è sottoscritto presso lo SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione) prima del rilascio del nulla osta e del visto.
  • Senza contratto di soggiorno valido non si può ottenere il permesso per lavoro subordinato; la sua violazione comporta sanzioni amministrative al datore.
  • Il contratto è complementare, non sostitutivo, del contratto di lavoro ex artt. 2094 c.c. e segg.: oggetto e clausole sono distinti.
  • L'istituto è stato criticato come onerosa duplicazione; tentativi di semplificazione sono in corso con D.L. 20/2023 e successivi.

Testo dell'articoloVigente

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro è il presupposto per l’ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro.

Commento

Genesi e ratio dell'istituto

L'art. 5-bis del T.U. Immigrazione, introdotto dalla L. 189/2002 (Bossi-Fini), ha istituito il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La ratio è duplice: assicurare al lavoratore straniero un alloggio idoneo e tutelare lo Stato dall'onere economico del rimpatrio in caso di espulsione, addossandolo al datore di lavoro. L'istituto si inserisce nel disegno della Bossi-Fini di legare strettamente il diritto al soggiorno alla posizione lavorativa: la cessazione del rapporto di lavoro implica, in linea di principio, anche la perdita del permesso, salvo la regola dell'attesa di occupazione.

Soggetti e oggetto del contratto

Il contratto è stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di lavoro. Vi sono parte tutti i datori di lavoro italiani o esteri operanti in Italia, salvo eccezioni per i servizi domestici e assistenziali, dove il contratto può essere stipulato presso patronato. L'oggetto è duplice: (a) l'impegno del datore a garantire al lavoratore un alloggio rispondente ai parametri minimi di legge (igiene, abitabilità, capienza), tipicamente quelli dell'edilizia residenziale pubblica; (b) l'impegno del datore al pagamento delle spese di rientro del lavoratore nel Paese di origine in caso di espulsione.

Procedura presso lo SUI

Il contratto si inserisce nel procedimento di assunzione: il datore presenta domanda di nulla osta all'assunzione al SUI, allegando il modello di contratto; il SUI, ottenuto il nulla osta provvisorio dall'Ispettorato del lavoro e verificata la quota nel decreto flussi (art. 3 TUI), convoca le parti per la sottoscrizione. La sottoscrizione presuppone la materiale presenza dello straniero in Italia, entrato con visto di tipo D per lavoro subordinato. Dopo la sottoscrizione, il lavoratore può richiedere il permesso di soggiorno ex art. 5 TUI.

Requisiti dell'alloggio idoneo

L'idoneità alloggiativa è uno dei profili più contestati. I parametri di riferimento sono fissati dalla normativa regionale sull'edilizia residenziale pubblica (DGR Lombardia, Veneto, ecc.) e variano per superficie minima per occupante. La certificazione di idoneità è rilasciata dal Comune competente, su richiesta del datore o del lavoratore. La giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) ha richiesto rigore istruttorio nelle valutazioni di non idoneità, considerato l'impatto sulla regolarità del soggiorno e sui ricongiungimenti familiari (art. 29 TUI).

Sanzioni e patologie del contratto

La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno o la sua simulazione comportano sanzioni amministrative al datore (D.Lgs. 286/1998 art. 22 c. 12 e ss.) e, nelle ipotesi più gravi, sanzioni penali. La giurisprudenza ha ritenuto invalido il permesso rilasciato in assenza di un effettivo contratto: la simulazione, ad esempio in fattispecie di emersione fraudolenta, fa decadere lo straniero dalla regolarità. Sul piano civile, la nullità del contratto di soggiorno non si comunica automaticamente al contratto di lavoro, salvo che si dimostri un nesso di simulazione.

Criticità e proposte di semplificazione

L'istituto è da tempo oggetto di critiche per la complessità procedurale: duplica obblighi già previsti dal codice civile e dal D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro) e impone tempi lunghi ai datori. Il D.L. 20/2023 e i successivi correttivi hanno tentato semplificazioni, con click-day online e tempi più rapidi di esame. Resta tuttavia il modello dualistico permesso-contratto, espressione di una scelta politica precisa, in coerenza con il modello francese del contrat de travail per ressortissants étrangers.

Prassi e linee guida

Ministero dell'Interno

Leggi il documento su www.interno.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: assunzione di stagionale agricolo

Tizio, imprenditore agricolo, intende assumere Caio, marocchino, per la raccolta. Presenta nulla osta al SUI con modello contratto soggiorno: alloggio in foresteria aziendale e impegno spese rientro. Allegata anche garanzia bancaria per il rimpatrio.

Caso 2: Caia: domestico colf

Caia, famiglia italiana, vuole assumere Maria, filippina, come colf convivente. Stipula il contratto di soggiorno con alloggio nella propria abitazione: superficie e igiene idonee. SUI rilascia nulla osta, Maria entra con visto D, rilascio permesso.

Caso 3: Sempronio: alloggio non idoneo

Sempronio, datore, indica alloggio fatiscente. Il Comune nega certificato idoneità. Il SUI rifiuta il contratto. Sempronio deve trovare alloggio adeguato pena diniego del nulla osta ex art. 22 TUI.

Caso 4: Commento applicativo

Il contratto di soggiorno aggiunge al rapporto di lavoro due obblighi specifici a carico del datore: alloggio idoneo e spese rientro. Senza di esso non si rilascia il permesso. La sua patologia (assenza, simulazione) ricade sul datore (sanzioni) e sul lavoratore (decadenza).

Domande frequenti

Cos'è il contratto di soggiorno?

È il contratto stipulato tra datore e lavoratore straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, condizione per il rilascio del permesso per lavoro subordinato. Disciplinato dall'art. 5-bis TUI, introdotto dalla L. 189/2002 (Bossi-Fini).

Cosa deve contenere?

La garanzia di un alloggio adeguato per il lavoratore secondo i parametri dell'edilizia residenziale e l'impegno del datore al pagamento delle spese di rientro nel Paese di origine in caso di espulsione.

Si applica al lavoro domestico?

Sì, con alcune semplificazioni: il contratto può essere stipulato presso patronato e l'alloggio può essere quello del datore (famiglia) se idoneo. I parametri di superficie e igiene restano gli stessi.

Sostituisce il contratto di lavoro?

No. È complementare al contratto di lavoro civilistico (artt. 2094 c.c. ss.): oggetto e clausole sono distinti. La nullità di uno non comunica automaticamente all'altro, salvo simulazione.

Cosa succede se l'alloggio non è idoneo?

Il Comune nega la certificazione e il SUI rifiuta il contratto. Senza contratto valido non si ottiene il permesso per lavoro subordinato. Il datore deve reperire un alloggio conforme oppure rinunciare all'assunzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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