← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 64-ter del CAD istituisce la piattaforma di gestione delle deleghe, strumento che consente al cittadino iscritto nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di delegare l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione a non più di due soggetti di fiducia, anch'essi iscritti in ANPR e titolari di identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo ai sensi del regolamento eIDAS. La delega può essere conferita tramite la piattaforma stessa — accessibile attraverso le modalità previste dall'articolo 65 comma 1 del CAD — oppure recandosi di persona presso il comune di residenza. La norma tutela in modo specifico i soggetti incapaci: per tutori, curatori e amministratori di sostegno, il Ministero della giustizia rende disponibili nella piattaforma le informazioni sulla qualifica rappresentativa, consentendo l'accesso ai servizi digitali per conto del soggetto tutelato. La piattaforma è realizzata, gestita e mantenuta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., e l'accesso ai dati tramite essa non modifica la disciplina sulla titolarità del trattamento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 64 ter D.Lgs. 82/2005 CAD — Piattaforma di gestione deleghe

In vigore dal 01/01/2006

1. Il cittadino iscritto ((nell'ANPR)) può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono ((l'identificazione informatica a)) non più di due soggetti iscritti ((nell'ANPR)) , titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.

2. ((Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1)) tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui ((al comma 5 dell'esercizio)) della delega da parte del delegato.

3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile ((nella piattaforma)) di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.

4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe ((conferite)) al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.

5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 .

7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 ((,)) di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Commento

L'articolo 64-ter del CAD risponde a un'esigenza concreta di inclusione digitale: non tutti i cittadini sono in grado di interagire autonomamente con i servizi pubblici online, sia per difficoltà tecnologiche, sia per ragioni di salute o di incapacità giuridica. La norma introduce perciò un meccanismo di delega strutturato e sicuro, che consente di estendere l'accesso ai servizi digitali a soggetti di fiducia, mantenendo al contempo garanzie di controllo e tracciabilità. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma ogni volta che il delegato esercita la delega, garantendo trasparenza nell'esercizio dei diritti per procura.

Il sistema di delega si integra con il regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014) che riconosce i livelli di garanzia dell'identità elettronica (basso, significativo, elevato): la norma richiede che il delegato sia titolare di identità digitale con livello almeno «significativo», corrispondente alla seconda fascia nella scala eIDAS, che garantisce un grado adeguato di certezza sull'identità del soggetto autenticato. Sul fronte della protezione dei dati personali, l'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la titolarità del trattamento, preservando le responsabilità originarie delle amministrazioni erogatrici ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679).

La tutela dei soggetti vulnerabili è un elemento qualificante della norma: il coinvolgimento del Ministero della giustizia per la verifica delle qualifiche di tutore, curatore o amministratore di sostegno — rese disponibili tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter CAD — assicura che l'accesso ai servizi digitali per conto di soggetti incapaci avvenga con le stesse garanzie previste dall'ordinamento civile per la rappresentanza legale, adattate al contesto dell'identità digitale e della firma elettronica disciplinate dal CAD.

Casi pratici

Caso 1: Delega all'accesso ai servizi INPS per un anziano non autonomo

Caso 2: Accesso ai servizi digitali da parte di un tutore legale

Domande frequenti

Come funziona la delega all'accesso ai servizi digitali prevista dall'articolo 64-ter CAD?

Il cittadino iscritto in ANPR può delegare fino a due soggetti — anch'essi iscritti in ANPR e dotati di identità digitale con livello eIDAS almeno significativo — ad accedere per suo conto ai servizi digitali della PA. La delega si conferisce tramite la piattaforma gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oppure di persona al comune di residenza. Il delegante è sempre informato di ogni accesso effettuato dal delegato e può revocare la delega in qualsiasi momento.

Cosa prevede l'articolo 64-ter per i soggetti incapaci o sotto tutela?

Per i soggetti in tutto o in parte incapaci di provvedere ai propri interessi (ad esempio sotto tutela, curatela o amministrazione di sostegno), il Ministero della giustizia mette a disposizione nella piattaforma le informazioni sulla qualifica del rappresentante legale — tutore, curatore o amministratore di sostegno — consentendo a questi di accedere ai servizi digitali per conto del soggetto tutelato. Le informazioni sono rese disponibili tramite la PDND di cui all'articolo 50-ter CAD, se disponibili in formato digitale idoneo.

Chi gestisce la piattaforma di gestione delle deleghe e quali garanzie offre sulla privacy?

La piattaforma è realizzata, gestita e mantenuta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La norma precisa espressamente che l'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento dei dati personali: le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi rimangono titolari dei trattamenti di loro competenza ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679), indipendentemente dall'utilizzo del canale di delega.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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