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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 5 del Codice del Terzo settore enumera in modo tassativo le «attività di interesse generale» che gli enti del Terzo settore devono svolgere in via esclusiva o principale per ottenere e mantenere la qualifica di ETS. L'elenco, distribuito sulle lettere da a) a z), copre 26 ambiti: interventi e servizi sociali ai sensi della L. 328/2000 e della L. 104/1992, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione e formazione, tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca scientifica, attività culturali e ricreative, radiodiffusione comunitaria, turismo sociale, formazione extra-scolastica, cooperazione internazionale, protezione civile, accoglienza umanitaria, agricoltura sociale, riqualificazione di beni pubblici, microcredito, housing sociale, alloggio sociale, commercio equo e solidale, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Si tratta di un catalogo «chiuso», modificabile solo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero del Lavoro, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. La norma è centrale perché determina chi può essere ETS: un'associazione il cui oggetto sociale esca dal perimetro dell'art. 5 non può accedere alla qualifica. Allo stesso modo, un'attività non rientrante tra quelle elencate, se svolta dall'ETS, può rientrare tra le «attività diverse» ex art. 6 CTS solo a condizione di essere secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti definiti dal D.M. 107/2021 (ricavi delle attività diverse non superiori al 30 per cento delle entrate complessive o al 66 per cento dei costi complessivi). La distinzione tra interesse generale e attività diverse è quindi cruciale tanto sul piano della legittimità statutaria quanto su quello fiscale, perché tutta l'architettura del titolo X del Codice (artt. 79-86 sui regimi tributari agevolati) si regge sulla nozione di attività di interesse generale come «attività tipica» dell'ETS. Un punto delicato è il rinvio a leggi settoriali contenuto in diverse lettere: ad esempio, l'attività della lettera a) deve essere svolta «in conformità» alla L. 328/2000 sui servizi sociali, mentre quella della lettera c) deve rispettare il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 sulle prestazioni socio-sanitarie. Significa che l'ETS non può sottrarsi alla disciplina speciale del settore in cui opera: se gestisce una RSA, deve rispettare le regole regionali sull'accreditamento; se svolge attività sanitaria, deve essere autorizzato ex L. 502/1992; se eroga formazione professionale, deve rispettare la disciplina regionale dell'accreditamento dei soggetti formativi; se gestisce attività agricola sociale, deve coordinarsi con la L. 141/2015. La qualifica di ETS si aggiunge ma non sostituisce le autorizzazioni di settore: è uno status «trasversale» che convive con le regole verticali dei singoli ambiti di operatività. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha ampliato l'elenco originario, inserendo ad esempio la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (lettera e), in coordinamento con il D.Lgs. 199/2021 sulle comunità energetiche rinnovabili, e l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t), in coordinamento con il D.Lgs. 36/2021 sulla riforma dello sport. Coordinamento con il Codice civile: per le associazioni e fondazioni iscritte al RUNTS l'oggetto sociale dello statuto ex art. 16 c.c. deve riportare esplicitamente le lettere dell'art. 5 CTS, in modo da consentire all'Ufficio del RUNTS la verifica di conformità. Coordinamento con il TUIR: l'art. 79 CTS qualifica come non commerciali le attività di interesse generale rispettando determinati rapporti tra ricavi e costi, e quindi la corretta riconducibilità dell'attività all'art. 5 CTS è il punto di partenza dell'intera architettura fiscale agevolata degli ETS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 5 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Attività di interesse generale

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 , e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 , e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 , nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 )) ;; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell' articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 , e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 , e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e i gruppi di acquisto solidale di cui all' articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 , nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Commento

L'art. 5 svolge una funzione di «filtro qualitativo» per il Terzo settore. Mentre l'art. 4 individua i soggetti, l'art. 5 individua le attività attraverso un elenco tassativo. La scelta del legislatore di costruire un catalogo chiuso, e non una clausola generale, è stata oggetto di dibattito durante l'iter parlamentare di approvazione del Codice: da un lato garantisce certezza giuridica e consente all'amministrazione di esercitare un controllo effettivo sull'omogeneità del settore; dall'altro irrigidisce il sistema rispetto all'evoluzione delle forme di solidarietà sociale, che spesso anticipano la regolazione. Il rimedio prescelto è la procedura di aggiornamento dell'elenco con D.P.C.M., su proposta del Ministero del Lavoro, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. La storia della disposizione mostra come questo meccanismo sia effettivamente utilizzato: il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha ampliato l'elenco originario in più punti, inserendo nuove ipotesi (l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche alla lettera t, la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo alla lettera e, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo sempre alla lettera e), e ha precisato il contenuto di altre voci preesistenti.

Sotto il profilo storico, l'elenco dell'art. 5 ha assorbito e razionalizzato le elencazioni preesistenti contenute nella L. 266/1991 sul volontariato (che individuava gli «scopi di solidarietà» delle ODV), nella L. 383/2000 sulle APS (che parlava di «attività di interesse generale» in senso ampio), nel D.Lgs. 460/1997 sulle ONLUS (con il classico elenco dei settori di attività ammessi) e nel D.Lgs. 155/2006 sull'impresa sociale. La riforma del 2017 ha cercato di superare le sovrapposizioni: prima di essa la stessa attività poteva essere svolta da soggetti regolati da norme diverse, con regimi fiscali e amministrativi disomogenei. Oggi l'art. 5 fornisce un perimetro unico al quale tutti gli ETS devono fare riferimento, mentre le specificità tipologiche (ODV, APS, impresa sociale, ecc.) si esprimono in clausole aggiuntive di governance, ammissione e gestione economica. Il legislatore ha mantenuto un certo coordinamento con il D.Lgs. 112/2017 sull'impresa sociale: l'art. 2 di quest'ultimo elenca le attività di interesse generale per le imprese sociali con un catalogo in larga misura coincidente con quello dell'art. 5 CTS, ma con alcune specificità (inclusione esplicita del commercio equo e solidale, dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, dell'erogazione di servizi e prestazioni di micro-credito).

La distinzione tra attività di interesse generale e «attività diverse» di cui all'art. 6 CTS è uno snodo centrale per la pratica. Le attività diverse, regolate dal D.M. 107 del 19 maggio 2021, sono ammesse a condizione di essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e di rispettare due criteri quantitativi alternativi: i ricavi delle attività diverse non devono superare il 30 per cento delle entrate complessive dell'ente, oppure il 66 per cento dei costi complessivi. Il superamento di queste soglie comporta la perdita della natura non commerciale dell'ente e l'eventuale cancellazione dal RUNTS se non corretto in tempi ragionevoli. La distinzione tra interesse generale e attività diverse non è quindi una semplice etichetta contabile: incide sulla stessa qualifica di ETS. È bene osservare che la qualifica di attività di interesse generale opera anche per le attività svolte verso pagamento di corrispettivi (purché entro i limiti dell'art. 79 sui ricavi commerciali): la commercialità o non commercialità dell'attività dipende dal rapporto economico tra ricavi e costi, non dalla riconducibilità all'art. 5, che ne è la cornice tipologica preliminare.

Sotto il profilo fiscale, l'individuazione corretta delle attività di interesse generale ex art. 5 è il presupposto per applicare gli articoli 79 e 80 del Codice. L'art. 79, comma 2, qualifica come «di natura non commerciale» le attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Il comma 2-bis, introdotto dal D.L. 73/2022, ha alzato la soglia di tolleranza al 6 per cento dei costi per non più di tre periodi d'imposta consecutivi. L'art. 80 introduce poi un regime forfetario opzionale per la determinazione del reddito d'impresa con coefficienti di redditività che variano tra il 5 per cento e il 17 per cento a seconda della tipologia di attività e dei ricavi. È importante ricordare che l'efficacia delle disposizioni fiscali è stata in parte sospesa in attesa dell'autorizzazione UE sugli aiuti di Stato: la circolare AdE 9/E del 21 aprile 2022 ha fornito i primi chiarimenti operativi e ha chiarito che il regime fiscale del titolo X si coordina con la classificazione delle attività ai sensi dell'art. 5 CTS. Per il presidente di un'associazione che valuta l'ingresso nel Terzo settore, l'analisi dell'art. 5 non è quindi un esercizio teorico, ma un passaggio operativo che condiziona statuto, contabilità e regime fiscale per gli anni a venire. La modulistica RUNTS richiede l'indicazione puntuale delle lettere dell'art. 5 corrispondenti alle attività dell'ente; il bilancio annuale ex art. 13 CTS, redatto secondo gli schemi del D.M. 5 marzo 2020, separa contabilmente le attività di interesse generale dalle attività diverse; la relazione di missione dettaglia il contenuto sostanziale di ciascuna attività in relazione alle finalità statutarie.

Prassi e linee guida

· Nozione di «interesse sociale» e di «particolare interesse sociale»

La nota, corredando il parere del Consiglio nazionale del Terzo settore del 5 luglio 2022, chiarisce la distinzione tra interesse generale, interesse sociale e particolare interesse sociale rilevante per alcune lettere dell'art. 5 (lettere d, h, i, k). L'interesse sociale implica un beneficio per la società nel suo insieme; il «particolare interesse sociale» richiede un collegamento diretto con esigenze socialmente rilevanti e individuabili.

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

· Criteri e limiti delle attività diverse ex art. 6 CTS

Il decreto attuativo dell'art. 6 CTS fissa i criteri di secondarietà e strumentalità delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5, stabilendo che il rapporto tra risorse impiegate nelle attività diverse e risorse complessive non può superare il 30% (o il ricavo il 30% di quello totale). Il rispetto di tali limiti garantisce la qualifica di ETS.

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

· Criteri di non commercialità delle attività di interesse generale

La circolare chiarisce che le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS si considerano non commerciali ai fini IRES quando i ricavi non superano i costi effettivi, con tolleranza del 6% per massimo tre periodi d'imposta consecutivi. Questo criterio quantitativo sostituisce il precedente test qualitativo per gli enti non commerciali.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

· 31/03/2022

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Associazione sportiva dilettantistica che vuole diventare APS

Un'ASD costituita ex L. 398/1991, con attività di promozione della pratica sportiva amatoriale, valuta il passaggio alla qualifica di APS ai sensi degli articoli 4 e 35 CTS. Verifica dell'art. 5: la promozione sportiva non è espressamente elencata, ma la lettera t) include «organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche», introdotta dal correttivo D.Lgs. 105/2018. L'ASD verifica anche la lettera i) («attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale») che può coprire l'aspetto formativo e ricreativo della pratica sportiva di base. Adeguamento statutario: l'oggetto sociale viene riformulato richiamando esplicitamente le lettere t) e i) dell'art. 5 CTS, viene introdotta la clausola di assenza di scopo di lucro rafforzata ex art. 8 CTS e la procedura democratica di ammissione dei soci ex art. 23 CTS. Cautela: la coesistenza tra regime fiscale L. 398/1991 e qualifica di APS è oggetto di valutazione caso per caso, anche alla luce del Riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021).

Caso 2: Fondazione che intende svolgere ricerca scientifica

Una fondazione di partecipazione, costituita con apporti misti di enti pubblici e privati, ha tra le proprie finalità la promozione della ricerca medica. Valuta l'iscrizione al RUNTS. Verifica dell'art. 5: la lettera h) consente esplicitamente la «ricerca scientifica di particolare interesse sociale». L'art. 79, comma 3, lettera a), CTS qualifica espressamente come non commerciali le attività di ricerca scientifica se svolte direttamente dall'ente e se tutti gli utili sono reinvestiti nella ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati, senza accesso preferenziale di soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente. La fondazione prepara quindi uno statuto che recepisce le clausole obbligatorie ex art. 21 CTS, definisce la governance ex art. 26 CTS per le fondazioni, e adotta una policy interna che documenti la destinazione degli utili e la libera disponibilità dei risultati della ricerca. La qualifica di ETS, una volta acquisita, le consente l'accesso a regimi fiscali agevolati e a fondi pubblici riservati al Terzo settore.

Domande frequenti

Se la mia associazione svolge un'attività non elencata nell'art. 5, può diventare ETS?

No, almeno non se quella è l'attività esclusiva o principale. L'elenco dell'art. 5 è tassativo: per acquisire la qualifica di ETS l'attività esclusiva o principale deve rientrare in una delle 26 lettere previste. Tuttavia, l'art. 6 CTS consente alle ETS di svolgere anche «attività diverse» non rientranti nell'elenco, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e rispettino le soglie quantitative del D.M. 107/2021 (30 per cento delle entrate o 66 per cento dei costi). Se l'attività non elencata è preminente, occorre o rivedere l'oggetto sociale dell'associazione o rinunciare alla qualifica di ETS.

Posso svolgere più attività di interesse generale contemporaneamente?

Sì. Il comma 1 dell'art. 5 prevede espressamente lo svolgimento di «una o più attività di interesse generale». L'unico limite è che tali attività, complessivamente considerate, rappresentino l'attività esclusiva o principale dell'ente. L'esperienza concreta mostra che molti ETS combinano ad esempio servizi sociali (lettera a), formazione (lettera d) e attività culturali (lettera i). È buona prassi descrivere nello statuto in modo specifico le attività svolte, con riferimento esplicito alle lettere dell'art. 5, per facilitare i controlli del RUNTS e l'eventuale interlocuzione con l'Agenzia delle entrate.

L'art. 5 si applica anche alle imprese sociali?

Solo in parte. Le imprese sociali sono regolate dal D.Lgs. 112/2017, che ha un proprio catalogo di attività di interesse generale all'art. 2, in larga misura coincidente con quello dell'art. 5 CTS ma con alcune differenze (ad esempio l'inclusione esplicita del «commercio equo e solidale» e dell'«inserimento lavorativo di persone svantaggiate» come attività tipica). Per le imprese sociali la verifica di compatibilità va fatta sull'art. 2 D.Lgs. 112/2017, mentre l'art. 5 CTS si applica direttamente alle ODV, APS, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso e altri ETS non imprenditoriali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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