Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 34 c.c. è stato abrogato dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: oggi le modalità di iscrizione delle persone giuridiche sono integralmente disciplinate da quel regolamento.
- L’iscrizione non è più presso le cancellerie dei tribunali ma presso il registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture; per gli enti del Terzo Settore opera il RUNTS.
- La pubblicità conserva natura dichiarativa: l’iscrizione non incide sulla validità dell’atto fra le parti, ma ne determina l’opponibilità ai terzi.
- Il meccanismo è analogo a quello dell’art. 2193 c.c. per il registro delle imprese e dell’art. 2643 c.c. per la trascrizione immobiliare.
- Sono soggette a iscrizione le modifiche statutarie, i mutamenti dell’organo amministrativo, le limitazioni dei poteri di rappresentanza, gli atti di trasformazione, fusione, scissione, estinzione.
- Per le controversie relative a fatti anteriori al 2000 si applica la disciplina vigente ratione temporis, con riserva del giudicato delle annotazioni esistenti.
- L’art. 33 c.c. conserva la funzione di norma-cornice sull’esistenza del registro, mentre la sua disciplina operativa è oggi devoluta al D.P.R. 361/2000 e al D.M. 395/2001.
Prima degli esempi: cosa significava l’art. 34 c.c.
Nel testo originario del codice civile l’art. 34 c.c. completava la disciplina del registro delle persone giuridiche introdotta dall’art. 33 c.c., specificando le modalità con cui gli atti relativi alle associazioni riconosciute e alle fondazioni dovevano essere annotati e gli effetti che tale pubblicità produceva nei confronti dei terzi. Il registro era tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui aveva sede l’ente: vi confluivano gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, delle modificazioni successive, delle nomine e cessazioni degli amministratori, dei provvedimenti di liquidazione e di estinzione.
Con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, regolamento di semplificazione adottato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’intera materia è stata ridisciplinata. L’art. 11 del decreto ha espressamente abrogato l’art. 34 c.c., trasferendo le procedure di iscrizione alle prefetture e affidando alla normativa regolamentare la definizione dei dettagli operativi. Resta invariata la funzione sostanziale: la pubblicità legale come strumento di tutela dei terzi che entrano in rapporto con l’ente.
Il nuovo sistema: prefettura, RUNTS e pubblicità dichiarativa
Gli artt. 4-8 del D.P.R. 361/2000 disciplinano oggi la domanda di iscrizione, i documenti da allegare, i termini del procedimento prefettizio (di norma 120 giorni) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti di rilievo generale. Il D.M. 11 maggio 2001, n. 395 ha definito i criteri di tenuta del registro.
Per gli enti del Terzo Settore, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e operativo dal 23 novembre 2021 in forza del D.M. 15 settembre 2020, sostituisce funzionalmente il registro prefettizio per gli enti che assumono tale qualifica: l’iscrizione al RUNTS è condizione per accedere ai benefici fiscali del Codice del Terzo Settore e produce, secondo l’art. 22 D.Lgs. 117/2017, gli effetti propri della pubblicità legale.
In entrambi i sistemi vale la regola della pubblicità dichiarativa: l’iscrizione non è condizione di validità dell’atto fra le parti, ma rende l’atto stesso opponibile ai terzi che si presumono averne conoscenza, mentre i fatti non iscritti non sono opponibili, salvo che l’ente provi la conoscenza effettiva da parte del terzo. Si differenzia in questo dalla pubblicità costitutiva richiesta, ad esempio, per l’ipoteca o per la costituzione delle società di capitali.
Caso 1: modifica statutaria deliberata nel 1995 sotto il vecchio regime
Scenario. Nel 1995 l’associazione riconosciuta di Tizio, attiva nel settore culturale, delibera in assemblea straordinaria una modifica dello statuto che riduce i poteri del presidente in materia di stipula di contratti immobiliari sopra una certa soglia di valore. L’atto notarile viene depositato, ma la cancelleria del tribunale ritarda l’annotazione nel registro per circa otto mesi.
Come si legge in pratica. Sotto il vigore dell’art. 34 c.c., la modifica statutaria diventava opponibile ai terzi solo a seguito dell’annotazione nel registro tenuto dalla cancelleria. Nel periodo intercorrente fra delibera e iscrizione, eventuali contratti stipulati dal presidente in violazione della nuova clausola restavano efficaci nei confronti dei terzi in buona fede, salvo prova della conoscenza effettiva della modifica. L’associazione poteva agire in rivalsa verso il presidente per i danni, ma non poteva opporre la limitazione al contraente esterno ignaro.
Documenti. Verbale di assemblea con delibera di modifica, atto pubblico notarile, ricevuta di deposito presso la cancelleria, estratto del registro con la data effettiva di annotazione, eventuali contratti stipulati dal presidente nel periodo intermedio, prove documentali della conoscenza o ignoranza della modifica da parte del terzo.
Caso 2: nomina di amministratore di una fondazione nel 2010
Scenario. Nel 2010 la fondazione riconosciuta di Caio nomina un nuovo presidente del consiglio di amministrazione con poteri di firma. La delibera viene comunicata alla prefettura competente per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ma il provvedimento prefettizio di annotazione interviene solo dopo tre mesi.
Come si legge in pratica. Abrogato l’art. 34 c.c., trova applicazione il D.P.R. 361/2000. La nomina è opponibile ai terzi dal momento dell’annotazione prefettizia, con effetto di pubblicità dichiarativa analogo al regime precedente. Prima dell’iscrizione, gli atti compiuti dal neo-presidente sono validi fra le parti ma non automaticamente opponibili ai terzi che abbiano in buona fede confidato sulla situazione registrale precedente. La fondazione ha interesse a chiedere alla prefettura una annotazione provvisoria ai sensi del D.M. 395/2001 ove sia configurabile, oppure a notificare individualmente la nuova nomina ai principali contraenti per dimostrarne la conoscenza effettiva.
Documenti. Verbale del consiglio di amministrazione con delibera di nomina, accettazione dell’incarico, comunicazione alla prefettura competente, eventuali atti compiuti dal nuovo amministratore nel periodo di vacanza registrale, ricevute di notifica individuale ai terzi rilevanti.
Caso 3: opponibilità di limitazione dei poteri non annotata (regime transitorio)
Scenario. Sempronio, creditore di un ente riconosciuto, agisce nel 2005 per il pagamento di un’obbligazione assunta nel 1998 dall’amministratore dell’ente. L’ente eccepisce che lo statuto, già nel 1998, limitava i poteri dell’amministratore per gli impegni economici sopra una certa soglia: la limitazione, tuttavia, non risultava annotata nel registro della cancelleria all’epoca dei fatti.
Come si legge in pratica. Il giudice applica la disciplina ratione temporis: vale l’art. 34 c.c. nel testo vigente al momento del fatto generatore dell’obbligazione, sicché la limitazione statutaria non iscritta resta inopponibile al creditore in buona fede, salvo prova rigorosa, a carico dell’ente, della conoscenza effettiva da parte di Sempronio della limitazione stessa. Il successivo passaggio al registro prefettizio non sana l’inopponibilità per i fatti precedenti, perché la pubblicità legale opera per il futuro e non in via retroattiva.
Documenti. Contratto da cui sorge l’obbligazione, statuto vigente nel 1998, certificazione storica del registro delle persone giuridiche (con verifica delle annotazioni esistenti alla data dei fatti), corrispondenza tra le parti, eventuali verbali di assemblea pubblici, documentazione che attesti l’eventuale conoscenza effettiva del terzo.
Caso 4: trasformazione di associazione riconosciuta in ETS
Scenario. Nel 2024 l’associazione riconosciuta di Mevia, già iscritta al registro prefettizio delle persone giuridiche, delibera la propria trasformazione in associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore. L’ente presenta domanda di iscrizione al RUNTS e, contestualmente, chiede l’annotazione della modificazione presso la prefettura.
Come si legge in pratica. Si applicano congiuntamente il D.P.R. 361/2000 (per la modifica statutaria nel registro prefettizio) e il D.Lgs. 117/2017 (per l’iscrizione al RUNTS). L’art. 22 del Codice del Terzo Settore disciplina l’iscrizione e gli effetti, con un sistema di controllo di legittimità degli atti analogo a quello prefettizio. Dal momento dell’iscrizione al RUNTS, la nuova qualifica e le clausole adeguate al Codice del Terzo Settore sono opponibili ai terzi e l’ente accede ai benefici fiscali. La permanenza dell’iscrizione prefettizia consente di mantenere la personalità giuridica già acquisita ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, D.Lgs. 117/2017.
Documenti. Verbale di assemblea straordinaria, statuto adeguato al Codice del Terzo Settore, domanda di iscrizione al RUNTS tramite la piattaforma telematica, documentazione patrimoniale e contabile richiesta dall’art. 8 D.M. 15 settembre 2020, attestazione della prefettura sulla persistente personalità giuridica.
Caso 5: estinzione e devoluzione del patrimonio
Scenario. La fondazione riconosciuta di Calpurnia delibera nel 2023 il proprio scioglimento per esaurimento dello scopo. Avviata la procedura di liquidazione, l’organo amministrativo deve far annotare nel registro prefettizio l’inizio della liquidazione, la nomina dei liquidatori e, al termine, l’estinzione dell’ente.
Come si legge in pratica. La procedura segue il combinato disposto degli artt. 27-31 c.c., del D.P.R. 361/2000 e, in tema di devoluzione del patrimonio, dell’art. 32 c.c. per le destinazioni vincolate. L’iscrizione prefettizia dei singoli atti della procedura ne assicura l’opponibilità ai terzi: in particolare, dal momento dell’annotazione, ai creditori sociali e ai potenziali beneficiari della devoluzione è precluso contestare gli atti dei liquidatori sulla base della situazione registrale anteriore. L’estinzione finale dell’ente, una volta annotata, produce la cancellazione e la pubblicità del completamento della procedura.
Documenti. Verbale di scioglimento, atto di nomina dei liquidatori, inventario, situazione patrimoniale, piano di riparto, eventuali autorizzazioni governative previste dallo statuto, verbale finale di liquidazione, atto di devoluzione del residuo, provvedimento prefettizio di cancellazione dal registro.
Quando chiedere una verifica
Le vicende relative alla pubblicità delle persone giuridiche incidono sulla validità degli atti verso i terzi, sull’accesso ai benefici fiscali per gli enti del Terzo Settore e sulla responsabilità personale degli amministratori. Per analisi puntuali su modifiche statutarie, trasformazioni in ETS, regimi transitori o controversie sull’opponibilità di atti non annotati, è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto degli enti non profit e Terzo Settore.
Norme e fonti collegate
- Art. 33 c.c. — registro delle persone giuridiche
- Art. 34 c.c. — registrazione di atti (abrogato)
- Art. 32 c.c. — devoluzione dei beni con destinazione
- Art. 2193 c.c. — pubblicità del registro delle imprese
- Art. 2643 c.c. — trascrizione immobiliare
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 — regolamento sul riconoscimento delle persone giuridiche (Normattiva)
- D.M. 11 maggio 2001, n. 395 — tenuta del registro prefettizio delle persone giuridiche
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore, in particolare art. 22 (acquisto della personalità giuridica per gli ETS)
- D.M. 15 settembre 2020 — istituzione e funzionamento del RUNTS
Domande frequenti
1. L’art. 34 c.c. è ancora applicabile?
No. La norma è stata abrogata dall’art. 11 del D.P.R. 361/2000. Le modalità di iscrizione delle persone giuridiche e gli effetti della pubblicità sono oggi integralmente disciplinati dal regolamento del 2000 e, per gli enti del Terzo Settore, dal D.Lgs. 117/2017. Il riferimento all’art. 34 c.c. resta utile solo per ricostruire la disciplina applicabile a fatti anteriori all’entrata in vigore della nuova normativa.
2. Dove si iscrivono oggi le persone giuridiche?
Le associazioni riconosciute e le fondazioni si iscrivono al registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura competente per il luogo della sede legale. Per le associazioni e fondazioni che assumono la qualifica di ente del Terzo Settore, l’iscrizione avviene nel RUNTS tramite piattaforma telematica. I due registri possono coesistere: l’iscrizione prefettizia conferisce la personalità giuridica generale, quella al RUNTS la qualifica di ETS e i benefici fiscali correlati.
3. Quale efficacia ha l’iscrizione nel registro prefettizio?
L’iscrizione ha efficacia di pubblicità dichiarativa: rende l’atto opponibile ai terzi, che si presumono averne conoscenza, ma non incide sulla validità dell’atto fra le parti. I fatti non iscritti non sono opponibili ai terzi in buona fede, salvo che l’ente provi la conoscenza effettiva da parte del terzo. Il meccanismo è analogo a quello dell’art. 2193 c.c. per il registro delle imprese.
4. Cosa succede agli atti compiuti prima dell’iscrizione di una modifica statutaria?
Restano validi fra le parti ma non sono automaticamente opponibili ai terzi in buona fede. Se la modifica statutaria limita i poteri di un amministratore, e tale limitazione non è ancora annotata, il contratto da questi stipulato vincola l’ente nei confronti del terzo ignaro. L’ente potrà agire in rivalsa contro l’amministratore per i danni, ma non potrà opporre la limitazione al terzo, salvo prova della conoscenza effettiva.
5. Le controversie su fatti del 1995 a quale disciplina rispondono?
Per la pubblicità vale la disciplina vigente al momento del fatto, in applicazione del principio tempus regit actum. Le annotazioni effettuate sotto il vecchio regime conservano efficacia; le omissioni non possono essere sanate retroattivamente. Per gli adempimenti successivi al 2000 si applica integralmente il D.P.R. 361/2000, anche se l’ente era già iscritto presso la cancelleria del tribunale al momento dell’abrogazione.