In sintesi
- Possono essere eseguite anche senza previo pagamento dell'imposta: a) iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni richieste dal PM nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di obbligo di legge; b) formalità e volture richieste dalle amministrazioni dello Stato con spese a carico di altri.
- L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti ex art. 14 e procede alla riscossione (recupero ex post).
- Eccezione al principio dell'art. 13 c. 2 (riscossione contestuale): consente di non bloccare formalità urgenti per ragioni di tutela giurisdizionale o di servizio pubblico.
- Tipico caso: iscrizione di ipoteca giudiziale richiesta dal PM nell'ambito di sequestri penali, formalità richieste dal Pubblico Ministero per pignoramenti immobiliari.
- Dal 2027 confluirà nell'art. 82 D.Lgs. 1.8.2025 n. 123.
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Art. 15 Ipot. Cat. – Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell’imposta
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge; b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L’ufficio competente indica l’imposta dovuta sui documenti di cui all’art. 14 e procede alla riscossione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 15 Codice Civile: Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
- Articolo 15 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 15 Codice del Consumo: Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
- Articolo 15 Codice della Strada: Atti vietati
- Articolo 15 Codice di Procedura Civile - Cause relative a beni immobili
- Articolo 15 Codice di Procedura Penale: Competenza per materia determinata dalla connessione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 15 deroga al principio della riscossione contestuale (art. 13 c. 2) prevedendo l'esecuzione di alcune formalità anche senza previo pagamento dell'imposta. È una norma di equilibrio: il rigore tributario non può paralizzare attività di tutela giurisdizionale o di servizio pubblico, quindi alcune formalità si eseguono d'urgenza e l'imposta si recupera dopo.
Le due fattispecie del comma 1
La lettera a) riguarda iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni richieste: 1) dal Pubblico Ministero nell'interesse di privati (es. ipoteche giudiziali in procedimenti penali con costituzione di parte civile); 2) da pubblici ufficiali (notai, cancellieri, ufficiali giudiziari) o da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge. Tipico esempio: l'ipoteca legale a favore dello Stato per il pagamento di imposte non riscosse (art. 2817 c.c.), il sequestro conservativo richiesto dal PM (art. 316 c.p.p.). In questi casi la formalità ha natura cautelare o di garanzia pubblica e non può essere subordinata al previo versamento di un tributo che sarà a carico del privato destinatario.
La lettera b) riguarda formalità e volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri soggetti. Esempio classico: l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) iscrive un'ipoteca esattoriale ex art. 77 DPR 602/1973 per crediti tributari; l'imposta ipotecaria sull'iscrizione è dovuta dal debitore destinatario dell'ipoteca (art. 11 c. 2 ultima parte). In questi casi la P.A. richiede la formalità senza versare contestualmente, e l'imposta è poi recuperata dal destinatario.
La procedura del comma 2: indicazione e riscossione
Il comma 2 chiarisce la procedura di recupero ex post: l'ufficio competente (SPI) indica l'imposta dovuta sui documenti ex art. 14 (certificazione di eseguita formalità) e procede alla riscossione. Significa che, eseguita la formalità senza pagamento previo, il SPI annota l'importo dovuto e attiva la procedura di riscossione coattiva nei confronti del soggetto obbligato (di norma il privato destinatario, non l'amministrazione richiedente). La riscossione segue le regole ordinarie del DPR 602/1973 (cartella esattoriale, ruoli, etc.).
L'ipoteca esattoriale e le procedure cautelari
Il caso più frequente nella pratica è l'ipoteca esattoriale iscritta dall'Agenzia Riscossione su immobili del debitore d'imposta. La procedura prevede: 1) il ruolo viene affidato all'Agente di riscossione; 2) decorso il termine di pagamento della cartella, l'Agente iscrive l'ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973 (presupposto: debito complessivo > €20.000, comunicazione al debitore 30 giorni prima); 3) l'iscrizione è eseguita senza previo pagamento dell'imposta ipotecaria ex art. 15 c. 1 lett. b); 4) l'imposta dovuta è poi cumulata nel ruolo del debitore e recuperata coattivamente. È una procedura «doppia» (cautelare + tributaria) molto usata e talora contestata in sede di contenzioso tributario per profili di proporzionalità (Cass. SU 19667/2014).
Sequestri penali e ipoteche giudiziali
Nei procedimenti penali con sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) o preventivo di immobili, il PM richiede al SPI la trascrizione/iscrizione senza pagamento previo. L'imposta proporzionale è dovuta dalla parte civile (o dallo Stato se procede d'ufficio per confisca) ed è recuperata ex post. Stesso schema per le ipoteche giudiziali ottenute con sentenza non ancora definitiva di condanna pecuniaria: l'iscrizione cautelare ex art. 655 c.p.c. precede il versamento, che è eseguito dal creditore.
Coordinamento con la lettera a): pubblici ufficiali
La lettera a) include anche i pubblici ufficiali e i privati obbligati per legge. Esempio: i creditori obbligati ex lege a rinnovare iscrizioni ipotecarie in scadenza per evitare la cessazione degli effetti (art. 2847 c.c. - rinnovazione entro 20 anni dall'iscrizione originaria). La rinnovazione è atto obbligato per non perdere la prelazione; se per qualunque motivo il creditore non riesce a pagare contestualmente l'imposta (es. mancato bonifico tempestivo), l'art. 15 consente l'esecuzione con pagamento differito (entro le procedure di recupero). Analogamente per le annotazioni obbligatorie di cancellazione su mutui estinti, dove il creditore è tenuto per legge (art. 13 D.L. 7/2007 «Bersani») e l'esecuzione è prioritaria sulla riscossione.
Profili sanzionatori e riscossione
Il differimento del pagamento non è esenzione: l'imposta resta dovuta, e se non versata spontaneamente nei termini indicati dall'ufficio (di norma 30 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione) scatta la cartella esattoriale con sanzioni e interessi. Per le ipo esattoriali, l'imposta dovuta dal debitore destinatario è capitalizzata nel ruolo originario o in un ruolo accessorio. Per le formalità del PM su sequestri, l'imposta è recuperata dalla parte civile (se condannata al pagamento) o dallo Stato (con compensazione interna).
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Domande frequenti
L'ipoteca esattoriale iscritta dall'Agenzia Riscossione paga subito l'imposta?
No: ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. b) la formalità è eseguita senza previo pagamento, perché richiesta da un'amministrazione dello Stato con spese a carico di altri (il debitore). L'imposta è poi recuperata coattivamente dal debitore tramite ruolo.
Le iscrizioni del PM su sequestri penali sono esenti da ipotecaria?
No: non sono esenti, sono solo posticipate. L'iscrizione si esegue senza pagamento previo ex art. 15 c. 1 lett. a), ma l'imposta resta dovuta (dalla parte civile o dallo Stato secondo l'esito del procedimento) ed è recuperata ex post.
Come funziona la riscossione ex post ai sensi del comma 2?
Il SPI annota l'imposta dovuta sulla certificazione di eseguita formalità (ex art. 14) e procede alla riscossione nei confronti del soggetto obbligato. La procedura segue le regole ordinarie: avviso di liquidazione, eventuale cartella esattoriale, ruoli ex DPR 602/1973.
Posso usare l'art. 15 per ritardare il pagamento di un'iscrizione volontaria?
No: l'art. 15 si applica solo a formalità richieste dal PM, da pubblici ufficiali, da privati per obbligo di legge, o dalle amministrazioni dello Stato. Per le iscrizioni volontarie (mutui privati) vige la regola dell'art. 13 c. 2: pagamento contestuale alla richiesta.
La rinnovazione dell'ipoteca in scadenza si può fare senza pagamento immediato?
Sì se ricorre la lettera a) (obbligo del creditore per legge di rinnovare entro 20 anni ex art. 2847 c.c.). Tuttavia in pratica la rinnovazione si esegue con pagamento contestuale via MUI; l'art. 15 si attiva solo in casi residuali di impossibilità temporanea di versamento.