- Le disposizioni sulle deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal 60° giorno successivo all’emanazione dei regolamenti Consob.
- Le disposizioni sulle azioni di risparmio si applicano anche alle azioni già emesse.
- Le nuove norme sul collegio sindacale si applicano a partire dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore.
- Le revisioni contabili in corso proseguono secondo le norme previgenti.
Art. 208 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo
144. 2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 148, comma 4, si applica l’ articolo 2397, secondo comma, del codice civile .
4. I collegi sindacali nominati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.
5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall’esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.
Stesso numero, altri codici
- Art. 208 Codice Civile: Diritti della moglie
- Articolo 208 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 208 Codice della Strada: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 208 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’assunzione
- Articolo 208 Codice di Procedura Penale: Richiesta dell’esame
- Articolo 208 Codice Penale: Riesame della pericolosità
Le disposizioni transitorie per la governance societaria
L’art. 208 TUF riunisce in un unico articolo una serie di disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore delle nuove norme del TUF in materia di governance delle società quotate. L’approccio del legislatore è stato quello di graduare l’entrata in vigore delle varie discipline per permettere agli emittenti di adeguarsi senza discontinuità nei propri processi assembleari e di governance.
Deleghe di voto
Le nuove disposizioni sulle deleghe di voto richiedevano l’emanazione di regolamenti Consob (art. 144 TUF): per consentire agli emittenti di adeguarsi, la norma ha previsto che le nuove regole si applicassero solo alle assemblee convocate almeno 60 giorni dopo l’emanazione dei regolamenti. Questo termine ha garantito agli emittenti il tempo tecnico per aggiornare le proprie procedure assembleari.
Azioni di risparmio
Le nuove disposizioni sulle azioni di risparmio (artt. 145-147 TUF) si applicano anche alle azioni già emesse alla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta di una disposizione retroattiva che ha imposto agli emittenti di adeguare le caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione alle nuove norme, senza che fosse necessario richiedere ulteriori delibere di emissione.
Domande frequenti
Le nuove regole sulle deleghe di voto si sono applicate immediatamente alle assemblee già convocate?
No, l’art. 208 TUF prevede un termine di 60 giorni dall’emanazione dei regolamenti Consob sulle deleghe di voto. Le assemblee già convocate o convocate prima della decorrenza di tale termine si sono svolte secondo le regole previgenti.
Chi deteneva azioni di risparmio prima del TUF ha dovuto fare qualcosa?
No, l’art. 208, comma 2, TUF prevede che le nuove norme sulle azioni di risparmio si applichino automaticamente anche alle azioni già emesse. Gli adeguamenti necessari riguardavano le società emittenti, non i possessori delle azioni.
Da quando si applicano le nuove norme sul collegio sindacale?
L’art. 208, comma 3, TUF prevede che le nuove norme sulla nomina del collegio sindacale si applichino a partire dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del TUF: la continuità degli organi già in carica è stata quindi garantita fino alla scadenza naturale del mandato.