- Norma di procedura generale per l’applicazione delle sanzioni amministrative del Titolo V TUF da parte di Banca d'Italia e Consob: contestazione entro 180 giorni (360 per soggetti esteri), contraddittorio scritto e audizione personale.
- Principi fondamentali: contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, verbalizzazione, separazione tra funzioni istruttorie e decisorie.
- L’impugnazione avviene davanti alla corte d'appello; l’opposizione non sospende l’esecuzione.
Art. 195 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Procedura sanzionatoria)
In vigore dal 01/07/1998
1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d’Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato.(61)(84) ((1-bis. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell’ente, risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 196-bis.)) ((73))
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 .(61)(84)
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all’Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.(61)(84)
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.(61)(84)
6. Il Presidente della corte d’appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza pubblica per la discussione dell’opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell’udienza. L’Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza. Se alla prima udienza l’opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento.(61)(84)
7. All’udienza la corte d’appello dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l’audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l’interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall’udienza di discussione.(61)(84)
7-bis. Con la sentenza la corte d’appello può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l’ammontare o la durata della sanzione.(61)(84)
8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d’appello, all’Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall’articolo 195-bis.(61)(84)
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 .(61)(84)
Stesso numero, altri codici
- Art. 195 Codice Civile: Prelevamento dei beni mobili
- Articolo 195 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 195 Codice della Strada: Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione
- Articolo 195 Codice di Procedura Penale: Testimonianza indiretta
- Articolo 195 Codice Penale: Diritti dei terzi
Il procedimento sanzionatorio generale
L’art. 195 TUF disciplina il procedimento con cui la Banca d'Italia e la Consob applicano le sanzioni amministrative del Titolo V della Parte V del TUF (escluse le sanzioni per gli abusi di mercato, che hanno la propria procedura all’art. 187-septies TUF). Il procedimento si apre con la contestazione degli addebiti, che deve avvenire entro 180 giorni dall’accertamento (360 giorni se il soggetto ha sede all’estero). La contestazione segna l’inizio del contraddittorio: i soggetti interessati hanno 30 giorni per presentare deduzioni scritte e chiedere un’audizione personale.
I principi del procedimento
Il comma 2 dell’art. 195 TUF enuncia i principi fondamentali: contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, verbalizzazione, separazione tra funzioni istruttorie e decisorie. La separazione tra fase istruttoria e fase decisoria è stata rafforzata a seguito delle pronunce della Corte EDU sul caso Grande Stevens, che aveva criticato l’indistinzione dei ruoli nel precedente procedimento Consob.
Il fatturato come base per le sanzioni più elevate
Il comma 1-bis dell’art. 195 TUF definisce come si calcola il «fatturato» rilevante ai fini del computo delle sanzioni parametrate al fatturato (es. 10% del fatturato per le violazioni dell’art. 190 TUF): si fa riferimento al fatturato totale annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile, o, se il soggetto è una parte di un gruppo, al fatturato consolidato del gruppo. Questa definizione garantisce che le sanzioni proporzionate al fatturato siano calcolate su basi coerenti e comparabili.
L’impugnazione e la non sospensione dell’esecuzione
Avverso il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso alla corte d'appello competente, secondo criteri di competenza per sede analoghi a quelli dell’art. 187-septies TUF. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento; la sospensione cautelare può essere disposta dalla corte d'appello in presenza di gravi motivi.
Domande frequenti
Entro quanto tempo la Banca d'Italia o la Consob devono contestare le violazioni degli intermediari?
Entro 180 giorni dall’accertamento della violazione, ovvero entro 360 giorni se il soggetto interessato ha sede all’estero. Decorso tale termine senza contestazione, le autorità non possono più avviare il procedimento sanzionatorio.
Come si calcola il fatturato per le sanzioni parametrate al 10% del fatturato?
Il fatturato è definito dall’art. 195, comma 1-bis, TUF come il fatturato totale annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile. Per i soggetti facenti parte di un gruppo, si considera il fatturato totale consolidato del gruppo secondo il bilancio approvato.
Il provvedimento sanzionatorio si può sospendere mentre si fa ricorso?
No, come regola generale l’opposizione alla corte d'appello non sospende l’esecuzione del provvedimento. La sospensione cautelare può essere chiesta alla corte d'appello che, in presenza di gravi motivi, può disporla con ordinanza non impugnabile.