- È vietato l’uso abusivo, nella denominazione o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole riservate agli intermediari autorizzati (SIM, SGR, SICAV, SICAF, ecc.) da parte di soggetti non autorizzati.
- La sanzione è amministrativa pecuniaria; la Consob o Banca d'Italia possono ordinare la cessazione dell’abuso e la rimozione dei relativi effetti.
- Le comunicazioni che violano il divieto possono essere inibite o rese inaccessibili.
Art. 188 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Abuso di denominazione
In vigore dal 01/07/1998
1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo europeo per l’imprenditoria sociale”; “ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”; “FCM” o “fondo comune monetario”; “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’ articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell’attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013 , relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), ((2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131)) , relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all’articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma
1-bis. 2. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater. (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 188 Codice Civile: Obbligazioni derivanti da donazioni o
- Articolo 188 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 188 Codice della Strada: Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
- Articolo 188 Codice di Procedura Civile: Attività istruttoria del giudice
- Articolo 188 Codice di Procedura Penale: Libertà morale della persona nell’assunzione della prova
- Articolo 188 Codice Penale: Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso
Il presidio delle denominazioni riservate
L’art. 188 TUF vieta l’uso non autorizzato, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, delle parole riservate dalla legge ai soggetti abilitati. L’elenco è ampio e aggiornato: SIM (società di intermediazione mobiliare), SGR (società di gestione del risparmio), SICAV (società di investimento a capitale variabile), SICAF (società di investimento a capitale fisso), Eu-VECA, Eu-SEF, ELTIF, FCM (fondo comune monetario), APA (dispositivo di pubblicazione autorizzato) e altre ancora. Questo presidio mira a impedire che soggetti non autorizzati ingannino il pubblico spacciandosi per intermediari vigilati.
Ratio e campo di applicazione
La riserva delle denominazioni è funzionale alla tutela degli investitori: un risparmiatore che si imbatta in un soggetto che si presenti come «SIM» o «SGR» deve poter fare affidamento sul fatto che si tratti di un intermediario autorizzato dalla Consob o dalla Banca d'Italia, sottoposto ai requisiti prudenziali e di condotta del TUF. L’uso abusivo compromette la fiducia nel sistema e può indurre gli investitori ad affidare i propri risparmi a soggetti privi delle necessarie garanzie. Il divieto riguarda sia la denominazione sociale formale sia qualsiasi altro «segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico».
Poteri delle autorità e rimedi
La Consob e la Banca d'Italia possono ordinare la cessazione dell’uso abusivo e la rimozione dei relativi effetti. Possono anche disporre l’inibizione delle comunicazioni in violazione del divieto o la loro inaccessibilità. La sanzione amministrativa si cumula con questi poteri inibitori, garantendo sia la punizione ex post del comportamento già tenuto sia la tutela preventiva contro la sua prosecuzione.
Domande frequenti
Una società non autorizzata che si chiami 'Beta Investment Management SGR' viola l’art. 188 TUF?
Sì, l’uso della sigla 'SGR' nella denominazione da parte di un soggetto non autorizzato dalla Banca d'Italia viola l’art. 188 TUF. Le autorità possono ordinare la cessazione dell’uso, la rimozione degli effetti e applicare la sanzione amministrativa prevista.
Il divieto riguarda solo la denominazione sociale registrata?
No, l’art. 188 TUF vieta l’uso abusivo in 'qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico': questo include siti web, materiali pubblicitari, biglietti da visita, contratti e qualsiasi altro mezzo di comunicazione, non solo la denominazione sociale formale.
Quali sigle sono riservate dall’art. 188 TUF?
L’elenco include: SIM, SGR, SICAV, SICAF, Eu-VECA, Eu-SEF, ELTIF, FCM, APA e altre ancora. L’elenco è aggiornabile con le nuove categorie di intermediari introdotte dalla normativa europea, garantendo la copertura anche dei nuovi modelli di business autorizzati.