← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari è punito con la reclusione da uno a sei anni e multa da 20.000 a 5.000.000 euro.
  • Se il fatto è commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale, la pena aumenta a reclusione da 2 a 7 anni e multa da 25.000 a 6.000.000 euro.
  • Non è punibile chi ha agito per motivi legittimi in conformità a prassi di mercato ammesse ex art. 13 MAR (safe harbour).
  • La multa può essere aumentata fino al triplo o a dieci volte il profitto del reato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 185 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Manipolazione del mercato)

In vigore dal 01/07/1998

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. ((La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale)) .

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’ articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 .

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238 .

2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238 . (12)

Manipolazione del mercato penale: fattispecie e bene tutelato

L’art. 185 TUF è la norma penale sulla manipolazione del mercato, complementare all’art. 187-ter che disciplina l’illecito amministrativo della stessa fattispecie. La norma punisce tre tipi di condotta: a) la diffusione di notizie false (es. comunicati stampa mendaci, indiscrezioni false diffuse sui media finanziari, manipolazione di dati di bilancio); b) le operazioni simulate (es. operazioni wash sale tra parti correlate senza reale trasferimento di rischio); c) altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (categoria aperta che include lo spoofing, il layering, le manipolazioni algoritmiche). Il requisito dell’idoneità a provocare una «sensibile» alterazione distingue la fattispecie penale da quella amministrativa: per la rilevanza penale non è sufficiente qualsiasi perturbazione del prezzo, ma una perturbazione di portata significativa.

Aggravante per l’uso di sistemi di intelligenza artificiale

La novità più rilevante della versione attuale dell’art. 185 TUF è l’aggravante introdotta per le manipolazioni commesse mediante sistemi di intelligenza artificiale: la pena sale a reclusione da 2 a 7 anni e multa da 25.000 a 6.000.000 euro. Si tratta di una norma di assoluta novità nel panorama europeo, che anticipa la preoccupazione del legislatore per l’uso di algoritmi e IA per manipolare i mercati finanziari (es. bot che generano volumi anomali di ordini, sistemi di AI che diffondono notizie false sui social media).

Safe harbour e multa aggravata

Il comma 1-bis introduce una causa di non punibilità per chi ha agito per motivi legittimi in conformità a prassi di mercato ammesse ex art. 13 MAR (accepted market practices): alcune condotte apparentemente anomale, come le operazioni di buy-back nel rispetto di specifici schemi, o le attività di market making, sono accettate come fisiologiche del mercato e non costituiscono manipolazione. Il comma 2 prevede la multa aggravata (fino al triplo o a dieci volte il profitto), con la medesima logica dell’art. 184 TUF.

Domande frequenti

Diffondere online notizie false su un’azienda quotata per far salire le azioni è reato?

Sì. L’art. 185, comma 1 TUF punisce la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari con la reclusione da uno a sei anni e multa da 20.000 a 5.000.000 euro.

Chi usa un algoritmo di intelligenza artificiale per fare spoofing sul mercato rischia pene maggiorate?

Sì. Il comma 1, seconda parte dell’art. 185 TUF prevede una pena aggravata (reclusione da 2 a 7 anni e multa da 25.000 a 6.000.000 euro) quando la manipolazione è commessa mediante sistemi di intelligenza artificiale.

Un market maker che effettua grandi ordini per influenzare il prezzo commette manipolazione del mercato?

Non necessariamente. Il comma 1-bis dell’art. 185 TUF prevede che non sia punibile chi ha agito per motivi legittimi in conformità a prassi di mercato ammesse ex art. 13 MAR. L’attività di market making, se svolta entro i parametri autorizzati, può rientrare in questa esenzione.

Qual è la differenza tra la manipolazione penale (art. 185 TUF) e quella amministrativa (art. 187-ter TUF)?

L’art. 185 TUF richiede che la condotta sia «concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione» del prezzo, requisito più stringente, ed è punita con sanzioni penali (reclusione). L’art. 187-ter TUF copre una gamma più ampia di condotte idonee ad alterare i prezzi ed è punita con sanzioni amministrative pecuniarie.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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