In sintesi
- L’organo di controllo riferisce all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
- Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.
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Art. 153 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obbligo di riferire all’assemblea
In vigore dal 01/07/1998
1. ((L’organo di controllo riferisce)) sull’attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell’ articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 153 Codice Civile: Separazione per non fissata residenza
- Articolo 153 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 153 Codice della Strada: Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
- Articolo 153 Codice di Procedura Civile: Improrogabilità dei termini perentori
- Articolo 153 Codice di Procedura Penale: Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
- Articolo 153 Codice Penale: Esercizio del diritto di remissione. Incapaci
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Relazione dell’organo di controllo all’assemblea
L’art. 153 TUF prevede che l’organo di controllo riferisca all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio (o ai sensi dell’art. 2364-bis, comma 2, c.c.) sull’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio, sulle omissioni rilevate e sui fatti censurabili accertati. La relazione dell’organo di controllo all’assemblea costituisce il principale strumento di accountability democratica del collegio sindacale o dell’equivalente organo verso la base azionaria: gli azionisti hanno diritto di sapere come l’organo di controllo ha esercitato le proprie funzioni nel corso dell’anno. La norma va letta congiuntamente all’art. 150 TUF (flussi informativi periodici durante l’esercizio) e all’art. 149 TUF (comunicazioni alla Consob): la relazione all’assemblea è il momento conclusivo del ciclo di rendicontazione dell’organo di controllo.
Abrogazione del comma 2
Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo dell’art. 153 TUF è quindi ora limitato al solo comma 1, che conserva piena vigenza e importanza nel sistema di governance delle quotate.
Domande frequenti
Il collegio sindacale deve presentare una relazione all’assemblea di approvazione del bilancio?
Sì. L’art. 153, comma 1 TUF impone all’organo di controllo di riferire all’assemblea di approvazione del bilancio sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nel corso dell’esercizio.
La relazione del collegio sindacale viene presentata solo nell’assemblea di bilancio?
Principalmente sì, ma il comma 1 dell’art. 153 TUF fa riferimento anche all’assemblea convocata ai sensi dell’art. 2364-bis, comma 2, c.c., che copre l’ipotesi dell’assemblea di approvazione del bilancio convocata nel termine di 180 giorni.
La relazione dell’art. 153 TUF deve essere depositata presso il registro delle imprese?
No. La relazione ex art. 153 TUF è presentata all’assemblea degli azionisti e deve essere messa a disposizione dei soci prima dell’assemblea, ma non è soggetta a deposito obbligatorio presso il registro delle imprese. È tuttavia inclusa nella documentazione che la Consob può richiedere nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza.