← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I patti parasociali a tempo determinato non possono avere durata superiore a 3 anni; i patti per durata maggiore si intendono comunque stipulati per 3 anni.
  • I patti a tempo indeterminato possono essere sciolti con preavviso minimo di 6 mesi.
  • In caso di OPA totalitaria, i partecipanti al patto hanno diritto di recesso, con effetto immediato e obbligo di comunicazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 123 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Durata dei patti e diritto di recesso

In vigore dal 01/07/1998

1. I patti indicati nell’articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l’articolo 122, commi 1 e

2. 3. Gli azionisti che intendano aderire a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell’articolo

122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

La disciplina della durata dei patti parasociali

L’art. 123 TUF disciplina la durata dei patti parasociali nelle società quotate, introducendo limiti temporali e diritti di exit che non trovano corrispondenza nella disciplina civilistica ordinaria. La ratio di questi limiti è la tutela del libero esercizio dei diritti sociali: i patti parasociali di lunghissima durata potrebbero cristallizzare assetti di controllo sfavorevoli agli azionisti e ostacolare il normale funzionamento del mercato del controllo societario.

Il limite triennale e il rinnovo

Il comma 1 fissa un limite massimo di tre anni per i patti a tempo determinato: qualunque clausola che preveda una durata maggiore si intende automaticamente ridotta a tre anni. Alla scadenza, i patti sono rinnovabili (anche tacitamente se concordato tra le parti), ma ciascun rinnovo richiede le formalità di comunicazione previste dall’art. 122 TUF.

Il limite triennale ha una logica precisa: ogni tre anni le parti devono valutare se il patto ha ancora senso alla luce delle mutate condizioni di mercato e della struttura proprietaria della società. Questo «vincolo di revisione periodica» evita che i patti si perpetuino indefinitamente in modo automatico.

Il recesso dai patti indeterminati e il caso dell’OPA

I patti a tempo indeterminato, ammessi dalla norma, possono essere sciolti con un preavviso minimo di sei mesi. Il comma 3 prevede però il diritto di recesso immediato in caso di OPA totalitaria sulla società: in tale circostanza, i partecipanti al patto che intendano aderire all’offerta hanno diritto di recedere dal patto con effetto immediato. Il recesso deve essere comunicato alla Consob e reso pubblico. Questa previsione è fondamentale: senza il diritto di recesso, un patto parasociale potrebbe impedire agli azionisti di aderire a un’OPA vantaggiosa, ledendo i loro diritti economici.

Domande frequenti

Un patto parasociale tra azionisti di una quotata può durare 5 anni?

No. L’art. 123 TUF limita la durata massima dei patti a tempo determinato a 3 anni: qualsiasi previsione di durata maggiore è automaticamente ridotta a 3 anni. Alla scadenza il patto può essere rinnovato con le formalità dell’art. 122 TUF.

Come si esce da un patto parasociale a tempo indeterminato?

Con un preavviso minimo di 6 mesi agli altri partecipanti. Il recesso deve essere comunicato alla Consob e reso pubblico con le stesse modalità della stipula del patto (art. 122 TUF).

Se è lanciata un’OPA sulla società le cui azioni sono oggetto di un patto parasociale, i soci vincolati possono aderire all’offerta?

Sì. L’art. 123, comma 3 TUF attribuisce ai partecipanti al patto il diritto di recedere dal patto con effetto immediato in caso di OPA totalitaria, comunicando il recesso alla Consob. Questo diritto garantisce agli azionisti la libertà di aderire a un’OPA vantaggiosa senza essere vincolati dagli accordi parasociali.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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