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Testo dell'articoloVigente
Art. 92 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Parità di trattamento
In vigore dal 01/07/1998
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1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.
2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l’esercizio dei loro diritti.
3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell’utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni. ))
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di parità di trattamento degli azionisti
L’art. 92 TUF sancisce il principio fondamentale della parità di trattamento degli azionisti (e più in generale dei portatori di strumenti finanziari quotati) come cardine della disciplina degli emittenti quotati. La norma impone che tutti i portatori di strumenti finanziari che si trovano in identiche condizioni ricevano lo stesso trattamento da parte dell’emittente, indipendentemente dallo Stato UE in cui sono stabiliti o in cui i titoli sono negoziati.
Questo principio trova la propria matrice nel diritto europeo, in particolare nella direttiva Transparency (2004/109/CE, poi rifusa dalla direttiva 2013/50/UE), che ha imposto agli emittenti con titoli quotati in mercati regolamentati europei di garantire l’equivalenza del trattamento tra tutti gli azionisti indipendentemente dalla nazionalità o dalla giurisdizione di residenza.
Strumenti equivalenti per l’esercizio dei diritti
Il comma 2 specifica che gli emittenti devono garantire a tutti i portatori gli strumenti necessari per l’esercizio dei propri diritti in tutti gli Stati UE in cui i titoli sono ammessi alla negoziazione: diritto di voto, diritto di ricevere i dividendi, diritto di sottoscrivere aumenti di capitale ecc. devono essere esercitabili con le stesse modalità equivalenti in tutti i Paesi, senza che la quotazione in un mercato estero crei asimmetrie o discriminazioni di fatto.
L’obbligo di uniformità nei flussi informativi
La parità di trattamento si estende anche all’informazione: le notizie rilevanti per gli azionisti (convocazioni assembleari, comunicazioni price-sensitive, bilanci) devono essere rese disponibili entro i medesimi termini e con modalità equivalenti in tutti i Paesi di quotazione. Delta Quotata S.p.A., ad esempio, che ha azioni quotate sia su Borsa Italiana sia su un mercato regolamentato tedesco, deve garantire che gli azionisti tedeschi ricevano le stesse informazioni degli azionisti italiani negli stessi tempi.
Implicazioni pratiche per gli emittenti multinazionali
Il rispetto della parità di trattamento è particolarmente impegnativo per gli emittenti con titoli quotati in più mercati europei: richiede la sincronizzazione dei comunicati stampa, la traduzione delle informazioni regolamentate nelle lingue richieste dai diversi Paesi di quotazione e la strutturazione di procedure interne per garantire la contemporaneità delle pubblicazioni nei vari mercati.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Consob
Domande frequenti
Cosa vieta concretamente il principio di parità di trattamento dell’art. 92 TUF?
Vieta all’emittente di discriminare tra azionisti nella stessa posizione: ad esempio, non può comunicare informazioni rilevanti ad azionisti italiani prima di quelli stranieri, né concedere condizioni di esercizio dei diritti sociali più favorevoli ad alcuni portatori rispetto ad altri.
Delta Quotata S.p.A. è quotata anche in Germania: deve pubblicare i propri comunicati simultaneamente in Italia e in Germania?
Sì. L’art. 92 TUF impone l’equivalenza dei flussi informativi verso tutti i portatori nei diversi Stati UE di quotazione. La pubblicazione deve avvenire entro gli stessi termini e con modalità equivalenti, in modo da non creare asimmetrie informative tra i mercati.
Il principio di parità di trattamento si applica anche agli obbligazionisti?
L’art. 92 TUF fa riferimento ai portatori di strumenti finanziari quotati in identiche condizioni: quindi sì, si applica anche agli obbligazionisti (titolari di obbligazioni quotate) nella misura in cui si trovino in posizioni equivalenti rispetto agli stessi strumenti.