Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 92 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Parità di trattamento

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l’esercizio dei loro diritti.

3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell’utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni. ))

In sintesi

  • Gli emittenti quotati devono assicurare parità di trattamento a tutti i portatori di strumenti finanziari quotati in identiche condizioni.
  • Devono garantire strumenti e informazioni equivalenti per l’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari in tutti gli Stati UE di quotazione.
  • Le informazioni rivolte agli azionisti devono essere rese note entro i termini previsti e con modalità equivalenti nei vari Paesi.
Indice dei contenuti

Il principio di parità di trattamento degli azionisti

L’art. 92 TUF sancisce il principio fondamentale della parità di trattamento degli azionisti (e più in generale dei portatori di strumenti finanziari quotati) come cardine della disciplina degli emittenti quotati. La norma impone che tutti i portatori di strumenti finanziari che si trovano in identiche condizioni ricevano lo stesso trattamento da parte dell’emittente, indipendentemente dallo Stato UE in cui sono stabiliti o in cui i titoli sono negoziati.

Questo principio trova la propria matrice nel diritto europeo, in particolare nella direttiva Transparency (2004/109/CE, poi rifusa dalla direttiva 2013/50/UE), che ha imposto agli emittenti con titoli quotati in mercati regolamentati europei di garantire l’equivalenza del trattamento tra tutti gli azionisti indipendentemente dalla nazionalità o dalla giurisdizione di residenza.

Strumenti equivalenti per l’esercizio dei diritti

Il comma 2 specifica che gli emittenti devono garantire a tutti i portatori gli strumenti necessari per l’esercizio dei propri diritti in tutti gli Stati UE in cui i titoli sono ammessi alla negoziazione: diritto di voto, diritto di ricevere i dividendi, diritto di sottoscrivere aumenti di capitale ecc. devono essere esercitabili con le stesse modalità equivalenti in tutti i Paesi, senza che la quotazione in un mercato estero crei asimmetrie o discriminazioni di fatto.

L’obbligo di uniformità nei flussi informativi

La parità di trattamento si estende anche all’informazione: le notizie rilevanti per gli azionisti (convocazioni assembleari, comunicazioni price-sensitive, bilanci) devono essere rese disponibili entro i medesimi termini e con modalità equivalenti in tutti i Paesi di quotazione. Delta Quotata S.p.A., ad esempio, che ha azioni quotate sia su Borsa Italiana sia su un mercato regolamentato tedesco, deve garantire che gli azionisti tedeschi ricevano le stesse informazioni degli azionisti italiani negli stessi tempi.

Implicazioni pratiche per gli emittenti multinazionali

Il rispetto della parità di trattamento è particolarmente impegnativo per gli emittenti con titoli quotati in più mercati europei: richiede la sincronizzazione dei comunicati stampa, la traduzione delle informazioni regolamentate nelle lingue richieste dai diversi Paesi di quotazione e la strutturazione di procedure interne per garantire la contemporaneità delle pubblicazioni nei vari mercati.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa vieta concretamente il principio di parità di trattamento dell’art. 92 TUF?

Vieta all’emittente di discriminare tra azionisti nella stessa posizione: ad esempio, non può comunicare informazioni rilevanti ad azionisti italiani prima di quelli stranieri, né concedere condizioni di esercizio dei diritti sociali più favorevoli ad alcuni portatori rispetto ad altri.

Delta Quotata S.p.A. è quotata anche in Germania: deve pubblicare i propri comunicati simultaneamente in Italia e in Germania?

Sì. L’art. 92 TUF impone l’equivalenza dei flussi informativi verso tutti i portatori nei diversi Stati UE di quotazione. La pubblicazione deve avvenire entro gli stessi termini e con modalità equivalenti, in modo da non creare asimmetrie informative tra i mercati.

Il principio di parità di trattamento si applica anche agli obbligazionisti?

L’art. 92 TUF fa riferimento ai portatori di strumenti finanziari quotati in identiche condizioni: quindi sì, si applica anche agli obbligazionisti (titolari di obbligazioni quotate) nella misura in cui si trovino in posizioni equivalenti rispetto agli stessi strumenti.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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