In sintesi
- Il depositante può chiedere la restituzione di strumenti finanziari della stessa specie tramite il depositario e secondo il regolamento dei servizi.
- La richiesta di consegna si svolge presso il depositario centrale di titoli seguendo le modalità regolamentari.
- Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema acquisisce tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal deposito.
- Se il depositante non aveva titolo per effettuare il deposito, il proprietario può far valere la propria posizione a condizione di fornire prova.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 86 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati
In vigore dal 01/07/1998
1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall’articolo ((79-quinquiesdecies, comma 1)) , chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso ((il depositario centrale di titoli)) .
2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 86 Codice Civile: Libertà di stato
- Articolo 86 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 86 Codice del Consumo: Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
- Articolo 86 Codice della Strada: Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
- Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte
- Articolo 86 Codice di Procedura Penale: Richiesta di esclusione del responsabile civile
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il sistema di gestione accentrata e il trasferimento dei diritti
L’art. 86 TUF disciplina il trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati nel sistema di gestione accentrata, operato dal depositario centrale di titoli. La norma si inserisce nel quadro della dematerializzazione degli strumenti finanziari, che ha progressivamente sostituito la circolazione cartolare con la registrazione contabile in conti aperti presso i depositari.
Il comma 1 prevede il diritto del depositante di chiedere la consegna di un quantitativo equivalente di strumenti finanziari della stessa specie: questo meccanismo garantisce la fungibilità degli strumenti accentrati e assicura che, pur in assenza di un titolo fisico nominativo, il depositante possa ottenere il riconoscimento della propria posizione. La richiesta deve essere inoltrata tramite il depositario e secondo le modalità stabilite nel regolamento dei servizi previsto dall’art. 79-quinquiesdecies, comma 1 TUF.
Il ruolo del depositario centrale di titoli
Il depositario centrale di titoli (CSD, Central Securities Depository) svolge una funzione essenziale nel garantire la certezza e l’integrità delle registrazioni relative agli strumenti finanziari. In Italia, il ruolo di depositario centrale è stato tradizionalmente svolto da Monte Titoli S.p.A., oggi integrata nel gruppo Euronext, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) che ha armonizzato la disciplina a livello europeo.
La norma riconosce al proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema la possibilità di assumere tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito qualora riesca a dimostrare che il depositante non aveva titolo per effettuarlo. Si tratta di una tutela sostanziale che bilancia le esigenze di certezza del sistema di gestione accentrata con la protezione del titolare effettivo del diritto.
Rapporto con la disciplina europea CSDR
La disciplina nazionale si coordina con il regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR), che stabilisce i requisiti per i depositari centrali di titoli autorizzati ad operare nell’Unione europea. Il CSDR ha introdotto standard comuni per i servizi di regolamento e custodia, rafforzando la solidità dell’infrastruttura del mercato dei capitali. Le modalità operative di trasferimento dei diritti previste dall’art. 86 TUF trovano quindi riscontro nelle regole europee che disciplinano il funzionamento dei depositari centrali e la gestione delle posizioni degli utenti del sistema.
Domande frequenti
Come può un investitore chiedere la restituzione di strumenti finanziari depositati nel sistema accentrato?
L’investitore deve rivolgersi al proprio depositario (tipicamente la banca o l’intermediario presso cui detiene il conto titoli), che provvede a inoltrate la richiesta al depositario centrale di titoli secondo le modalità previste dal regolamento dei servizi di cui all’art. 79-quinquiesdecies TUF.
Che cosa si intende per fungibilità degli strumenti finanziari accentrati?
La fungibilità significa che il depositante non ha diritto alla restituzione degli stessi specifici titoli depositati, bensì di un quantitativo equivalente di strumenti finanziari della medesima specie ed emissione. Ciò consente la gestione pooled (in pool) degli strumenti nel sistema accentrato.
Cosa succede se il depositante non aveva il diritto di depositare gli strumenti finanziari?
Il proprietario legittimo degli strumenti finanziari può assumere tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito, a condizione di dimostrare che il depositante non era titolato a effettuarlo. La prova di tale mancanza di titolo è a carico del proprietario che intende far valere la propria posizione.
Qual è il ruolo del depositario centrale di titoli ai sensi dell’art. 86 TUF?
Il depositario centrale di titoli (es. Monte Titoli S.p.A.) gestisce il sistema di gestione accentrata, tiene i conti degli strumenti finanziari immessi nel sistema e mette a disposizione del depositario gli strumenti richiesti in restituzione, garantendo l’integrità del sistema di registrazione.