Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 79 noviesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate

In vigore dal 01/07/1998

1. ((In caso di violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.))

2. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

In sintesi

  • L'art. 79-noviesdecies TUF sanziona la violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli.
  • Il riferimento è all'art. 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) sul trasferimento di tali partecipazioni.
  • In caso di violazione non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
  • L'impugnazione delle deliberazioni può essere proposta anche da Consob o Banca d'Italia.
  • I termini per l'impugnazione sono di centottanta giorni dalla deliberazione, dall'iscrizione o dal deposito.
Indice dei contenuti

L'art. 79-noviesdecies del Testo unico della finanza disciplina le conseguenze della violazione delle regole sul trasferimento delle partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli (CSD). La norma si colloca nel quadro della vigilanza sugli assetti proprietari di infrastrutture di mercato cruciali per il regolare funzionamento del sistema finanziario, recependo sul piano interno le previsioni del regolamento europeo in materia.

Il contesto: i depositari centrali di titoli

I depositari centrali di titoli sono soggetti che gestiscono i sistemi di regolamento delle operazioni in strumenti finanziari, assicurando la registrazione e la custodia accentrata dei titoli. Per la loro rilevanza sistemica, gli assetti proprietari di tali infrastrutture sono soggetti a una stringente vigilanza, volta a garantire che il controllo non finisca nelle mani di soggetti privi dei necessari requisiti di idoneità. Il regolamento (UE) n. 909/2014, comunemente noto come CSDR, detta in proposito una disciplina armonizzata.

Il rinvio all'art. 27-bis del regolamento CSDR

La norma àncora il proprio precetto all'art. 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014, che disciplina il trasferimento delle partecipazioni qualificate nei depositari centrali. La tecnica del rinvio al regolamento europeo è coerente con la natura direttamente applicabile di quest'ultimo: la disposizione interna non duplica le regole sostanziali, ma si limita a presidiarle stabilendo le conseguenze della loro violazione. Si realizza così un'integrazione tra fonte europea, che pone i requisiti, e fonte nazionale, che ne assicura l'effettività attraverso un apparato sanzionatorio.

La sospensione del diritto di voto come sanzione

Il primo comma prevede che, in caso di violazione delle disposizioni sul trasferimento delle partecipazioni qualificate, non possano essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. Si tratta di una misura di sterilizzazione del voto, tecnica ricorrente nel diritto della vigilanza sugli assetti proprietari. La sanzione colpisce direttamente la possibilità di incidere sulle decisioni dell'ente partecipato, privando di rilievo operativo una partecipazione acquisita o trasferita in violazione delle regole. La finalità è impedire che un soggetto non legittimato eserciti un'influenza sulla governance di un'infrastruttura sensibile.

La legittimazione all'impugnazione di Consob e Banca d'Italia

Il secondo comma attribuisce alla Consob e alla Banca d'Italia la legittimazione a impugnare le deliberazioni adottate in violazione della disciplina. L'attribuzione di un potere di impugnazione alle Autorità di vigilanza rafforza il presidio: non si affida soltanto ai soci o agli organi interni la reazione all'irregolarità, ma si consente alle Autorità pubbliche di intervenire direttamente per rimuovere gli effetti delle deliberazioni viziate. Ciò riflette l'interesse pubblico alla correttezza degli assetti proprietari delle infrastrutture di mercato.

I termini per l'impugnazione

La norma articola i termini in funzione del regime di pubblicità della deliberazione. In via generale, l'impugnazione va proposta entro centottanta giorni dalla data della deliberazione. Tuttavia, se la deliberazione è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, il termine decorre dall'iscrizione; se è soggetta soltanto a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, decorre dalla data del deposito. La modulazione dei termini in base alla pubblicità dell'atto risponde a un'esigenza di certezza e di coerenza con il regime generale dell'impugnazione delle deliberazioni societarie.

La funzione di deterrenza e di tutela del sistema

L'insieme delle previsioni svolge una funzione di deterrenza rispetto ai trasferimenti irregolari di partecipazioni qualificate. La combinazione tra sterilizzazione del voto e potere di impugnazione delle Autorità rende poco appetibile l'acquisizione di influenza in violazione delle regole, poiché il vantaggio perseguito viene neutralizzato e gli atti adottati possono essere rimossi. Si protegge in tal modo l'integrità del processo decisionale dei depositari centrali, infrastrutture il cui corretto funzionamento è essenziale per la stabilità del sistema di regolamento titoli.

La natura della sterilizzazione del voto

La sospensione dei diritti di voto presenta una natura peculiare, a meta tra la sanzione e la misura ripristinatoria. Essa non si traduce nella perdita della titolarita della partecipazione, ma nella temporanea inefficacia di una delle facolta che ne derivano, quella di concorrere alla formazione della volonta sociale. La misura opera in modo automatico, come conseguenza diretta della violazione, e mira a neutralizzare l'influenza indebitamente acquisita fino a quando la situazione non sia regolarizzata o non intervengano le determinazioni delle Autorita. Questa configurazione la rende uno strumento efficace e proporzionato: incide sul profilo funzionale della partecipazione senza espropriare il titolare, colpendo selettivamente il potere di indirizzo sulla governance.

La tutela dell'integrita delle infrastrutture di mercato

L'interesse protetto dalla norma trascende quello dei singoli soci e investe l'integrita stessa delle infrastrutture di mercato. I depositari centrali costituiscono snodi critici del sistema di regolamento dei titoli, la cui affidabilita condiziona il funzionamento dell'intero mercato finanziario. Consentire che soggetti privi dei requisiti di idoneita acquisiscano influenza su tali infrastrutture esporrebbe il sistema a rischi sistemici. Il presidio dell'art. 79-noviesdecies si comprende dunque alla luce della rilevanza pubblicistica di questi enti, la cui governance deve restare in mani affidabili a tutela della stabilita complessiva.

Coordinamento con la vigilanza sugli assetti proprietari

La disposizione si inserisce nel piu ampio sistema di controllo sugli assetti proprietari degli intermediari e delle infrastrutture di mercato, caratterizzato dalla necessita di autorizzazione o comunicazione preventiva per l'acquisto di partecipazioni rilevanti e dal potere delle Autorita di valutare l'idoneita degli acquirenti. L'art. 79-noviesdecies ne rappresenta il versante sanzionatorio specifico per i depositari centrali, completando il quadro di tutela predisposto dal legislatore europeo e nazionale.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 79-noviesdecies TUF?

Disciplina le conseguenze della violazione delle regole sul trasferimento delle partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, con riferimento all'art. 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR), prevedendo sanzioni e poteri di impugnazione.

Quale conseguenza colpisce chi viola la disciplina sulle partecipazioni qualificate?

In caso di violazione non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. Si tratta di una sterilizzazione del voto, volta a impedire che un soggetto non legittimato influenzi la governance del depositario centrale.

Chi può impugnare le deliberazioni adottate in violazione della norma?

L'impugnazione può essere proposta, oltre che dai soggetti ordinariamente legittimati, anche dalla Consob o dalla Banca d'Italia, a presidio dell'interesse pubblico alla correttezza degli assetti proprietari delle infrastrutture di mercato.

Entro quale termine va proposta l'impugnazione?

Entro centottanta giorni dalla data della deliberazione; se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, dall'iscrizione; se soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, dalla data del deposito.

Perché gli assetti proprietari dei depositari centrali sono così vigilati?

Perché i depositari centrali gestiscono i sistemi di regolamento delle operazioni in titoli e hanno rilevanza sistemica. La vigilanza sugli assetti proprietari garantisce che il controllo non sia acquisito da soggetti privi dei requisiti di idoneità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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