← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e sui loro gestori al fine di assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori.
  • La Consob può richiedere ai gestori di modificare la regolamentazione del mercato o le regole della sede per eliminare disfunzioni riscontrate.
  • In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta i provvedimenti necessari anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.
  • I provvedimenti urgenti sono adottati dal Presidente della Consob, immediatamente esecutivi, e devono essere approvati dalla Commissione entro 5 giorni pena la perdita di efficacia.
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Art. 62 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

2. La Consob vigila affinchè la regolamentazione del mercato regolamentato e le regole delle altre sedi di negoziazione, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare l’effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e può richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

3. In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalità indicate al comma 1 i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all’approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.)) ((73))

La vigilanza della Consob sulle sedi di negoziazione

L’art. 62 TUF attribuisce alla Consob la funzione di vigilanza sulle sedi di negoziazione (mercati regolamentati, MTF e OTF) e sui relativi gestori, delineando una competenza di supervisione a tutto tondo finalizzata a tre obiettivi complementari: la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. La disposizione si affianca alla vigilanza sulla stabilità prudenziale spettante alla Banca d'Italia, realizzando il modello italiano di vigilanza duale (twin peaks) anche nel settore delle sedi di negoziazione.

I poteri di intervento ordinari: richiesta di modifica delle regole

Il comma 2 attribuisce alla Consob un potere ordinario di intervento normativo: la Consob verifica che la regolamentazione adottata dai gestori (regolamento del mercato regolamentato o regole dell’MTF/OTF) sia idonea a garantire trasparenza, ordine delle negoziazioni e tutela degli investitori. Se riscontra disfunzioni, può richiedere al gestore le modifiche necessarie. Questo potere si esercita tipicamente attraverso atti di moral suasion, raccomandazioni o richieste formali di adeguamento normativo, prima di ricorrere ai poteri più incisivi. Il gestore è tenuto ad adeguarsi, salva la possibilità di contestare la richiesta nelle sedi appropriate.

I poteri urgenti: la sostituzione del gestore

Il comma 3 introduce un potere di intervento straordinario, esperibile in caso di necessità e urgenza: la Consob può adottare, nei confronti dei mercati regolamentati, tutti i provvedimenti necessari per garantire le finalità di vigilanza, anche «sostituendosi» al gestore del mercato. Si tratta di un potere eccezionale che consente alla Consob di intervenire direttamente sulle regole di funzionamento del mercato (es. sospensione delle negoziazioni su determinati strumenti, modifica dei criteri di ammissione) quando la situazione è talmente grave da non consentire i tempi ordinari di collaborazione con il gestore. La sostituzione è temporanea e limitata alle misure strettamente necessarie. Il comma 4 disciplina la governance dei provvedimenti urgenti: possono essere adottati dal solo Presidente della Consob (o dal sostituto in sua assenza), sono immediatamente esecutivi, ma devono essere ratificati dall’intera Commissione entro cinque giorni, pena la perdita automatica di efficacia. Questo meccanismo garantisce un equilibrio tra la rapidità necessaria nelle situazioni di emergenza e il principio di collegialità che governa le decisioni della Consob.

Domande frequenti

La Consob può fermare le negoziazioni su una borsa in caso di crisi di mercato?

Sì. In caso di necessità e urgenza, l’art. 62 comma 3 consente alla Consob di adottare qualsiasi provvedimento necessario per garantire l’ordine delle negoziazioni sui mercati regolamentati, anche sostituendosi al gestore. La sospensione delle negoziazioni su determinati strumenti rientra tra questi poteri.

Se il Presidente della Consob adotta d'urgenza un provvedimento sul mercato e la Commissione non si riunisce entro 5 giorni, cosa succede?

Il provvedimento perde automaticamente efficacia. La ratifica della Commissione entro cinque giorni è una condizione di efficacia permanente del provvedimento urgente; in mancanza, questo decade retroattivamente.

La Consob può imporre al gestore di Borsa Italiana di modificare il proprio regolamento?

Sì. Il comma 2 consente alla Consob di richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le modifiche al loro regolamento o alle loro regole che siano idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate in termini di trasparenza, ordine delle negoziazioni o tutela degli investitori.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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