- Il fondo comune di investimento è gestito dalla SGR che lo ha istituito (o dalla SGR subentrante) in conformità alla legge e al regolamento del fondo.
- Il rapporto di partecipazione è disciplinato dal regolamento; la Banca d'Italia determina i criteri generali di redazione e il contenuto minimo del regolamento per i fondi non riservati.
- La SGR agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti, assumendo le obbligazioni e le responsabilità del mandatario.
- Il patrimonio del fondo (e di ciascun comparto) è autonomo e separato da quello della SGR, degli altri comparti e dei partecipanti: i creditori della SGR non possono aggredire il patrimonio del fondo.
- Le quote possono essere nominative o al portatore; la Banca d'Italia può prevedere la loro rappresentabilità in forma digitale.
Art. 36 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Fondi comuni di investimento)
In vigore dal 01/07/1998
1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.
2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d’Italia ((…)) determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto ((nella sezione III)) . ((133))
3. La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
4. ((Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio, da quello di ciascun partecipante e da qualsiasi altro comparto del medesimo fondo, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni relative alla gestione del fondo o del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo o del singolo comparto, rispettivamente. Su tali patrimoni non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell’interesse degli stessi, né azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.)) ((133))
5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni ((…)) sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d’Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare la portabilità delle quote ((e la loro rappresentabilità in forma digitale)) . ((133))
Stesso numero, altri codici
- Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle
- Articolo 36 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 36 Codice del Consumo: Nullità di protezione
- Articolo 36 Codice della Strada: Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
- Articolo 36 Codice di Procedura Civile: Cause riconvenzionali
- Articolo 36 Codice di Procedura Penale: Astensione
La struttura giuridica del fondo comune di investimento
L’art. 36 TUF definisce i tratti essenziali del fondo comune di investimento come strumento fondamentale della gestione collettiva del risparmio. Il fondo è un patrimonio autonomo, non una persona giuridica, gestito dalla SGR (Società di Gestione del Risparmio) in favore dei partecipanti. La distinzione tra il soggetto gestore (la SGR) e lo strumento gestito (il fondo) è cruciale: il fondo non ha soggettività giuridica propria, ma il suo patrimonio è giuridicamente separato da quello della SGR e di ciascun partecipante.
La gestione da parte della SGR subentrante, quella che ha acquisito la gestione da un’altra SGR, riflette la possibilità di cessione di contratti di gestione tra intermediari autorizzati. Questa ipotesi è frequente in caso di fusioni o acquisizioni tra SGR, e il TUF assicura la continuità della gestione nell’interesse dei partecipanti anche in questi contesti.
Il mandato nell’interesse altrui e la responsabilità della SGR
La SGR agisce come mandataria dei partecipanti: assume verso di essi gli obblighi e le responsabilità del mandatario, il che implica l’obbligo di fedeltà, di diligenza professionale e di rendiconto sull’attività svolta. L’indipendenza nell’agire, espressa chiaramente dalla norma, significa che la SGR non può essere condizionata da interessi propri o di terzi nell’esercizio del mandato di gestione. Questo principio è alla base dell’intera disciplina in materia di conflitti di interesse (art. 35-decies TUF e relative disposizioni attuative della Consob).
La separazione patrimoniale: il presidio più importante per i partecipanti
Il comma 4 è la disposizione di maggiore rilevanza pratica per i partecipanti al fondo. Il patrimonio di ciascun fondo (o comparto) è autonomo e distinto a tutti gli effetti: dalla SGR, dai partecipanti, dagli altri comparti e da qualsiasi altro patrimonio gestito dalla SGR. Le conseguenze sono decisive: le obbligazioni della gestione (incluse quelle tributarie) sono soddisfatte esclusivamente con il patrimonio del fondo; i creditori della SGR non possono agire sul patrimonio del fondo; i creditori degli altri comparti non possono aggredire il patrimonio di un singolo comparto; i creditori dei singoli investitori possono aggredire solo le loro quote di partecipazione.
Questa separazione è il meccanismo fondamentale di protezione degli investitori in caso di crisi della SGR: anche se la SGR diventa insolvente, il patrimonio del fondo rimane integro e i partecipanti hanno diritto alla sua liquidazione nell’ambito della procedura prevista dall’art. 57-ter TUF. La SGR non può in alcun caso utilizzare i beni del fondo nell’interesse proprio o di terzi.
Le quote: regime e innovazione digitale
Le quote di partecipazione al fondo possono essere nominative o al portatore, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell’esigenza di portabilità e, novità legislativa rilevante, della loro rappresentabilità in forma digitale. Quest'ultima previsione apre la strada alla tokenizzazione delle quote dei fondi comuni, un’innovazione che potrebbe rivoluzionare la distribuzione e la negoziazione dei prodotti del risparmio gestito nei prossimi anni, facilitando l’accesso degli investitori e riducendo i costi di transazione.
Domande frequenti
Se la SGR che gestisce il mio fondo comune va in fallimento, perdo i miei soldi investiti?
No. Il patrimonio del fondo è separato da quello della SGR: i creditori della SGR non possono aggredire il patrimonio del fondo. In caso di crisi della SGR, il fondo viene liquidato o ceduto a un’altra SGR nell’interesse esclusivo dei partecipanti.
Le quote di un fondo comune possono essere aggredite dai creditori del partecipante?
Sì, ma solo le quote del singolo partecipante, non il patrimonio complessivo del fondo. I creditori di Tizio possono pignorarsi le quote che Tizio detiene nel fondo, ma non hanno diritto sulle quote degli altri partecipanti.
Se un fondo ha più comparti, i creditori di un comparto possono rivalersi sul patrimonio di un altro?
No. Ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo: le azioni dei creditori di un comparto sono ammesse esclusivamente sul patrimonio di quel comparto, senza possibilità di contagio verso gli altri.
Le quote dei fondi comuni potranno in futuro essere in formato digitale?
Il TUF già prevede questa possibilità: la Banca d'Italia può stabilire le caratteristiche delle quote tenendo conto della loro rappresentabilità in forma digitale, aprendo la strada alla tokenizzazione dei fondi comuni.
La SGR può usare i soldi del fondo per pagare i propri debiti?
No. L’art. 36 TUF vieta espressamente alla SGR di utilizzare in qualsiasi caso i beni del fondo nell’interesse proprio o di terzi. Qualsiasi violazione di questo divieto costituisce grave irregolarità.