← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia dispone la cancellazione dal registro dei GEFIA sotto soglia registrati in presenza di condizioni specifiche: false dichiarazioni, mancato rispetto delle condizioni di registrazione, violazioni gravi del diritto UE o della normativa antiriciclaggio.
  • La cancellazione può essere disposta anche quando è aperta la liquidazione giudiziale del GEFIA ai sensi del Codice della crisi d'impresa.
  • A seguito della cancellazione, i FIA gestiti sono liquidati o ceduti e la società deve deliberare lo scioglimento o la modifica dell’oggetto entro trenta giorni.
  • La Consob ha potere propositivo vincolante per le cancellazioni derivanti da violazioni di atti UE direttamente applicabili di sua competenza.
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Art. 35 quinquiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Cancellazione dal registro)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((La Banca d’Italia dispone la cancellazione dal registro dei GEFIA sotto soglia registrati, oltre che nelle ipotesi disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 35-quaterdecies, comma 10, quando: a) la registrazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non sono più soddisfatte le condizioni cui è subordinata la registrazione; c) risultano violazioni eccezionalmente gravi di atti dell’Unione europea direttamente applicabili al GEFIA sotto soglia registrato. Il provvedimento che dispone la cancellazione è adottato dalla Banca d’Italia, su proposta vincolante della Consob, per quanto di rispettiva competenza; d) risultano violazioni eccezionalmente gravi degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e alle relative disposizioni attuative; e) nei confronti del GEFIA sotto soglia registrato è disposta l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della parte prima, titolo V del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 , secondo quanto previsto dall’articolo 57-ter.))

2. ((A seguito del provvedimento di cancellazione dal registro, adottato ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d), i FIA gestiti sono liquidati ovvero ceduti dalla società secondo quanto previsto dallo statuto o dal regolamento dei FIA. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, il consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia, il collegio sindacale della società convocano l’assemblea per deliberarne lo scioglimento e la messa in liquidazione o, in alternativa, per modificarne l’oggetto sociale. Si applica il libro quinto, titolo V, capo VIII, del codice civile in materia di liquidazione delle società.))

3. ((La società comunica tempestivamente alla Banca d’Italia l’avvenuta liquidazione o, a seconda dei casi, cessione dei FIA gestiti.)) ((133))

Le cause di cancellazione dal registro

L’art. 35-quinquiesdecies TUF disciplina le ipotesi in cui la Banca d'Italia dispone la cancellazione dal registro dei GEFIA sotto soglia registrati, integrando quanto previsto nel regolamento attuativo dell’art. 35-quaterdecies, comma 10. Le cause di cancellazione rispecchiano quelle tipicamente previste per la revoca delle autorizzazioni nel settore finanziario e si articolano in cinque fattispecie.

La prima riguarda l’ottenimento della registrazione tramite false dichiarazioni o con mezzi irregolari: si tratta di un rimedio sanzionatorio per chi ha eluso ab origine i presupposti del regime. La seconda concerne il mancato rispetto sopravvenuto delle condizioni di registrazione: è una forma di vigilanza dinamica, che consente di escludere dal registro i soggetti che non mantengano nel tempo i requisiti richiesti. La terza, particolarmente significativa, riguarda violazioni eccezionalmente gravi di atti dell’Unione europea direttamente applicabili: in questo caso il provvedimento di cancellazione è adottato su proposta vincolante della Consob, per quanto di competenza, rafforzando la responsabilità della Consob nei confronti dell’ESMA e degli investitori.

La cancellazione per violazioni antiriciclaggio

La quarta causa riguarda violazioni eccezionalmente gravi del D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio): un presidio importante, considerato che i GEFIA sotto soglia operano in settori (private equity, venture capital, immobiliare) particolarmente esposti al rischio di riciclaggio. La quinta causa è la sottoposizione a liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), che comporta automaticamente la cancellazione dal registro e attiva il meccanismo di liquidazione dei FIA gestiti previsto dall’art. 57-ter TUF.

Gli effetti della cancellazione

A seguito della cancellazione per le cause di cui alle lettere a)-d), i FIA gestiti devono essere liquidati o ceduti secondo le previsioni dello statuto o del regolamento dei FIA. Il consiglio di amministrazione, o, in caso di inerzia, il collegio sindacale, ha trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per convocare l’assemblea e deliberare lo scioglimento con messa in liquidazione, oppure la modifica dell’oggetto sociale (che consentirebbe teoricamente la sopravvivenza della società in altra veste). In mancanza, si applica la disciplina civilistica in materia di liquidazione delle società.

La società è tenuta a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia l’avvenuta liquidazione o cessione dei FIA gestiti, consentendo alla vigilanza di monitorare il regolare smantellamento della struttura. La norma configura un sistema di exit ordinato, che tutela i partecipanti ai FIA e i creditori della società attraverso procedure controllate di liquidazione o trasferimento del portafoglio.

Domande frequenti

Un GEFIA sotto soglia registrato può essere cancellato dal registro per violazioni antiriciclaggio?

Sì. Il mancato rispetto degli obblighi antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007 in forma eccezionalmente grave è causa di cancellazione dal registro da parte della Banca d'Italia.

Chi propone la cancellazione quando il GEFIA viola il diritto UE direttamente applicabile?

La Consob formula una proposta vincolante nei confronti della Banca d'Italia per quanto di propria competenza; la Banca d'Italia adotta poi il provvedimento di cancellazione sulla base di tale proposta.

Cosa succede ai FIA gestiti dopo la cancellazione dal registro?

Devono essere liquidati o ceduti dalla società secondo le previsioni del loro statuto o regolamento. La società deve deliberare lo scioglimento o la modifica dell’oggetto sociale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La cancellazione si applica anche in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) del GEFIA?

Sì. L’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della crisi d'impresa è causa di cancellazione dal registro, e la gestione dei FIA è disciplinata dall’art. 57-ter TUF.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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