← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le SIM devono essere autorizzate dalla Consob (sentita la Banca d'Italia) per svolgere i servizi e le attività di investimento.
  • L’autorizzazione è rilasciata se sussistono i requisiti di forma giuridica (S.p.A. o S.r.l.), capitale minimo, onorabilità e professionalità degli esponenti, programma di attività e struttura organizzativa adeguata.
  • La Consob decide entro 3 mesi dalla ricezione dell’istanza completa; il silenzio equivale a diniego.
  • L’autorizzazione consente l’operatività in tutta l’UE tramite il passaporto europeo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione

In vigore dal 01/07/1998

1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE , ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”; c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia ((, in conformità alle norme europee)) ; ((133)) e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell’articolo 13; g) i titolari delle partecipazioni indicate nell’articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2; h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5; i) siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III. (73)

2. L’autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, né assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento .

3. La Consob disciplina la procedura di autorizzazione delle Sim. (73)

3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all’autorizzazione, alle condizioni di cui al comma

1. 3-ter. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione di una Sim. La Consob, sentita la Banca d’Italia, pronuncia la decadenza dall’autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall’autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. (73)

4. ((La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia e sentita la Consob, autorizza l’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento da parte delle banche italiane. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle succursali italiane di banche di paesi terzi)) , nonché l’esercizio dei servizi e delle attività indicati nell’articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario. (73) ((133))

4-bis. ((La Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia pronunciano, nell’ambito del riparto di competenze definito al comma 4 e sentita la Consob,)) la decadenza dall’autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall’autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. (73) ((133))

4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e

29-ter. (73)

Il procedimento di autorizzazione della SIM

L’art. 19 TUF disciplina il procedimento di autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento per le imprese di investimento di diritto italiano (SIM). Si tratta di uno dei procedimenti più complessi del diritto finanziario italiano, che richiede la verifica di numerosi requisiti da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia, in un’ottica di vigilanza integrata (condotta e prudenziale).

Requisiti per l’autorizzazione

I requisiti fondamentali per ottenere l’autorizzazione SIM sono: (1) forma giuridica di S.p.A. o, per le SIM con particolari caratteristiche, di S.r.l.; (2) sede legale e direzione generale in Italia; (3) capitale minimo adeguato ai servizi che si intende prestare (determinato dalla Banca d'Italia in relazione ai requisiti MiFID II/IFR); (4) onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali (art. 13 TUF) e degli azionisti rilevanti (art. 14 TUF); (5) programma di attività plausibile e struttura organizzativa adeguata (sistemi di controllo, funzioni compliance e risk management); (6) requisiti di governance (art. 13 TUF per il fit&proper collettivo del board).

Il procedimento: tempistica e silenzio-diniego

La Consob deve decidere entro 3 mesi dalla ricezione dell’istanza completa di tutta la documentazione richiesta. In deroga alla regola generale del silenzio-assenso della L. 241/1990, nel caso dell’autorizzazione SIM il silenzio dell’Autorità equivale a diniego: la SIM non può avviare l’operatività se entro 3 mesi non ha ricevuto una risposta positiva esplicita. Questo regime si giustifica con la necessità di un controllo approfondito e non surrogabile dal decorso del termine.

Il passaporto europeo MiFID

Una volta ottenuta l’autorizzazione italiana, la SIM acquisisce il «passaporto europeo» MiFID: può prestare i servizi autorizzati in qualsiasi Stato membro dell’UE, sia tramite succursale (previa notifica all’autorità dello Stato ospitante) sia in libera prestazione di servizi transfrontalieri. Il passaporto è automatico per i servizi già autorizzati; per i servizi aggiuntivi è necessaria una variazione dell’autorizzazione.

Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per ottenere l’autorizzazione SIM dalla Consob?

La Consob ha 3 mesi dalla ricezione dell’istanza completa per decidere. Se entro questo termine non si pronuncia, il silenzio equivale a diniego. Nella pratica, il procedimento dura spesso più di 3 mesi perché la Consob richiede integrazioni che sospendono il termine.

Qual è il capitale minimo per costituire una SIM in Italia?

Il capitale minimo varia in funzione dei servizi che la SIM intende prestare e dei requisiti dell’IFR (Reg. UE 2019/2033). Le SIM che gestiscono portafogli o che prestano servizi con assunzione di rischi propri hanno requisiti patrimoniali più elevati. I valori precisi sono stabiliti dalla Banca d'Italia nella regolamentazione attuativa.

Una SIM italiana può operare in Francia senza un’ulteriore autorizzazione francese?

Sì, grazie al passaporto europeo MiFID (art. 19 TUF combinato con gli artt. 26 e ss. TUF). Per prestare servizi tramite succursale in Francia, deve notificare alla Consob e all’AMF. Per la libera prestazione di servizi transfrontalieri, basta la notifica alla Consob.

Una SIM può prestare tutti i servizi di investimento o solo quelli autorizzati?

Solo i servizi indicati nell’autorizzazione. Se una SIM intende estendere la propria operatività a servizi non autorizzati (es. aggiungere la gestione di portafogli se in precedenza autorizzata solo alla consulenza), deve richiedere la variazione dell’autorizzazione alla Consob.

Cosa si intende per 'programma di attività' richiesto per l’autorizzazione SIM?

È un documento che descrive i servizi che la SIM intende prestare, la strategia commerciale, la struttura organizzativa, i sistemi di controllo interno, le politiche di gestione dei rischi e dei conflitti di interesse. La Consob valuta la plausibilità e solidità del programma prima di concedere l’autorizzazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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