- Le strutture sanitarie e veterinarie devono valutare specificamente la presenza di agenti biologici in pazienti, animali e relativi campioni biologici.
- Il datore di lavoro deve definire procedure per manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi materiali e rifiuti contaminati.
- Nelle strutture di isolamento con pazienti/animali potenzialmente contaminati da agenti di Gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento devono essere scelte in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente (allegato XLVII).
- L’obbligo si applica anche alle strutture veterinarie che ospitano animali che potrebbero trasmettere patologie all’uomo (zoonosi).
Art. 274 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. ((
3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell’ allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell'azione
- Articolo 274 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 274 Codice di Procedura Civile: Riunione di procedimenti relativi a cause connesse
- Articolo 274 Codice di Procedura Penale: Esigenze cautelari
- Articolo 274 Codice Penale: Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
Il rischio biologico nelle strutture sanitarie e veterinarie: specificità e peculiarità
L’art. 274 D.Lgs. 81/2008 riconosce che le strutture sanitarie e veterinarie presentano caratteristiche peculiari rispetto ad altri ambienti di lavoro a rischio biologico: a differenza dei laboratori di ricerca, dove gli agenti biologici sono noti e deliberatamente utilizzati, nelle strutture sanitarie il personale si trova ad operare con pazienti che possono essere portatori ignoti di agenti patogeni classificati. Un infermiere di pronto soccorso che tratta un paziente febbricitante non conosce a priori se si tratta di influenza stagionale (Gruppo 2) o di una malattia rara più pericolosa.
Questo contesto di incertezza diagnostica impone un approccio precauzionale strutturato: la valutazione del rischio ex art. 274, comma 1 non si limita agli agenti biologici «noti» presenti nella struttura, ma considera la «possibile presenza» di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali. In pratica, le strutture sanitarie adottano il principio delle «precauzioni standard» (Standard Precautions dell’OMS): ogni paziente è trattato come potenzialmente infettivo per i principali patogeni a trasmissione ematica, mucosale o respiratoria.
Le procedure per la manipolazione e decontaminazione
Il comma 2 impone la definizione di procedure specifiche per manipolare, decontaminare ed eliminare in sicurezza materiali e rifiuti contaminati. Nelle strutture sanitarie, queste procedure coprono: la gestione del materiale biologico dei pazienti (sangue, urine, feci, secrezioni), la decontaminazione degli strumenti chirurgici (sterilizzazione in autoclave), la disinfezione delle superfici (soluzioni clorigene, aldeidi), il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (codice EER 18 01 03*) e la gestione delle biancherie contaminate.
Alfa S.r.l. gestisce una clinica veterinaria. Il personale che si occupa delle stabulazioni deve disporre di procedure scritte per la decontaminazione delle gabbie di animali con sintomatologia respiratoria febbrile, che potrebbe indicare zoonosi trasmissibili come la psittacosi (Chlamydia psittaci, Gruppo 3) o la brucellosi. Il datore di lavoro deve valutare se i lavoratori esposti siano adeguatamente protetti con DPI (mascherine, guanti) e se siano stati informati sui sintomi da segnalare al medico competente.
Le misure di contenimento nelle strutture di isolamento
Il comma 3 (introdotto da un decreto correttivo) è la disposizione più operativa: nelle strutture di isolamento, reparti di malattie infettive, UUOO di terapia intensiva, stabulari veterinari per animali infetti, le misure di contenimento devono essere scelte dall’allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente. Questa scelta è cruciale: un agente trasmissibile per via aerea (es. Mycobacterium tuberculosis) richiede misure di contenimento molto più stringenti (stanza a pressione negativa, filtri HEPA, mascherine FFP3) rispetto a un agente trasmissibile solo per contatto diretto (es. VRE - Enterococcus vancomicina-resistente).
Le modalità di trasmissione rilevanti per l’allegato XLVII sono: (1) trasmissione aerea (droplet nuclei): Mycobacterium tuberculosis, Varicella zoster, morbillo; (2) trasmissione per droplet: influenza, pertosse, meningite meningococcica; (3) trasmissione per contatto: MRSA, Clostridioides difficile, VRE; (4) trasmissione ematica: HIV, HBV, HCV; (5) trasmissione fecale-orale: rotavirus, Norovirus. La valutazione del rischio deve identificare quale via di trasmissione è dominante per ciascun agente presente nella struttura e calibrare le misure di contenimento di conseguenza.
Le zoonosi nelle strutture veterinarie
Le strutture veterinarie presentano il rischio specifico delle zoonosi, malattie trasmissibili dagli animali all’uomo. Gli agenti zoonotici di maggiore rilevanza occupazionale per il personale veterinario includono: Brucella spp. (Gruppo 3), trasmissibile da ovini, caprini e bovini; Leptospira interrogans (Gruppo 2), trasmissibile dall’urina di ratti e animali infetti; Coxiella burnetii (Gruppo 3), agente della febbre Q, trasmissibile da placente e liquidi fetali di ruminanti; Toxoplasma gondii (Gruppo 2), trasmissibile da feci di gatto e carni infette. La valutazione del rischio in una clinica veterinaria deve identificare quali specie animali trattate siano potenziali vettori di questi agenti e adottare le misure di prevenzione appropriate (vaccinazione del personale ove disponibile, DPI adeguati, sorveglianza sanitaria).
Formazione specifica del personale sanitario e veterinario
L’art. 274 va letto in combinato disposto con l’art. 278 SIC (informazione e formazione): il personale delle strutture sanitarie e veterinarie deve ricevere una formazione specifica sui rischi biologici connessi alla propria attività, sulle modalità di trasmissione degli agenti presenti nella struttura e sulle procedure di protezione da adottare. Questa formazione non è sostitutiva di quella prevista dagli ordini professionali (es. formazione ECM), ma la integra con la specifica prospettiva della sicurezza sul lavoro.
Domande frequenti
Un’ambulanza è considerata una 'struttura sanitaria' ai sensi dell’art. 274?
Sì. Il veicolo di soccorso è un luogo di lavoro mobile in cui il personale del 118 si trova ad operare con pazienti potenzialmente infettivi in condizioni di incertezza diagnostica. Il datore di lavoro (azienda di soccorso o ASL) deve valutare il rischio biologico, fornire DPI adeguati (mascherine FFP2/FFP3, guanti, visiere) e definire procedure di decontaminazione del mezzo dopo il trasporto di pazienti infettivi.
Il personale di un reparto di dermatologia deve adottare precauzioni specifiche per il rischio biologico?
Dipende dalla tipologia dei pazienti. Se il reparto tratta pazienti con herpes zoster o lesioni da HPV (Gruppo 2), il rischio biologico esiste ma le misure di protezione standard (guanti, camice) sono generalmente sufficienti. Se vengono trattati pazienti con ulcere infette da MRSA o batteri multiresistenti, le precauzioni da contatto (grembiule monouso, guanti cambiati dopo ogni paziente) devono essere rigorosamente applicate.
Il veterinario libero professionista è soggetto agli obblighi dell’art. 274?
Se opera come lavoratore autonomo senza dipendenti, non è soggetto al D.Lgs. 81/2008 in quanto datore di lavoro. Tuttavia, le strutture veterinarie (cliniche, ambulatori) in cui opera devono rispettare l’art. 274, e il professionista può essere contrattualmente obbligato ad adottare le misure di prevenzione richieste dalla struttura ospitante.
Cosa si intende per 'struttura di isolamento' ai fini del comma 3?
La struttura di isolamento è l’area fisicamente separata (stanza singola o reparto dedicato) in cui vengono ospitati pazienti o animali infetti o sospettati di essere infetti da agenti biologici classificati. Include i reparti di malattie infettive degli ospedali, le stanze di isolamento delle terapie intensive e, nel campo veterinario, gli stabulari separati per animali con sintomatologia infettiva.
Tizio, infermiere di un reparto oncoematologico, viene a contatto con un paziente risultato poi positivo al CMV (citomegalovirus, Gruppo 2): cosa deve fare?
Tizio deve segnalare l’esposizione al datore di lavoro (o al preposto) e al medico competente. Il CMV è di Gruppo 2 e non richiede profilassi post-esposizione standard, ma il medico competente deve valutare la situazione individuale (es. gravidanza, immunodepressione). Il datore di lavoro deve verificare se le misure di protezione erano adeguate e, se necessario, aggiornare la valutazione del rischio.